Art. 2 Trasmissione dei dati da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra. Modifiche al decreto 2 agosto 2016. 1. Al decreto 2 agosto 2016 e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche: a) all'art. 1, comma 1, lettera k), dopo le parole: «193 del 2006», sono aggiunte le seguenti parole: «, nonche' la farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422»; b) alla tabella del paragrafo 2.1 dell'Allegato A, dopo le parole: «AA = Altre spese sanitarie», sono aggiunte le seguenti parole: «Inoltre, per la farmacia autorizzata ai sensi del regio decreto legislativo 25 maggio 1946, n. 422: FC = Farmaco, anche omeopatico; AD = Acquisto o affitto di dispositivo medico CE; AS = Spese sanitarie relative ad Ecg, spirometria, Holter pressorio e cardiaco, test per glicemia, colesterolo e trigliceridi o misurazione della pressione sanguigna, prestazioni previste dalla farmacia dei servizi e simili.». 2. Le modalita' per l'opposizione da parte dell'assistito alla trasmissione dei dati di cui al presente decreto sono le medesime di cui all'art. 4 del decreto 2 agosto 2016, si applicano con riferimento alle spese sanitarie di cui al presente decreto sostenute a partire dal sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto. 3. La trasmissione al Sistema TS da parte della farmacia interna all'Associazione nazionale fra mutilati e invalidi di guerra e' relativa alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2020 e deve essere effettuata entro il termine di cui all'art. 3 del decreto 2 agosto 2016. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 14 novembre 2019 Il Ragioniere generale dello Stato: Mazzotta