Art. 5 Ulteriori disposizioni in materia di sistemazione presso strutture ricettive 1. Ai soggetti alloggiati presso strutture ricettive e nei container abitativi collettivi si applicano le disposizioni di cui all'art. 1. 2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza decadono dal diritto di usufruire della sistemazione alberghiera e dei container abitativi collettivi coloro che: a) non rendono la dichiarazione di cui all'art. 1; b) non possiedono i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d), d-bis), e), f) e g) dell'art. 1. 3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, fatta salva la possibilita' di richiedere il CAS, l'assistenza presso strutture ricettive e presso i container abitativi collettivi e' assicurata esclusivamente in favore dei soggetti in attesa di assegnazione di una SAE o di un'unita' immobiliare di cui all'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 o di unita' abitative realizzate ai sensi delle ordinanze di protezione civile e per il tempo strettamente necessario. 4. Gli enti proprietari delle strutture recettive pubbliche stipulano convenzioni al fine di consentire ai nuclei familiari che dimoravano continuativamente ed abitualmente in abitazioni oggetto di ordinanza di sgombero la possibilita' di permanere nelle strutture recettive pubbliche, anche ove non siano in attesa di una SAE e sempre che non ricorrano le condizioni di decadenza di cui all'art. 1. 5. I termini di cui al presente articolo possono essere eccezionalmente prorogati: a) per il periodo necessario ad ultimare l'anno scolastico; b) nell'ipotesi in cui non siano disponibili soluzioni alloggiative in locazione nel comune di provenienza, previa esibizione da parte del soggetto ospitato della corrispondenza intercorsa, o documentazione equipollente, con almeno due agenzie immobiliari presenti sul territorio comunale. I comuni verificano la documentazione con controlli a campione; c) con atto del Capo del Dipartimento della protezione civile, sentita la regione territorialmente interessata, nel caso del verificarsi di ulteriori eventi sismici di forte intensita' che possano determinare un pericolo per l'incolumita' della popolazione. 6. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza i comuni di provenienza interessati dispongono, anche in deroga al comma 5, la revisione delle forme di assistenza relative ai casi sociali e alle persone fragili.