Art. 3 
 
                 Modalita' di recupero dello sconto 
                       praticato dal venditore 
 
  1. Il venditore di cui all'art. 1,  comma  4,  recupera  lo  sconto
praticato  all'utente  finale  mediante  un  credito  d'imposta,   da
indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente
in compensazione ai sensi dell'art.  17  del  decreto  legislativo  9
luglio 1997, n.  241,  a  decorrere  dal  secondo  giorno  lavorativo
successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2,  comma
5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso
i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate,
pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 
  2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti
di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n.  244  e
all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 
  3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in  misura
non superiore all'ammontare complessivo degli sconti  indicati  nelle
attestazioni di cui all'art. 2, comma 5, pena lo scarto  del  modello
F24. 
  4. Con risoluzione  dell'Agenzia  delle  entrate  e'  istituito  il
codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel
modello F24 e sono impartite le istruzioni per  la  compilazione  del
modello stesso. 
  5.  Nei  casi  di  cui  all'art.   2,   comma   6,   il   venditore
dell'apparecchio e' tenuto alla  restituzione,  tramite  modello  F24
telematico, del credito  d'imposta  utilizzato  indicando  il  codice
tributo di cui al comma 5.