Art. 8 Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano e per il loro svolgimento 1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello sviluppo economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per assicurare, a far data dal termine indicato all'art. 9, comma 1, il trasferimento delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai sensi dell'art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS. 2. Per lo svolgimento dei propri compiti, il CSIRT italiano si avvale dell'AgID ai sensi dell'art. 8, comma 8, del decreto legislativo NIS, secondo modalita' individuate con apposito accordo. Con l'accordo di cui al primo periodo si provvede altresi' a disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID, nonche' la loro evoluzione e gestione, anche con riguardo alle necessarie risorse umane e materiali da impiegare per tali attivita'. 3. L'accordo di cui al comma 2 e' definito dal DIS e dall'AgID entro il centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente articolo.