Art. 4 
 
               Definizione dei rapporti istituzionali 
 
  1. Con apposito  accordo  di  collaborazione,  stipulato  ai  sensi
dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990,  n.  241,  tra  la  Direzione
generale e l'Agenzia delle  entrate,  sono  definiti  gli  ambiti  di
collaborazione e i costi sostenuti  dalla  medesima  Agenzia  per  lo
svolgimento  delle  attivita'  di  cui  al  presente  decreto  e   in
particolare per la realizzazione e  la  conduzione  delle  necessarie
applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal  Ministero
dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate,  a  valere  sulle
risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27
dicembre 2017, n. 205.