Art. 8 
 
Accordi per il trasferimento delle funzioni al CSIRT italiano  e  per
                         il loro svolgimento 
 
  1. Entro il centoventesimo giorno successivo alla data  di  entrata
in vigore del presente articolo, il DIS, il Ministero dello  sviluppo
economico e l'AgID sottoscrivono appositi accordi per  assicurare,  a
far data dal termine indicato all'art. 9, comma 1,  il  trasferimento
delle funzioni del CERT nazionale e del CERT-PA al CSIRT italiano, ai
sensi dell'art. 8, commi 3 e 9, del decreto legislativo NIS. 
  2. Per lo svolgimento dei propri  compiti,  il  CSIRT  italiano  si
avvale  dell'AgID  ai  sensi  dell'art.  8,  comma  8,  del   decreto
legislativo NIS, secondo modalita' individuate con apposito  accordo.
Con l'accordo  di  cui  al  primo  periodo  si  provvede  altresi'  a
disciplinare l'utilizzo dei servizi messi a punto dall'AgID,  nonche'
la loro evoluzione e gestione, anche  con  riguardo  alle  necessarie
risorse umane e materiali da impiegare per tali attivita'. 
  3. L'accordo di cui al comma 2 e'  definito  dal  DIS  e  dall'AgID
entro il centoventesimo giorno successivo alla  data  di  entrata  in
vigore del presente articolo.