(( Art. 1 ter 
 
Misure per il servizio pubblico essenziale di tutela,  valorizzazione
  e fruizione degli istituti e luoghi della cultura. 
 
  1. Il Ministero per i beni  e  le  attivita'  culturali  e  per  il
turismo,  verificata  l'impossibilita'  di  utilizzare   il   proprio
personale dipendente, e' autorizzato ad avvalersi della societa' Ales
Spa per lo svolgimento delle attivita' di accoglienza e vigilanza nei
musei, nei parchi archeologici statali nonche' negli altri istituti e
luoghi della cultura, nelle more  dell'espletamento  delle  procedure
concorsuali autorizzate ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 20  giugno  2019,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 202 del 29 agosto  2019,  e  delle  ulteriori  procedure
necessarie a soddisfare il fabbisogno di personale del  Ministero  da
impiegare in tali  attivita'.  Per  le  finalita'  di  cui  al  primo
periodo, alla societa' Ales Spa e' assegnato un contributo pari  a  5
milioni di euro nell'anno 2019, a 330.000 euro  nell'anno  2020  e  a
245.000 euro nell'anno 2021. 
  2. Agli oneri di cui al comma 1, pari  a  5  milioni  di  euro  per
l'anno 2019, a 330.000 euro per l'anno 2020  e  a  245.000  euro  per
l'anno 2021, si provvede, per l'anno 2019, a valere sulle risorse  di
cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 giugno 2019, n. 59,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n.  81,  e,
per gli anni 2020 e 2021,  mediante  corrispondente  riduzione  delle
proiezioni dello stanziamento del fondo speciale  di  parte  corrente
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019- 2021, nell'ambito  del
programma «Fondi di riserva e  speciali»  della  missione  «Fondi  da
ripartire» dello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze per l'anno 2019, allo  scopo  parzialmente  utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero per  i  beni  e  le  attivita'
culturali. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  3. All'articolo  110,  comma  3,  del  codice  di  cui  al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, le parole: «e al funzionamento  e
alla  valorizzazione»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «,   al
funzionamento, alla fruizione e alla valorizzazione». 
  4. Al fine di migliorare la fruibilita' e la  valorizzazione  degli
istituti e dei musei  dotati  di  autonomia  speciale,  gli  introiti
derivanti  da  quanto  previsto  dal  comma   3,   al   netto   della
corrispondente quota destinata al  funzionamento,  sono  versati  dai
medesimi istituti e musei all'entrata  del  bilancio  dello  Stato  e
riassegnati, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze,
all'incremento del Fondo risorse decentrate del Ministero per i  beni
e le attivita' culturali e per il turismo, in deroga all'articolo 23,
comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n.  75,  per  essere
destinati alla remunerazione delle particolari condizioni  di  lavoro
del  personale  coinvolto  in  specifici  progetti  locali  presso  i
predetti istituti e musei nel limite massimo complessivo del  15  per
cento  del  trattamento  tabellare  annuo  lordo,   secondo   criteri
stabiliti mediante la contrattazione collettiva integrativa. ))