Art. 2 
 
                            Composizione 
 
  1. La Commissione e'  composta  da  venti  senatori,  nominati  dal
Presidente del Senato in proporzione al  numero  dei  componenti  dei
gruppi parlamentari, garantendo, per quanto possibile, un'equilibrata
rappresentanza tra i generi. 
  2. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni  dalla  nomina  dei
suoi  componenti,  convoca  la  Commissione   per   la   costituzione
dell'ufficio di presidenza. 
  3.  L'ufficio  di  presidenza,  composto  dal  presidente,  da  due
vicepresidenti e da due segretari,  e'  eletto  a  scrutinio  segreto
dalla  Commissione  tra  i  suoi  componenti.  Per   l'elezione   del
presidente e' necessaria la maggioranza assoluta dei componenti della
Commissione. Se nessuno riporta la maggioranza assoluta,  si  procede
al ballottaggio tra i due candidati che  hanno  ottenuto  il  maggior
numero di voti. E' eletto il candidato che ottiene il maggior  numero
di voti. In caso di parita' di voti e' proclamato eletto o  entra  in
ballottaggio il piu' anziano di eta'. 
  4. Per l'elezione, rispettivamente, dei due  vicepresidenti  e  dei
due segretari, ciascun  componente  della  Commissione  scrive  sulla
propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che hanno ottenuto il
maggior numero di voti. In caso di parita' di  voti,  si  procede  ai
sensi del comma 3, quinto periodo. 
  5. Le disposizioni dei commi precedenti si applicano anche  per  le
elezioni suppletive. 
  6. La Commissione  approva,  prima  dell'inizio  dell'attivita'  di
inchiesta, un  regolamento  interno  per  il  proprio  funzionamento.
Ciascun componente puo' proporre modifiche alle norme regolamentari. 
  7. Tutte le volte che lo  ritiene  opportuno  la  Commissione  puo'
deliberare di riunirsi in seduta segreta. 
  8. Per l'adempimento delle sue funzioni, la Commissione fruisce  di
personale, locali e strumenti  operativi  messi  a  disposizione  dal
Presidente del Senato.