Art. 2 Obiettivi 1. Ai fini della prevenzione degli incendi ed allo scopo di raggiungere i primari obiettivi di sicurezza relativi alla salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza dei soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da: evitare, nel caso di fuoriuscite accidentali di combustibile gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi di installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi; limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a quelli contenenti gli impianti; garantire la possibilita' per le squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza.