Art. 3 Disposizioni in materia di contributo per il canone di locazione di unita' immobiliari 1. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unita' immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero, e che abbiano trovato sistemazione abitativa temporanea in forza di un contratto di locazione o comodato, contestualmente allegano l'autocertificazione del proprietario di aver depositato l'impegno assunto in sede di presentazione della domanda di contributo per la ricostruzione di cui all'art. 6 del decreto-legge n. 189/2016, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato in essere alla data degli eventi sismici, successivamente all'esecuzione dell'intervento. Alla dichiarazione e' altresi' allegato l'impegno del medesimo locatario o comodatario, richiedente il CAS, alla prosecuzione alle medesime condizioni del rapporto di locazione o di comodato. 2. In assenza delle dichiarazioni di cui al comma 1, ai medesimi nuclei familiari in sostituzione del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'art. 3 dell'ordinanza n. 388/2016 e dell'ordinanza n. 408/2016, i comuni riconoscono un contributo pari alla differenza tra il canone di locazione pagato per la sistemazione abitativa temporanea come risultante dal contratto registrato e quello che era corrisposto, al momento dell'evento sismico, per il godimento dell'abitazione inagibile, comunque nella misura massima di euro 600,00 mensili. 3. Ai soggetti di cui al comma 2, qualora la sistemazione abitativa temporanea sia a titolo gratuito, i comuni riconoscono un contributo pari alla meta' dell'importo del contributo per l'autonoma sistemazione riconosciuto alla data di pubblicazione del presente provvedimento. 4. Il contributo per il canone di locazione di unita' immobiliari non e' riconosciuto a coloro che non possiedono i requisiti di cui all'art. 1, comma 1, lettere d) ed e). 5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai nuclei familiari che dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la documentabile perdita, per effetto del sisma in rassegna, della propria fonte di reddito, verificata sulla base del confronto tra la dichiarazione ISEE dell'anno corrente e quella dell'anno precedente all'evento sismico o, in mancanza sulla base del confronto delle dichiarazioni dei redditi. A tali nuclei si continua a erogare il CAS. 6. I nuclei familiari stabilmente dimoranti, in forza di contratto di locazione, o comodato alla data degli eventi sismici in rassegna, in un'unita' immobiliare oggetto di ordinanza di sgombero a cui e' stata assegnata una SAE o un'unita' immobiliare acquisita ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8 del 2017 o realizzata ai sensi delle ordinanze di protezione civile, che non producono gli impegni di cui al comma 1, sono tenuti a corrispondere un contributo parametrato ai canoni stabiliti per l'assegnazione degli alloggi per l'edilizia residenziale pubblica decurtato del 30 per cento.