Art. 6 
 
                     Controlli e cause di revoca 
 
  1.   Ai   fini   dell'attivita'   di   controllo,   il    venditore
dell'apparecchio conserva la richiesta di cui all'art.  2,  comma  2,
sottoscritta dall'utente finale,  la  copia  del  relativo  documento
d'identita', nonche' la copia della certificazione del  corrispettivo
versato dall'utente stesso. 
  2. La  Direzione  generale  effettua  verifiche  sul  possesso  dei
requisiti e sul  rispetto  delle  condizioni  previste  dal  presente
decreto per beneficiare del contributo e del  credito  d'imposta.  In
particolare,  richiedendo  anche  la   collaborazione   dell'Istituto
nazionale della previdenza  Sociale  (INPS),  la  Direzione  generale
verifica,  anche  a  campione,  la  veridicita'  della  dichiarazione
sostitutiva di cui all'art. 2, comma 2. Il contributo  e'  recuperato
nei confronti dell'utente finale nel  caso  in  cui  venga  accertata
l'insussistenza di uno dei requisiti previsti, ovvero  risulti  falsa
la dichiarazione sostitutiva resa. Il credito d'imposta e' recuperato
anche nei confronti del venditore nel caso in cui risulti carente  la
documentazione di cui al comma 1. 
  3.  Qualora  l'Agenzia  delle  entrate  o  la  Guardia  di  finanza
accertino,  nell'ambito  dell'ordinaria   attivita'   di   controllo,
l'eventuale indebita  fruizione  del  credito  d'imposta,  le  stesse
provvedono a darne comunicazione alla Direzione generale.