Art. 6 
 
                  Disposizioni finali e transitorie 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza n. 460/2017, dopo  le  parole  «di  un
evento imprevisto ed imprevedibile  sopravvenuto»  sono  aggiunte  le
seguenti: «ovvero di comprovate esigenze». 
  2. Le dichiarazioni di cui all'art.  1  sono  rese  anche  ai  fini
dell'assegnazione delle strutture abitative  di  emergenza  o,  fatte
salve le assegnazioni gia' effettuate,  degli  alloggi  acquisiti  ai
sensi dell'art. 14 del decreto-legge n. 8/2017 la  cui  realizzazione
e' stata eseguita in attuazione delle OCDPC. 
  3. Le disposizioni di cui alla presente ordinanza  si  applicano  a
decorrere dalla data della sua adozione. 
  La presente ordinanza sara'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
    Roma, 12 novembre 2019 
 
                                   Il Capo del Dipartimento: Borrelli