IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Vista la legge 16 marzo 2017, n. 30; 
  Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto  legislativo  2  gennaio
2018, n. 1; 
  Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri  in  data
24 agosto 2016, con i quali e' stato dichiarato, ai sensi  di  quanto
previsto dall'art. 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002,  n.
245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002,  n.
286,  lo  stato  di  eccezionale  rischio  di  compromissione   degli
interessi primari; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 con
la quale e' stato dichiarato, fino al  centottantesimo  giorno  dalla
data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza
all'eccezionale evento sismico che ha  colpito  il  territorio  delle
Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
26  agosto  2016,  n.  388  recante  «Primi  interventi  urgenti   di
protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico  che  ha
colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria  e  Abruzzo
il 24 agosto 2016»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile del 28 agosto 2016, n. 389, del 1° settembre 2016, n. 391, del
6 settembre 2016, n. 392, del 13  settembre  2016,  n.  393,  del  19
settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396, del 10 ottobre
2016, n. 399, del 31 ottobre 2016, n. 400, dell'11 novembre 2016,  n.
405, del 12 novembre 2016, n. 406, del 15 novembre 2016, n. 408,  del
19 novembre 2016, n. 414, del  21  novembre  2016,  n.  415,  del  29
novembre, n. 418, del 16 dicembre 2016, n. 422, del 20 dicembre 2016,
n. 427, dell'11 gennaio 2017, n. 431, del 22 gennaio  2017,  n.  436,
del 16 febbraio 2017, n. 438, del 22 maggio  2017,  n.  454,  del  27
maggio 2017, n. 455, del 15 giugno 2017 n. 460, del 18  agosto  2017,
n. 475, del 1° settembre 2017, n. 479, del 29 settembre 2017, n. 484,
del 20 novembre 2017, n. 489, del 4 gennaio  2018,  n.  495,  del  26
gennaio 2018, n. 502, n. 510, del 27  febbraio  2018,  del  4  maggio
2018, n. 518, del 26 luglio 2018, n. 535, del 10 agosto 2018, n. 538,
del 31 ottobre 2018, n. 553, del 15 marzo 2019, n. 581, del 24 aprile
2019, n. 591, del 26 agosto 2019, n. 603, nonche'  del  27  settembre
2019, n. 607, recanti  ulteriori  interventi  urgenti  di  protezione
civile conseguenti agli eccezionali eventi calamitosi in rassegna; 
  Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile
del 4 aprile 2017, n. 444 recante «Ordinanza di protezione civile per
favorire e regolare il  subentro,  senza  soluzioni  di  continuita',
delle Regioni  Lazio,  Abruzzo,  Marche  ed  Umbria  nelle  attivita'
avviate durante la fase  di  prima  emergenza,  disciplinate  con  le
ordinanze adottate ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,
n. 225; 
  Visto  il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  9
settembre 2016,  con  il  quale  e'  stato  nominato  il  commissario
straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dal  sisma,  ai
sensi dell'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016,  n.  189,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  15  dicembre  2016,  n.   229   recante
«Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del
24 agosto 2016»; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  26  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31  ottobre  2016,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eccezionali eventi sismici che il giorno  30  ottobre
2016 hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 20  gennaio  2017,
recante l'estensione degli effetti della dichiarazione dello stato di
emergenza adottata con la delibera del 25 agosto 2016 in  conseguenza
degli ulteriori eventi sismici che il giorno 18  gennaio  2017  hanno
colpito nuovamente il territorio delle Regioni Lazio, Marche,  Umbria
e Abruzzo, nonche' degli eccezionali fenomeni meteorologici che hanno
interessato i  territori  delle  medesime  regioni  a  partire  dalla
seconda decade dello stesso mese; 
  Visto il decreto-legge  9  febbraio  2017,  n.  8,  recante  «Nuovi
interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite  dagli  eventi
simici del 2016 e 2017 convertito, con modificazioni  dalla  legge  7
aprile 2017, n. 45; 
  Visto il decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3
agosto 2017, n. 123 che all'art. 16-sexies,  comma  2,  ha  prorogato
fino  al  28  febbraio  2018  la  durata  dello  stato  di  emergenza
dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 25 agosto
2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, con
deliberazioni del 27 e del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017; 
  Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 22 febbraio  2018,
che ai sensi dell'art.  16-sexies,  comma  2,  del  decreto-legge  20
giugno 2017, n. 91, convertito in legge 3 agosto  2017,  n.  123,  ha
prorogato di ulteriori centottanta giorni la durata  dello  stato  di
emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del
25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione  ai  successivi
eventi, con deliberazioni del 27 e del  31  ottobre  2016  e  del  20
gennaio 2017; 
  Visto il decreto-legge  29  maggio  2018,  n.  55,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 luglio 2018, n. 89, che  all'art.  1  ha
stabilito che lo stato d'emergenza e' prorogato fino al  31  dicembre
2018 e che ai relativi oneri si provvede, nel limite  complessivo  di
euro 300 milioni; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 che all'art. 1, comma  988,
ha disposto la proroga dello stato d'emergenza fino  al  31  dicembre
2019, incrementando il  Fondo  per  le  emergenze  nazionali  di  360
milioni di euro per l'anno 2019; 
  Considerata la necessita' di  armonizzare  le  prassi  e  procedure
delle stesse amministrazioni locali, relative al riconoscimento delle
misure assistenziali, al fine di evitare  disparita'  di  trattamento
tra nuclei familiari con situazioni analoghe ma dimoranti  in  comuni
diversi; 
  Considerata l'esigenza di salvaguardare il  tessuto  sociale  delle
comunita' colpite dal terremoto e la necessita'  di  restituire  alla
naturale vocazione turistica le strutture recettive; 
  Considerato il notevole lasso  di  tempo  trascorso  rispetto  alla
verificazione degli eventi, ed alla conseguente necessita' di ridurre
progressivamente  i  costi  per  il  superamento   della   situazione
emergenziale; 
  Ritenuto pertanto opportuno razionalizzare le misure finalizzate al
superamento della crisi alloggiativa conseguente agli eventi  sismici
in rassegna; 
  Acquisite le intese delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo; 
  Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze; 
 
                              Dispone: 
 
                               Art. 1 
 
Ulteriori  disposizioni  in  materia  di  contributo  per  l'autonoma
                            sistemazione 
 
  1. Entro  centoventi  giorni  dalla  pubblicazione  della  presente
ordinanza,  i  nuclei  familiari  beneficiari  del   contributo   per
l'autonoma sistemazione (CAS) ai sensi dell'ordinanza n.  388/2016  e
dell'ordinanza n. 408/2016,  presentano  ai  comuni  interessati  una
dichiarazione, sulla base del fac-simile allegato, riguardante  tutti
i componenti del nucleo e sottoscritta dai medesimi o da chi ne fa le
veci, in cui attestano, ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000, di: 
    a) aver provveduto o essere nei termini per  provvedere,  qualora
proprietari o titolari  di  diritti  reali  di  godimento  di  unita'
immobiliari che necessitano di interventi di  immediata  riparazione,
agli adempimenti di cui all'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189
del  2016,  come  modificato  dal  decreto-legge  n.  148  del  2017,
convertito dalla legge n. 172 del 2017, dalla legge 24  luglio  2018,
n. 89 di conversione con modificazioni, del decreto-legge  29  maggio
2018, n. 55 e successive proroghe, anche disposte con  ordinanza  del
commissario straordinario per la ricostruzione; 
    b) trovarsi nei termini previsti dal  decreto-legge  n.  189  del
2016 e  dalle  ordinanze  commissariali  ai  fini  della  domanda  di
contributo per il ripristino  dell'immobile,  qualora  proprietari  o
titolari di diritti reali di godimento, e al di fuori dell'ipotesi di
cui alla lettera a); 
    c)  fatta  salva  l'ipotesi  di  cui  all'art.  2,   non   essere
proprietari in data anteriore agli  eventi  sismici  di  un  immobile
idoneo all'uso per il nucleo familiare  e  che  non  sia  stato  gia'
locato  in  forza  di  contratto  o  concesso   in   comodato   d'uso
regolarmente registrati ad una data anteriore agli eventi sismici  di
cui alla presente ordinanza, ubicato nel medesimo comune,  oppure  in
un comune  confinante.  L'idoneita'  all'uso  di  cui  alla  presente
lettera e' valutata secondo i parametri di assegnazione delle SAE  in
relazione ai componenti; 
    d) di non aver fatto rientro nell'abitazione principale, abituale
e continuativa, danneggiata dal sisma; 
    d-bis) di essere proprietari  o  titolari  di  diritti  reali  su
immobili con danno B o C, ivi rientrati  dopo  la  realizzazione  dei
lavori di temporanea messa in sicurezza  e  di  non  poter  risiedere
nell'abitazione principale, abituale e continuativa  nel  periodo  di
esecuzione dei lavori di riparazione definitiva; 
    e) di non aver trasferito la residenza o il domicilio al di fuori
dal territorio regionale e, nel caso di nuove istanze,  di  possedere
il requisito della  dimora  nell'abitazione  principale,  abituale  e
continuativa di cui al successivo comma 5; 
    f) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 3,  comma  2,
dell'ordinanza n.  388/2016,  o  di  non  essere  assegnatari  di  un
alloggio di servizio messo  a  disposizione  dall'amministrazione  di
appartenenza; 
    g) di non aver provveduto ad altra sistemazione avente  carattere
di stabilita'  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  2  dell'ordinanza  n.
388/2016. 
  2. Decadono dal diritto al contributo, dal giorno  successivo  alla
scadenza di presentazione della dichiarazione di cui  al  comma  1  i
soggetti che: 
    a) non rendono la dichiarazione di cui al comma 1; 
    b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d),
d-bis) e), f) e g) del comma 1. 
  3. Nel caso di cui al comma 1, lettere a) e b), i comuni continuano
ad erogare il contributo per l'autonoma sistemazione, per  30  giorni
dalla notifica del provvedimento di  revoca  dell'inagibilita'  della
loro abitazione e comunque non oltre dieci mesi dal provvedimento  di
concessione del contributo per l'esecuzione dei lavori  medesimi  per
le abitazioni con esito di agibilita' di tipo «B» e «C», e non  oltre
venti mesi per le abitazioni con esito di agibilita' di tipo «E». 
  4. La dichiarazione di cui al comma 1 e' prodotta anche  da  coloro
che   presentano   istanza   di   riconoscimento    del    contributo
successivamente alla data di adozione della presente ordinanza. 
  5. Ai fini della valutazione dei presupposti per il  riconoscimento
dei nuovi contributi per l'autonomia  sistemazione,  nonche'  per  le
nuove assegnazioni delle SAE, per abitazione principale,  abituale  e
continuativa  ai  sensi  dell'art.  3,  comma  1,  dell'ordinanza  n.
388/2016 deve intendersi l'unita'  immobiliare  in  cui  un  soggetto
appartenente al nucleo familiare dimorava per un lasso temporale  non
inferiore a dodici mesi, senza computare nel calcolo di tale  periodo
eventuali assenze per ferie nonche' comprovate e temporanee  esigenze
di natura socio sanitarie o lavorative, non ricorrenti. 
  6. Ciascun comune entro il 30 aprile di ogni anno attesta  di  aver
effettuato i controlli a campione in riferimento al  precedente  anno
solare sugli aventi diritto, nella misura minima del 5%. 
  7. Eventuali comunicazioni inerenti alla perdita dei requisiti  per
la concessione del contributo o  l'assegnazione  delle  SAE  o  degli
alloggi messi a disposizione dalle pubbliche amministrazioni, pena la
decadenza del diritto al beneficio,  sono  comunicate,  entro  e  non
oltre  30  giorni  dal  verificarsi  dell'evento  cui   consegue   la
decadenza, al comune presso il quale e' stata depositata la richiesta
di contributo o  che  ha  provveduto  all'assegnazione  della  SAE  o
dell'alloggio. 
  8. I comuni possono assegnare SAE e unita' immobiliari acquisite ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 189 del 2016 o realizzate  ai
sensi delle ordinanze  di  protezione  civile  resesi  disponibili  a
nuclei familiari assegnatari del CAS in luogo  del  CAS  o  di  altre
forme di assistenza alloggiativa di cui all'art. 4 dell'ordinanza  n.
394/2016. 
  9. La dichiarazione di cui al comma 1 deve essere presentata  entro
il 15 gennaio di  ciascun  anno,  in  caso  di  proroga  dello  stato
d'emergenza oltre il 31 dicembre 2019.