Art. 3 
 
Rimodulazione degli stanziamenti per la revisione dei ruoli  e  delle
  carriere e per i compensi per lavoro straordinario delle  forze  di
  polizia e delle forze armate. 
 
  1. Le risorse del fondo di cui all'articolo 35 del decreto-legge  4
ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla  legge  1°
dicembre 2018, n. 132, sono determinate in  euro  68,70  milioni  per
l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro  119,08
milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per  l'anno  2021,  euro
119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno  2023,
euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni  per  l'anno
2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro  118,90  milioni  per
l'anno 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028. 
  2. Ai sensi dell'articolo 17, comma  2,  della  legge  31  dicembre
2009,  n.  196,  al   fine   di   garantire   copertura   finanziaria
all'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma  2,  lettere
a) e b), della legge 1° dicembre 2018, n. 132,  le  risorse  iscritte
sul fondo di cui al comma 1,  sono  ridotte  di  euro  8.000.000  per
l'anno 2019, di euro 7.000.000 per l'anno 2020, di euro 6.000.000 per
l'anno 2021, di euro 7.000.000 per l'anno 2022 e sono incrementate di
euro 17.000.000 per l'anno 2023 e di euro 11.000.000 per l'anno 2024. 
  3. Il Fondo per interventi strutturali di  politica  economica,  di
cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004,  n.
282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004,  n.
307, e' incrementato di euro  6.500.000  per  l'anno  2019,  di  euro
4.500.000 per l'anno 2020, (( di euro 3.300.000 )) per l'anno 2021  e
di euro 3.800.000 per l'anno 2022. 
  4. Agli oneri derivanti dai commi 2 e 3 pari a euro  6.500.000  per
l'anno 2019, di euro 4.500.000 per l'anno 2020, (( di euro  3.300.000
)) per l'anno 2021 e di  euro  3.800.000  per  l'anno  2022,  a  euro
17.000.000 per l'anno 2023, a euro 11.000.000  per  l'anno  2024,  si
provvede: 
    a) quanto a euro 8.000.000 per l'anno 2019, a euro 7.000.000  per
l'anno 2020, a euro 6.000.000 per l'anno 2021, a euro  7.000.000  per
l'anno 2022, mediante riduzione delle risorse del  fondo  di  cui  al
comma 1; 
    b) quanto a euro 17.000.000 per l'anno 2023 e a  euro  11.000.000
per l'anno 2024  mediante  corrispondente  riduzione  del  Fondo  per
interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10,
comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. 
  5. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  6. Al fine di soddisfare le esigenze di pagamento dei compensi  per
prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale delle  Forze
armate di cui all'articolo 1, comma  688,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, cosi' come incrementato dall'articolo 27, comma 1,  del
decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  14  giugno  2019,  n.  55,  e  dall'articolo   10   del
decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 8 agosto 2019, n. 77, e' autorizzata la spesa  aggiuntiva
per un importo complessivo di euro 4.645.204 per il  periodo  dal  1°
luglio al 31 dicembre 2019. 
  7. Agli oneri derivanti dal comma 6, pari  ad  euro  4.645.204,  si
provvede con le  risorse  iscritte  sullo  stato  di  previsione  del
Ministero della difesa per l'anno 2019, mediante  riduzione  di  euro
3.737.108 sul fondo di cui all'articolo 613 del  decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66 e di euro 908.096 sul fondo  di  parte  corrente
alimentato dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento  dei  residui
passivi, istituito ai sensi  dell'articolo  34-ter,  comma  5,  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni.