Art. 9 
 
                        Sospensione dei mutui 
 
  1.  In  ragione  del  grave  disagio  socio   economico   derivante
dall'evento in premessa, detto  evento  costituisce  causa  di  forza
maggiore ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218  del  codice
civile.  I  soggetti  titolari  di  mutui   relativi   agli   edifici
sgomberati, ovvero alla gestione di attivita' di  natura  commerciale
ed economica svolte nei medesimi  edifici,  previa  presentazione  di
autocertificazione del danno subito, resa ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  hanno  diritto  di  chiedere   agli
istituti di credito e bancari, fino all'agibilita' o all'abitabilita'
del predetto immobile e comunque non  oltre  la  data  di  cessazione
dello stato di emergenza, una sospensione  delle  rate  dei  medesimi
mutui, optando tra la sospensione dell'intera  rata  e  quella  della
sola quota capitale. 
  2. Entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente ordinanza, le banche e gli intermediari finanziari informano
i  mutuatari,  almeno  mediante  avviso  esposto  nelle   filiali   e
pubblicato nel proprio sito internet, della possibilita' di  chiedere
la sospensione delle rate, indicando tempi di rimborso  e  costi  dei
pagamenti sospesi calcolati in base a  quanto  previsto  dall'Accordo
del 18 dicembre 2009 tra l'ABI e le Associazioni dei  consumatori  in
tema di sospensione dei pagamenti, nonche' il termine, non  inferiore
a trenta giorni,  per  l'esercizio  della  facolta'  di  sospensione.
Qualora la banca o  l'intermediario  finanziario  non  fornisca  tali
informazioni nei termini e con i contenuti prescritti,  sono  sospese
fino al 14 novembre 2020, senza oneri aggiuntivi per  il  mutuatario,
le rate in scadenza entro tale data.