(( Art. 1 quater 
 
Commissario per le finali di coppa del mondo e i campionati  mondiali
                            di sci alpino 
 
  1. All'articolo  61  del  decreto-legge  24  aprile  2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21  giugno  2017,  n.  96,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) al comma 1, lettera d), le parole: «Al Commissario non  spettano
compensi, gettoni di presenza e indennita' comunque  denominate.  Gli
eventuali  rimborsi  spese  sono  posti   a   carico   dei   relativi
interventi.» sono soppresse; 
  b) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti: 
  «1-bis. La  carica  di  commissario  di  cui  al  comma  1  non  e'
compatibile con rapporti di  lavoro  dipendente.  Al  commissario  e'
riconosciuto un compenso, determinato con decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri, in misura non  superiore  ai  limiti  di  cui
all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6  luglio  2011,  n.  98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.  I
relativi oneri  gravano  sulla  contabilita'  speciale  intestata  al
commissario medesimo. 
  1-ter. Il commissario riferisce,  con  cadenza  almeno  bimestrale,
alla Struttura di missione per gli anniversari nazionali e gli eventi
sportivi nazionali e internazionali, di cui al decreto del Presidente
del Consiglio dei ministri 25  settembre  2019,  circa  lo  stato  di
avanzamento degli interventi programmati». ))