Art. 5 
 
Ulteriori disposizioni in materia di  sistemazione  presso  strutture
                              ricettive 
 
  1.  Ai  soggetti  alloggiati  presso  strutture  ricettive  e   nei
container abitativi collettivi si applicano le  disposizioni  di  cui
all'art. 1. 
  2.  Entro  novanta  giorni  dalla  pubblicazione   della   presente
ordinanza  decadono  dal  diritto  di  usufruire  della  sistemazione
alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che: 
    a) non rendono la dichiarazione di cui all'art. 1; 
    b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d),
d-bis), e), f) e g) dell'art. 1. 
  3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2,  fatta  salva  la
possibilita' di richiedere  il  CAS,  l'assistenza  presso  strutture
ricettive e presso i container  abitativi  collettivi  e'  assicurata
esclusivamente in favore dei soggetti in attesa  di  assegnazione  di
una  SAE  o  di  un'unita'  immobiliare  di  cui  all'art.   14   del
decreto-legge n. 8/2017 o di unita'  abitative  realizzate  ai  sensi
delle ordinanze di protezione civile  e  per  il  tempo  strettamente
necessario. 
  4.  Gli  enti  proprietari  delle  strutture  recettive   pubbliche
stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei  familiari  che
dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di
ordinanza di sgombero la possibilita' di  permanere  nelle  strutture
recettive pubbliche, anche ove non siano  in  attesa  di  una  SAE  e
sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di  cui  all'art.
1. 
  5.  I  termini  di  cui  al  presente   articolo   possono   essere
eccezionalmente prorogati: 
    a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico; 
    b)  nell'ipotesi  in  cui   non   siano   disponibili   soluzioni
alloggiative  in  locazione  nel  comune   di   provenienza,   previa
esibizione  da  parte  del  soggetto  ospitato  della  corrispondenza
intercorsa, o documentazione equipollente,  con  almeno  due  agenzie
immobiliari presenti sul territorio comunale. I comuni verificano  la
documentazione con controlli a campione; 
    c) con atto del Capo del Dipartimento  della  protezione  civile,
sentita  la  regione  territorialmente  interessata,  nel  caso   del
verificarsi di ulteriori  eventi  sismici  di  forte  intensita'  che
possano determinare un pericolo per l'incolumita' della popolazione. 
  6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza
i comuni di provenienza interessati dispongono, anche  in  deroga  al
comma 5, la revisione delle forme  di  assistenza  relative  ai  casi
sociali e alle persone fragili.