Art. 2 
 
             Modalita' di riconoscimento del contributo 
 
  1. Il contributo e' riconosciuto all'utente finale sotto  forma  di
sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul  relativo  prezzo
di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo  di
vendita se inferiore. Lo sconto e' applicato  sul  prezzo  finale  di
vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non riduce  la
base imponibile dell'imposta. 
  2. L'utente finale presenta  al  venditore  apposita  richiesta  di
riconoscimento del  contributo,  contenente  anche  la  dichiarazione
sostitutiva,  resa  ai  sensi  del  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con  la  quale  afferma  che  il
valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non  e'
superiore a 20.000 euro e che i componenti dello  stesso  nucleo  non
hanno gia' fruito del contributo. Alla richiesta di  cui  al  periodo
precedente e' allegata copia del documento di  identita'  dell'utente
finale, in corso di validita'. 
  3.  Ai  fini  dell'applicazione   dello   sconto,   il   venditore,
avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia
delle entrate in base a  quanto  previsto  dall'art.  4  (di  seguito
«servizio telematico»),  trasmette  alla  Direzione  generale  per  i
servizi di comunicazione elettronica, di  radiodiffusione  e  postali
del  Ministero  dello  sviluppo  economico  (di  seguito   «Direzione
generale»)  una  comunicazione  telematica  contenente  a   pena   di
inammissibilita': 
    a) il codice fiscale del venditore; 
    b) il  codice  fiscale  dell'utente  finale  e  gli  estremi  del
documento d'identita' allegato alla richiesta di cui al comma 2; 
    c) i dati identificativi  dell'apparecchio,  per  consentirne  la
verifica di idoneita'; 
    d) il prezzo finale  di  vendita,  comprensivo  dell'imposta  sul
valore aggiunto; 
    e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta  euro,
ovvero pari al  prezzo  di  cui  al  punto  d),  se  quest'ultimo  e'
inferiore a cinquanta euro. 
  4.  Per  ogni  comunicazione  ricevuta,  il   servizio   telematico
verifica: 
    a)  l'idoneita'  dell'apparecchio,  in  base  a  quanto  previsto
dall'art. 1, comma  1.  A  tal  fine,  il  Ministero  dello  sviluppo
economico comunica all'Agenzia delle entrate  i  dati  identificativi
degli apparecchi idonei, di cui all'art. 1, comma 3; 
    b) che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale,
non abbia gia' fruito del contributo; 
    c) la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1,
comma 1039, lettera c), della legge 27  dicembre  2017,  n.  205,  al
netto dei costi da  rimborsare  all'Agenzia  delle  entrate,  di  cui
all'art. 4. Tale verifica e'  effettuata  in  ordine  cronologico  di
ricezione delle istanze. 
  5. In  esito  alle  verifiche  di  cui  al  comma  4,  il  servizio
telematico comunica  al  venditore,  mediante  rilascio  di  apposita
attestazione, la disponibilita' dello sconto richiesto. 
  6.   Nel   caso   in   cui,    successivamente    alla    ricezione
dell'attestazione,  la  vendita  dell'apparecchio  non  si  concluda,
ovvero  l'apparecchio  venga  restituito   dall'utente   finale,   il
venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio
telematico. 
  7. Nei casi in cui l'apparecchio sia  acquistato  presso  venditori
operanti  in  Paesi  dell'Unione  europea  diversi  dall'Italia,   il
recupero dello sconto  avverra'  direttamente  tramite  la  Direzione
generale,  mediante  un'apposita  procedura,  secondo  le   modalita'
indicate  anche  nel  sito  internet  del  Ministero  dello  sviluppo
economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.