Art. 5 Disposizioni per gli impianti esistenti 1. Gli impianti esistenti, ad eccezione di quelli indicati ai commi 2 e 3, devono essere resi conformi alle presenti disposizioni. 2. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 116 kW, approvati o autorizzati dai competenti organi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in base alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella gia' approvata od autorizzata e purche' realizzata una sola volta. 3. Agli impianti esistenti alla data di emanazione del presente decreto e di portata termica superiore a 35 kW e fino a 116 kW, realizzati in conformita' alla previgente normativa, non e' richiesto alcun adeguamento, anche nel caso di aumento di portata termica, purche' non superiore al 20% di quella esistente e purche' realizzato una sola volta e tale da non comportare il superamento della portata termica oltre i 116 kW. 4. Successivi aumenti della portata termica realizzati negli impianti di cui ai precedenti commi o aumenti realizzati una sola volta in percentuale superiore al limite indicato ai commi precedenti o passaggi del tipo di alimentazione al combustibile gassoso in impianti di portata termica superiore a 35 kW richiedono l'adeguamento alle disposizioni del presente decreto. Per le attivita' soggette alle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, devono essere attivati i relativi procedimenti.