Art. 6 Controlli e cause di revoca 1. Ai fini dell'attivita' di controllo, il venditore dell'apparecchio conserva la richiesta di cui all'art. 2, comma 2, sottoscritta dall'utente finale, la copia del relativo documento d'identita', nonche' la copia della certificazione del corrispettivo versato dall'utente stesso. 2. La Direzione generale effettua verifiche sul possesso dei requisiti e sul rispetto delle condizioni previste dal presente decreto per beneficiare del contributo e del credito d'imposta. In particolare, richiedendo anche la collaborazione dell'Istituto nazionale della previdenza Sociale (INPS), la Direzione generale verifica, anche a campione, la veridicita' della dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 2, comma 2. Il contributo e' recuperato nei confronti dell'utente finale nel caso in cui venga accertata l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero risulti falsa la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d'imposta e' recuperato anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente la documentazione di cui al comma 1. 3. Qualora l'Agenzia delle entrate o la Guardia di finanza accertino, nell'ambito dell'ordinaria attivita' di controllo, l'eventuale indebita fruizione del credito d'imposta, le stesse provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.