Art. 4 Durata e relazione conclusiva 1. La Commissione e' istituita per la durata della XVIII legislatura. La Commissione riferisce al Senato ogni qual volta lo ritenga opportuno. La Commissione presenta una relazione scritta, con cadenza annuale e a conclusione dei lavori, sull'attivita' svolta e sui risultati dell'inchiesta. Sono ammesse relazioni di minoranza.