Art. 6
Obbligo del segreto
1. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale
addetti alla Commissione stessa e tutte le altre persone che
collaborano con la Commissione o compiono o concorrono a compiere
atti d'inchiesta oppure che vengono a conoscenza di tali atti per
ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto, anche dopo
la cessazione dell'incarico.