Art. 4 
 
              Impiego dei prodotti per uso antincendio 
 
  1.  I  prodotti  per  uso  antincendio,  impiegati  nel  campo   di
applicazione del presente decreto, sono: 
    a)  identificati  univocamente  sotto  la   responsabilita'   del
fabbricante secondo le procedure applicabili; 
    b) qualificati in relazione alle prestazioni richieste e  all'uso
previsto; 
    c)  accettati  dal  responsabile   dell'attivita',   ovvero   dal
responsabile  dell'esecuzione  dei  lavori  mediante  acquisizione  e
verifica della documentazione di identificazione e qualificazione. 
  2. L'impiego dei prodotti per uso antincendio e' consentito se  gli
stessi  sono  utilizzati   conformemente   all'uso   previsto,   sono
rispondenti alle prestazioni richieste dal presente decreto e se: 
    a) sono conformi alle disposizioni comunitarie applicabili; 
    b) sono conformi, qualora non ricadenti nel campo di applicazione
di disposizioni comunitarie,  alle  apposite  disposizioni  nazionali
applicabili, gia' sottoposte con esito  positivo  alla  procedura  di
informazione di cui alla direttiva (UE) 2015/1535; 
    c) qualora non contemplati nelle lettere a) e b), sono legalmente
commercializzati in un altro Stato membro dell'Unione  europea  o  in
Turchia, o provenienti da uno Stato EFTA firmatario dell'accordo  SEE
e in esso legalmente commercializzati,  per  l'impiego  nelle  stesse
condizioni che permettono di garantire un livello di  protezione,  ai
fini della sicurezza dall'incendio,  equivalente  a  quello  previsto
nella regola tecnica allegata al presente decreto. 
  3. L'equivalenza del livello di protezione, garantito dai  prodotti
per uso antincendio di cui al comma 2, e' valutata,  ove  necessario,
dal Ministero  dell'interno  applicando  le  procedure  previste  dal
regolamento (CE) n. 764/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
e, a decorrere dal 19 aprile 2020, a quelle previste dal  regolamento
(UE)  2019/515,  del   19   marzo   2019,   relativo   al   reciproco
riconoscimento delle merci legalmente commercializzate  in  un  altro
Stato membro.