Art. 2 Composizione 1. La Commissione e' composta da venti senatori, nominati dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti dei gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata rappresentanza tra i generi. 2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei suoi componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza. 3. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, e' eletto a scrutinio segreto dalla Commissione tra i suoi componenti. Per l'elezione del presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta, si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o entra in ballottaggio il piu' anziano di eta'. 4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due vicepresidenti e dei due segretari, ciascun componente della Commissione scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parita' di voti, si procede ai sensi del comma 3, quinto periodo. 5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche per le elezioni suppletive. 6. La Commissione approva, prima dell'inizio dell'attivita' di inchiesta, un regolamento interno per il proprio funzionamento. Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 7. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione puo' deliberare di riunirsi in seduta segreta. 8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dal Presidente del Senato.