Art. 6 
 
                         Obbligo del segreto 
 
  1. I componenti della Commissione,  i  funzionari  e  il  personale
addetti  alla  Commissione  stessa  e  tutte  le  altre  persone  che
collaborano con la Commissione o compiono  o  concorrono  a  compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza  di  tali  atti  per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dell'incarico.