Art. 3 
 
Disposizioni in materia di contributo per il canone di  locazione  di
                         unita' immobiliari 
 
  1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di  contratto
di locazione o comodato alla data degli eventi sismici  in  rassegna,
in un'unita' immobiliare oggetto di  ordinanza  di  sgombero,  e  che
abbiano trovato sistemazione abitativa  temporanea  in  forza  di  un
contratto  di  locazione   o   comodato,   contestualmente   allegano
l'autocertificazione del proprietario di  aver  depositato  l'impegno
assunto in sede di presentazione della domanda di contributo  per  la
ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge n.  189/2016,  alla
prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o  di
comodato in essere alla data degli  eventi  sismici,  successivamente
all'esecuzione  dell'intervento.  Alla  dichiarazione   e'   altresi'
allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario,  richiedente
il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni  del  rapporto  di
locazione o di comodato. 
  2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma  1,  ai  medesimi
nuclei  familiari  in  sostituzione  del  contributo  per  l'autonoma
sistemazione  di  cui  all'art.  3  dell'ordinanza  n.   388/2016   e
dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un  contributo  pari
alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione
abitativa temporanea  come  risultante  dal  contratto  registrato  e
quello che era corrisposto, al momento dell'evento  sismico,  per  il
godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di
euro 600,00 mensili. 
  3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa
temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un  contributo
pari  alla  meta'  dell'importo   del   contributo   per   l'autonoma
sistemazione riconosciuto alla data  di  pubblicazione  del  presente
provvedimento. 
  4. Il contributo per il canone di locazione di  unita'  immobiliari
non e' riconosciuto a coloro che non possiedono i  requisiti  di  cui
all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e). 
  5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano  ai
nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la  documentabile
perdita, per effetto del sisma in rassegna, della  propria  fonte  di
reddito, verificata sulla base del  confronto  tra  la  dichiarazione
ISEE dell'anno corrente  e  quella  dell'anno  precedente  all'evento
sismico o, in mancanza sulla base del confronto  delle  dichiarazioni
dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS. 
  6. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di  contratto
di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in  rassegna,
in un'unita' immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero  a  cui  e'
stata assegnata una SAE o un'unita' immobiliare  acquisita  ai  sensi
dell'art. 14 del decreto-legge n. 8 del 2017 o  realizzata  ai  sensi
delle ordinanze di protezione civile, che non producono  gli  impegni
di cui  al  comma  1,  sono  tenuti  a  corrispondere  un  contributo
parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi  per
l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.