Art. 4 Definizione dei rapporti istituzionali 1. Con apposito accordo di collaborazione, stipulato ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra la Direzione generale e l'Agenzia delle entrate, sono definiti gli ambiti di collaborazione e i costi sostenuti dalla medesima Agenzia per lo svolgimento delle attivita' di cui al presente decreto e in particolare per la realizzazione e la conduzione delle necessarie applicazioni informatiche. Detti costi sono rimborsati dal Ministero dello sviluppo economico all'Agenzia delle entrate, a valere sulle risorse stanziate dall'art. 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205.