Art. 5 
 
Organizzazione  del  Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela   del
                        territorio e del mare 
 
  1. All'articolo 37 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.  300,
il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il Ministero  si  articola
in dipartimenti disciplinati ai  sensi  degli  articoli  4  e  5  del
presente  decreto.  Il  numero  dei  dipartimenti  non  puo'   essere
superiore  a  due,  in  riferimento  alle  aree  funzionali  definite
all'articolo  35  del  presente  decreto.».  Al  fine  di  assicurare
l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti  dalla  presente
disposizione sono compensati dalla soppressione di un numero di posti
di funzione dirigenziale di  livello  non  generale  equivalente  sul
piano finanziario. La dotazione organica dirigenziale  del  Ministero
e' rideterminata nel numero massimo di  dieci  posizioni  di  livello
generale e quarantotto posizioni di livello non generale senza  nuovi
o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
  2.  Al   fine   di   semplificare   ed   accelerare   il   riordino
dell'organizzazione del Ministero, con riferimento  agli  adeguamenti
conseguenti alle disposizioni di  cui  al  presente  articolo,  entro
quarantacinque giorni dalla data di entrata in  vigore  del  presente
decreto il regolamento di organizzazione, ivi  incluso  quello  degli
uffici  di  diretta  collaborazione,  puo'  essere  adottato  con  le
modalita' di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 12 luglio 2018,
n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto  2018,  n.
97.