Art. 2 Disposizioni in materia di contributo forfettario nell'ipotesi di acquisto di una nuova unita' immobiliare 1. Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni caratterizzate da stabilita', ai soggetti che alla data degli eventi sismici in rassegna dimoravano in modo abituale e continuativo in un'unita' immobiliare di proprieta' o condotta in locazione o in comodato gratuito, qualora entro dodici mesi dalla pubblicazione della presente ordinanza, stipulino un contratto preliminare o definitivo di compravendita di una unita' immobiliare idonea all'uso ovvero provvedano a far realizzare una unita' immobiliare sulla base di titolo abilitativo a costruire all'interno del Comune di residenza o nei comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del cratere sismico di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189/2016, i comuni riconoscono un contributo forfettario mensile in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3 anni per i proprietari nella misura pari: a) alla meta' dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilita' «B» o «C»; b) al 100% dell'importo del contributo qualora il fabbricato danneggiato dal sisma abbia conseguito un esito «E» o «F» o sia ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto di ordinanza di sgombero e con esito di agibilita' di tipo «E» o «F» o ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione. 2. Per determinare l'entita' del contributo riconosciuto ai sensi del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo di CAS e potra' essere liquidato o mensilmente o in un'unica soluzione per la parte restante, qualora sia dimostrato l'effettivo passaggio di proprieta' o sia stata ultimata e dichiarata l'agibilita' del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.