Art. 5 Poteri e limiti 1. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 2. La Commissione non puo' adottare provvedimenti attinenti alla liberta' e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonche' alla liberta' personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'art. 133 del codice di procedura penale. 3. La Commissione ha facolta' di acquisire, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 329 del codice di procedura penale, copie di atti e di documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e di documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. L'autorita' giudiziaria puo' trasmettere le copie di atti e documenti anche di propria iniziativa. 4. La Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza fino a quando gli atti e i documenti trasmessi in copia ai sensi del comma 3 sono coperti da segreto. 5. La Commissione ha facolta' di acquisire, da parte degli organi e degli uffici della pubblica amministrazione, copie di atti e di documenti da essi custoditi, prodotti o comunque acquisiti in materie attinenti alle finalita' della presente inchiesta. 6. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria, nonche' di tutte le collaborazioni ritenute necessarie di soggetti interni ed esterni all'amministrazione dello Stato, autorizzati, ove occorra e con il loro consenso, dagli organi a cio' deputati e dai Ministri competenti. Con il regolamento interno di cui al comma 6 dell'art. 2 e' stabilito il numero massimo di collaboratori di cui puo' avvalersi la Commissione. 7. L'autorita' giudiziaria provvede tempestivamente e puo' ritardare la trasmissione di copia di atti e di documenti richiesti, con decreto motivato solo per ragioni di natura istruttoria. Il decreto ha efficacia per sei mesi e puo' essere rinnovato. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto. Il decreto non puo' essere rinnovato o avere efficacia oltre la chiusura delle indagini preliminari. 8. Quando gli atti o i documenti sono stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte di altre Commissioni parlamentari di inchiesta, tale segreto non puo' essere opposto alla Commissione. 9. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. 10. Ferme restando le competenze dell'autorita' giudiziaria, nelle audizioni a testimonianza davanti alla Commissione, per i segreti professionale e bancario si applicano le norme vigenti. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124. 11. Si applica l'art. 203 del codice di procedura penale.