Art. 3 Modalita' di recupero dello sconto praticato dal venditore 1. Il venditore di cui all'art. 1, comma 4, recupera lo sconto praticato all'utente finale mediante un credito d'imposta, da indicare nella dichiarazione dei redditi, utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal secondo giorno lavorativo successivo alla ricezione dell'attestazione di cui all'art. 2, comma 5. A tal fine, il modello F24 e' presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, pena il rifiuto dell'operazione di versamento. 2. Al credito d'imposta di cui al comma 1 non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e all'art. 34, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388. 3. Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione in misura non superiore all'ammontare complessivo degli sconti indicati nelle attestazioni di cui all'art. 2, comma 5, pena lo scarto del modello F24. 4. Con risoluzione dell'Agenzia delle entrate e' istituito il codice tributo per la fruizione del credito d'imposta da indicare nel modello F24 e sono impartite le istruzioni per la compilazione del modello stesso. 5. Nei casi di cui all'art. 2, comma 6, il venditore dell'apparecchio e' tenuto alla restituzione, tramite modello F24 telematico, del credito d'imposta utilizzato indicando il codice tributo di cui al comma 5.