Art. 2 
 
   1. Limitatamente alle autorizzazioni rappresentate  dalle  tabelle
A, B, C, D  ed  E  le  amministrazioni  che  intendano  procedere  ad
assunzioni  per  unita'  di  personale  appartenenti  a  categorie  e
professionalita'  diverse  rispetto  a  quelle  autorizzate  con   il
presente decreto, fermo restando i limiti derivanti dalle facolta' di
assunzione, possono avanzare richiesta di  rimodulazione  indirizzata
alla Presidenza del Consiglio dei  ministri  -  Dipartimento  per  la
funzione  pubblica,  Ufficio  per  l'organizzazione  ed   il   lavoro
pubblico,  ed  al  Ministero  dell'economia   e   delle   finanze   -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, IGOP.