LA CONFERENZA UNIFICATA 
 
  Nella odierna seduta del 25 luglio 2019; 
  Visto l'art. 9, comma 2, lettera  c)  del  decreto  legislativo  28
agosto  1997,  n.  281  recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle
attribuzioni della conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le Regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano  ed
unificazione, per le materie e i compiti di  interesse  comune  delle
regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato  citta'
ed autonomie locali», il quale dispone che questa Conferenza promuove
e  sancisce  accordi,  tra  Governo,  regioni,  province,  comuni   e
comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive
competenze  e  svolgere  in  collaborazione  attivita'  di  interesse
comune; 
  Visti gli Accordi tra il Governo, le regioni e gli enti locali  del
4 maggio 2017 (atto rep. n. 46/CU), del 6 luglio 2017 (atto  rep.  n.
76/CU), del 22 febbraio 2018 (atto rep. n. 18/CU)  e  del  17  aprile
2019 (atto rep. n. 28/CU) concernenti l'adozione di moduli  unificati
e   standardizzati   per   la   presentazione   delle   segnalazioni,
comunicazioni  e  istanze  in  materia  di  attivita'  commerciali  e
assimilate e di edilizia; 
  Visto l'art. 50, comma 1 del decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.
82 recante il codice dell'amministrazione digitale,  secondo  cui  «I
dati  delle  pubbliche  amministrazioni   sono   formati,   raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie
dell'informazione  e  della  comunicazione  che  ne   consentano   la
fruizione    e    riutilizzazione,    alle     condizioni     fissate
dall'ordinamento, da parte delle altre  pubbliche  amministrazioni  e
dai privati»; 
  Vista la legge 7 agosto 2015 n.124 recante: «Deleghe al Governo  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
  Visto l'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2016,  n.
126  sulla  «Attuazione  della  delega  in  materia  di  segnalazione
certificata di inizio attivita' (SCIA), a  norma  dell'art.  5  della
legge 7 agosto 2015, n. 124», secondo cui le amministrazioni statali:
«adottano  moduli  unificati   e   standardizzati   che   definiscono
esaustivamente, per tipologia di procedimento, i contenuti  tipici  e
la relativa organizzazione dei dati delle istanze, delle segnalazioni
e delle  comunicazioni  di  cui  ai  decreti  da  adottare  ai  sensi
dell'art. 5 della legge n. 124 del 2015, nonche' della documentazione
da  allegare.  I  suddetti  moduli   prevedono,   tra   l'altro,   la
possibilita' del privato di indicare l'eventuale  domicilio  digitale
per le comunicazioni con l'amministrazione. Per la  presentazione  di
istanze, segnalazioni o comunicazioni alle amministrazioni  regionali
o locali, con  riferimento  all'edilizia  e  all'avvio  di  attivita'
produttive, i  suddetti  moduli  sono  adottati,  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, in sede di Conferenza unificata di
cui all'art. 8 del decreto legislativo n. 281 del 1997,  con  accordi
ai sensi dell'art. 9 dello stesso decreto legislativo o con intese ai
sensi della  legge  5  giugno  2003,  n.  131,  tenendo  conto  delle
specifiche normative regionali» e il comma 4 secondo cui: «E' vietata
ogni richiesta di  informazioni  o  documenti  ulteriori  rispetto  a
quelli indicati dalla modulistica e pubblicati sul sito istituzionale
delle  amministrazioni  nonche'  di  documenti  in  possesso  di  una
pubblica amministrazione»; 
  Visto il decreto legislativo 25 novembre 2016, n.  222  recante  la
«Individuazione   di   procedimenti   oggetto   di    autorizzazione,
segnalazione certificata di inizio attivita' (SCIA), silenzio assenso
e  comunicazione  e  di   definizione   dei   regimi   amministrativi
applicabili  a  determinate  attivita'  e  procedimenti,   ai   sensi
dell'art. 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124» e  l'allegata  tabella
A; 
  Visto l'art. 24, comma 3, del decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,
convertito con modificazioni dalla legge  11  agosto  2014,  n.  114,
recante «Misure urgenti  per  la  semplificazione  e  la  trasparenza
amministrativa e per l'efficienza degli uffici  giudiziari»,  secondo
cui: «Il Governo, le regioni e gli  enti  locali  in  attuazione  del
principio di leale collaborazione, concludono, in sede di  Conferenza
unificata, accordi ai sensi dell'art. 9 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281 o intese ai  sensi  dell'art.  8  della  legge  5
giugno 2003, n. 131, per adottare,  tenendo  conto  delle  specifiche
normative regionali, una modulistica unificata  e  standardizzata  su
tutto il territorio nazionale per  la  presentazione  alle  pubbliche
amministrazioni  regionali   e   agli   enti   locali   di   istanze,
dichiarazioni e segnalazioni con riferimento all'edilizia e all'avvio
di attivita' produttive. Le  pubbliche  amministrazioni  regionali  e
locali utilizzano i moduli unificati  e  standardizzati  nei  termini
fissati con i suddetti accordi o intese; i cittadini e le imprese  li
possono  comunque  utilizzare  decorsi  trenta  giorni  dai  medesimi
termini» e il comma 4, secondo cui: «Ai sensi dell'art. 117,  secondo
comma, lettere e), m) e r)  della  Costituzione,  gli  accordi  sulla
modulistica per l'edilizia e  per  l'avvio  di  attivita'  produttive
conclusi in sede di Conferenza unificata sono rivolti  ad  assicurare
la  libera  concorrenza,  costituiscono  livelli   essenziali   delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono  essere
garantiti  su  tutto   il   territorio   nazionale,   assicurano   il
coordinamento  informativo  statistico   e   informatico   dei   dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale al fine di agevolare
l'attrazione di investimenti dall'estero»; 
  Visto l'art. 2 del citato Accordo 4 maggio 2017 in cui e'  previsto
che con successivi accordi si proceda al completamento  dell'adozione
dei moduli unificati e standardizzati per le attivita'  di  cui  alla
tabella A del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222; 
  Visto il decreto legislativo 13  dicembre  2017,  n.  217,  recante
«Disposizioni integrative e  correttive  al  decreto  legislativo  26
agosto 2016, n. 179, concernente modifiche ed integrazioni al  Codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7  marzo
2005, n. 82, ai sensi dell'art. 1 della legge 7 agosto 2015, n.  124,
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»,  che
all'art.  66,  comma  8  prevede   che:   «Al   fine   di   garantire
l'interoperabilita' e lo scambio di dati tra  le  amministrazioni,  i
moduli unificati e standardizzati, di cui all'art. 2,  comma  1,  del
decreto legislativo 30 giugno 2016, n. 126, e l'art. 24, comma 3, del
decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recano in allegato le  specifiche
tecniche per la  gestione  informatica  delle  informazioni  in  essi
contenute»; 
  Preso atto che il comma 1 dell'art.  13-bis  del  decreto-legge  30
aprile 2019, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, recante: «Misure urgenti di crescita economica  e
per la risoluzione di specifiche situazioni di  crisi»  sopprime,  al
comma 2 dell'art. 29 del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
«Testo unico delle disposizioni legislative  concernenti  le  imposte
sulla  produzione  e  sui  consumi  e  relative  sanzioni  penali   e
amministrative», le parole «, ad esclusione degli esercizi  pubblici,
degli esercizi di intrattenimento pubblico, degli esercizi  ricettivi
e dei rifugi alpini,», reintroducendo  la  denuncia  fiscale  per  la
vendita di alcolici; 
  Considerata l'Agenda per  la  semplificazione,  aggiornata  per  il
triennio 2018-2020 con l'Accordo  tra  il  Governo,  le  regioni,  le
province autonome e gli enti locali, adottato, ai sensi dell'art.  9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 27 agosto 1997,  n.  281,
dalla Conferenza unificata il 21 dicembre 2017; 
  Considerate le attivita' degli appositi gruppi di lavoro del Tavolo
istituito nell'ambito della  Conferenza  unificata  dall'Accordo  tra
Governo, regioni ed enti locali, sancito nella seduta del 13 novembre
2014  (art.  2),  concernente   l'attuazione   dell'Agenda   per   la
semplificazione  e  in  particolare  del  gruppo  di  lavoro  tecnico
coordinato da Agid; 
  Sentite le associazioni imprenditoriali che sono  state  consultate
attraverso le loro rappresentanze; 
  Vista la nota  del  19  luglio  2019  con  la  quale  l'Ufficio  di
Gabinetto del Ministro per la pubblica amministrazione  ha  trasmesso
la bozza di accordo tra il Governo, le  regioni  e  gli  enti  locali
concernente l'adozione di moduli unificati e  standardizzati  per  la
presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze,  che,  con
nota n. 0011668 del 19 luglio 2019, e' stata inviata alle regioni  ed
agli enti locali ai fini della sua formalizzazione in sede di  questa
Conferenza; 
  Considerato che per l'esame del provvedimento  e'  stata  convocata
una riunione, a livello tecnico, il 24 luglio 2019, nel  corso  della
quale i rappresentanti delle  regioni,  dell'ANCI  e  dell'UPI  hanno
espresso avviso favorevole sul contenuto dell'accordo; 
  Considerato  che,  nel  corso  della  odierna  seduta   di   questa
Conferenza,  le  regioni,  l'ANCI  e  l'UPI  hanno  espresso   avviso
favorevole all'accordo; 
  Acquisito, nel corso della seduta  odierna  di  questa  Conferenza,
l'assenso del Governo, delle regioni e degli enti locali; 
 
                              Sancisce 
                         il seguente accordo 
 
  tra il Governo, le regioni e le province autonome, l'ANCI  e  l'UPI
nei termini sotto indicati: 
                               Art. 1 
 
               Modulistica unificata e standardizzata 
                   e relative specifiche tecniche 
 
  1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo 30  giugno
2016, n. 126, sono adottati i moduli unificati  e  standardizzati  in
materia di attivita' commerciali e assimilate di cui all'allegato 1. 
  2. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2016, n. 126 e dell'art. 24 commi 2-bis, 3 e 4 del  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, le regioni adeguano entro il 15 ottobre 2019, in
relazione  alle   specifiche   normative   regionali,   i   contenuti
informativi dei moduli unificati e standardizzati, di cui al presente
accordo, utilizzando le informazioni contrassegnate come variabili. I
comuni, in ogni caso, adeguano la modulistica in uso sulla base delle
previsioni del presente accordo entro il 31  dicembre  2019.  Restano
fermi gli ulteriori livelli di semplificazione di cui all'art. 5  del
decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 222. 
  3. Le regioni e i comuni garantiscono  la  massima  diffusione  dei
moduli. 
  4. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle istruzioni
allegate all'accordo del 4 maggio 2017, a eccezione  dei  termini  di
adeguamento. 
  5. Ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto  legislativo  del  13
dicembre 2017, n. 217, i moduli  recano  in  allegato  le  specifiche
tecniche per la  gestione  informatica  delle  informazioni  in  essi
contenute, di cui all'allegato 2. 
  6. Gli allegati 1 e 2 costituiscono parte integrante  del  presente
Accordo. 
  7. Le regioni  possono,  ove  necessario,  adeguare  le  specifiche
tecniche alle  peculiarita'  della  modulistica  adottata  a  livello
regionale ai sensi del comma 2.