Art. 2 Modalita' di riconoscimento del contributo 1. Il contributo e' riconosciuto all'utente finale sotto forma di sconto praticato dal venditore dell'apparecchio sul relativo prezzo di vendita, per un importo pari a cinquanta euro o pari al prezzo di vendita se inferiore. Lo sconto e' applicato sul prezzo finale di vendita comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto e non riduce la base imponibile dell'imposta. 2. L'utente finale presenta al venditore apposita richiesta di riconoscimento del contributo, contenente anche la dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale afferma che il valore dell'ISEE relativo al nucleo familiare di cui fa parte non e' superiore a 20.000 euro e che i componenti dello stesso nucleo non hanno gia' fruito del contributo. Alla richiesta di cui al periodo precedente e' allegata copia del documento di identita' dell'utente finale, in corso di validita'. 3. Ai fini dell'applicazione dello sconto, il venditore, avvalendosi del servizio telematico messo a disposizione dall'Agenzia delle entrate in base a quanto previsto dall'art. 4 (di seguito «servizio telematico»), trasmette alla Direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico (di seguito «Direzione generale») una comunicazione telematica contenente a pena di inammissibilita': a) il codice fiscale del venditore; b) il codice fiscale dell'utente finale e gli estremi del documento d'identita' allegato alla richiesta di cui al comma 2; c) i dati identificativi dell'apparecchio, per consentirne la verifica di idoneita'; d) il prezzo finale di vendita, comprensivo dell'imposta sul valore aggiunto; e) l'ammontare dello sconto da applicare, pari a cinquanta euro, ovvero pari al prezzo di cui al punto d), se quest'ultimo e' inferiore a cinquanta euro. 4. Per ogni comunicazione ricevuta, il servizio telematico verifica: a) l'idoneita' dell'apparecchio, in base a quanto previsto dall'art. 1, comma 1. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico comunica all'Agenzia delle entrate i dati identificativi degli apparecchi idonei, di cui all'art. 1, comma 3; b) che l'utente finale, identificato dal relativo codice fiscale, non abbia gia' fruito del contributo; c) la disponibilita' delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al netto dei costi da rimborsare all'Agenzia delle entrate, di cui all'art. 4. Tale verifica e' effettuata in ordine cronologico di ricezione delle istanze. 5. In esito alle verifiche di cui al comma 4, il servizio telematico comunica al venditore, mediante rilascio di apposita attestazione, la disponibilita' dello sconto richiesto. 6. Nel caso in cui, successivamente alla ricezione dell'attestazione, la vendita dell'apparecchio non si concluda, ovvero l'apparecchio venga restituito dall'utente finale, il venditore comunica l'annullamento dell'operazione tramite il servizio telematico. 7. Nei casi in cui l'apparecchio sia acquistato presso venditori operanti in Paesi dell'Unione europea diversi dall'Italia, il recupero dello sconto avverra' direttamente tramite la Direzione generale, mediante un'apposita procedura, secondo le modalita' indicate anche nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico entro trenta giorni dall'adozione del presente decreto.