Art. 2 
 
Disposizioni in materia di  contributo  forfettario  nell'ipotesi  di
              acquisto di una nuova unita' immobiliare 
 
  1. Al fine di incentivare l'individuazione di autonome sistemazioni
caratterizzate da stabilita', ai soggetti che alla data degli  eventi
sismici in rassegna dimoravano in modo  abituale  e  continuativo  in
un'unita' immobiliare di proprieta' o  condotta  in  locazione  o  in
comodato gratuito, qualora  entro  dodici  mesi  dalla  pubblicazione
della  presente  ordinanza,  stipulino  un  contratto  preliminare  o
definitivo di compravendita di una unita' immobiliare idonea  all'uso
ovvero provvedano a far realizzare una unita' immobiliare sulla  base
di titolo abilitativo a costruire all'interno del Comune di residenza
o nei comuni confinanti e comunque ricadenti all'interno del  cratere
sismico di cui agli  allegati  1,  2  e  2-bis  al  decreto-legge  n.
189/2016, i comuni riconoscono un contributo forfettario  mensile  in
sostituzione  del  contributo  per  l'autonoma  sistemazione  di  cui
all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza  n.  408/2016,
per un periodo di dodici mesi per i conduttori e comodatari o 3  anni
per i proprietari nella misura pari: 
    a)  alla  meta'  dell'importo  del  contributo   per   l'autonoma
sistemazione qualora il fabbricato abbia avuto un esito di agibilita'
«B» o «C»; 
    b) al 100% dell'importo  del  contributo  qualora  il  fabbricato
danneggiato dal sisma abbia conseguito un  esito  «E»  o  «F»  o  sia
ubicato in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione oggetto  di
ordinanza di sgombero e con esito di agibilita' di tipo «E» o  «F»  o
ubicata in zona rossa o in area oggetto di perimetrazione. 
  2. Per determinare l'entita' del contributo riconosciuto  ai  sensi
del presente articolo si fa riferimento alla somma percepita a titolo
di CAS  e  potra'  essere  liquidato  o  mensilmente  o  in  un'unica
soluzione per la parte restante, qualora sia  dimostrato  l'effettivo
passaggio  di  proprieta'  o  sia   stata   ultimata   e   dichiarata
l'agibilita' del fabbricato eventualmente costruito in autonomia.