Art. 2 
 
                              Obiettivi 
 
  1. Ai fini  della  prevenzione  degli  incendi  ed  allo  scopo  di
raggiungere  i  primari  obiettivi   di   sicurezza   relativi   alla
salvaguardia delle persone, alla tutela dei beni, alla sicurezza  dei
soccorritori, contro i rischi di incendio ed esplosione, gli impianti
di cui all'articolo precedente devono essere realizzati in modo da: 
    evitare, nel caso  di  fuoriuscite  accidentali  di  combustibile
gassoso, accumuli pericolosi del combustibile medesimo nei luoghi  di
installazione e nei locali direttamente comunicanti con essi; 
    limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone; 
    limitare, in caso di evento incidentale, danni ai locali vicini a
quelli contenenti gli impianti; 
    garantire la possibilita' per le squadre di soccorso  di  operare
in condizioni di sicurezza.