Art. 6 Disposizioni finali e transitorie 1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 460/2017, dopo le parole «di un evento imprevisto ed imprevedibile sopravvenuto» sono aggiunte le seguenti: «ovvero di comprovate esigenze». 2. Le dichiarazioni di cui all'art. 1 sono rese anche ai fini dell'assegnazione delle strutture abitative di emergenza o, fatte salve le assegnazioni gia' effettuate, degli alloggi acquisiti ai sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 la cui realizzazione e' stata eseguita in attuazione delle OCDPC. 3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza si applicano a decorrere dalla data della sua adozione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 novembre 2019 Il Capo del Dipartimento: Borrelli