(( Art. 4-bis 
 
            Modifiche alla disciplina dei poteri speciali 
                 nei settori di rilevanza strategica 
 
  1. Al fine di rafforzare la tutela  della  sicurezza  nazionale  in
ambiti di rilevanza strategica, al decreto-legge 15  marzo  2012,  n.
21, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
  a) all'articolo 1: 
  1) al comma 1, alinea, la parola: «contestualmente»  e'  sostituita
dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»; 
  2) al comma 1, lettera b): 
  2.1) dopo le parole: «all'adozione di delibere»  sono  inserite  le
seguenti: «, atti od operazioni»; 
  2.2) le parole: «il mutamento» sono sostituite dalle seguenti:  «la
modifica»; 
  2.3) dopo le parole: «di vincoli  che  ne  condizionino  l'impiego»
sono aggiunte le seguenti: «, anche in ragione  della  sottoposizione
dell'impresa a procedure concorsuali»; 
  3) al comma 2: 
  3.1) dopo le parole: «derivante dalle delibere»  sono  inserite  le
seguenti: «, dagli atti o dalle operazioni»; 
  3.2) dopo le parole: «oggetto della  delibera,»  sono  inserite  le
seguenti: «dell'atto o dell'operazione,»; 
  3.3) dopo le parole: «risultante dalla delibera» sono  inserite  le
seguenti: «, dall'atto»; 
  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni di cui al comma  1,
lettere a) e c), sia effettuato da  un  soggetto  esterno  all'Unione
europea,  di  cui  all'articolo  2,  comma  5-bis,  il  Governo  puo'
considerare altresi' le seguenti circostanze: 
  a) che l'acquirente sia direttamente o  indirettamente  controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
  c) che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali»; 
  5) al comma 4: 
  5.1) al primo periodo, le parole:  «o  sull'atto»  sono  sostituite
dalle seguenti: «, sull'atto o sull'operazione»; 
  5.2) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
  5.3) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni»; 
  5.4)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «Le   richieste   di
informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi»; 
  5.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di
incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano»; 
  5.6) al decimo periodo, le  parole:  «le  disposizioni  di  cui  al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «gli obblighi di  cui
al presente comma, ivi compresi quelli derivanti dal provvedimento di
esercizio del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
esercitato nella forma dell'imposizione di specifiche prescrizioni  o
condizioni,»; 
  6) al comma 5: 
  6.1) al secondo periodo, le parole:  «prevista  dall'articolo  120,
comma 2, del testo unico di cui al decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n.  58,  e  successive  modificazioni»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «del 3 per cento»; 
  6.2) al secondo periodo, le parole: «3 per cento,» sono soppresse; 
  6.3) al secondo periodo, le parole: «20 per cento e 25  per  cento»
sono sostituite dalle seguenti: «20 per cento, 25 per cento e 50  per
cento»; 
  6.4) dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: «Nel caso  in
cui l'acquisizione abbia ad oggetto azioni o quote  di  una  societa'
non ammessa alla negoziazione nei mercati regolamentati, la  notifica
deve essere effettuata  qualora  l'acquirente  venga  a  detenere,  a
seguito dell'acquisizione, una partecipazione superiore  alle  soglie
indicate nel secondo periodo.»; 
  6.5) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
  6.6) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni.»; 
  6.7) al quinto periodo, dopo le  parole:  «Eventuali  richieste  di
informazioni» sono inserite le seguenti: «e richieste  istruttorie  a
soggetti terzi»; 
  6.8) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di
incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
  6.9) al sesto periodo, dopo le parole: «connessi alle azioni»  sono
inserite le seguenti: «o quote»; 
  6.10) al decimo periodo, dopo le  parole:  «connessi  alle  azioni»
sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere
le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  6.11) all'undicesimo periodo, dopo le  parole:  «la  vendita  delle
suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  6.12) al dodicesimo periodo, dopo le parole: «adottate con il  voto
determinante di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  b) all'articolo 1-bis: 
  1) al comma 2, primo periodo: 
  1.1)  le  parole:  «l'acquisto»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«l'acquisizione, a qualsiasi titolo,»; 
  1.2) dopo le  parole:  «ovvero  l'acquisizione»  sono  inserite  le
seguenti: «, a qualsiasi titolo,»; 
  1.3) le parole: «sono soggetti alla notifica di cui all'articolo 1,
comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «e' soggetta  alla  notifica
di cui al comma 3-bis»; 
  2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni di cui  al
comma 2, l'impresa notificante fornisce un'informativa  completa  sui
contratti o accordi di cui al primo periodo  del  medesimo  comma  2,
conclusi prima del  26  marzo  2019  e  che  non  sono  in  corso  di
esecuzione.»; 
  3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
  «3. Per le finalita' di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  per  soggetto
esterno all'Unione europea si intende il soggetto di cui all'articolo
2, comma 5-bis»; 
  4) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
  «3-bis. Entro dieci giorni dalla  conclusione  di  un  contratto  o
accordo di cui al comma 2, l'impresa che ha  acquisito,  a  qualsiasi
titolo, i beni o i servizi di cui allo  stesso  comma  notifica  alla
Presidenza del Consiglio dei  ministri  un'informativa  completa,  in
modo da  consentire  l'eventuale  esercizio  del  potere  di  veto  o
l'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.  Entro  trenta
giorni dalla notifica,  il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri
comunica  l'eventuale  veto  ovvero   l'imposizione   di   specifiche
prescrizioni  o   condizioni.   Qualora   sia   necessario   svolgere
approfondimenti riguardanti aspetti tecnici relativi alla valutazione
di possibili fattori di vulnerabilita' che  potrebbero  compromettere
l'integrita' e la sicurezza delle reti e dei dati che vi  transitano,
il termine di trenta giorni previsto dal presente comma  puo'  essere
prorogato fino a venti giorni,  prorogabili  ulteriormente  di  venti
giorni, per una sola volta, in casi di  particolare  complessita'.  I
poteri speciali  sono  esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di
specifiche  prescrizioni  o   condizioni   ogniqualvolta   cio'   sia
sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali  della
difesa e della sicurezza nazionale. Decorsi  i  predetti  termini,  i
poteri  speciali  si  intendono  non  esercitati.  Qualora  si  renda
necessario richiedere informazioni all'acquirente,  tale  termine  e'
sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento  delle  informazioni
richieste, che sono rese entro il termine di dieci giorni. Qualora si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di trenta giorni e' sospeso,  per  una  sola  volta,
fino al ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro
il termine di  venti  giorni.  Le  richieste  di  informazioni  e  le
richieste istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
sospendono i termini. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
termine di trenta giorni previsto  dal  presente  comma  decorre  dal
ricevimento delle informazioni o degli  elementi  che  la  integrano.
Fermo restando  quanto  previsto  dall'ultimo  periodo  del  presente
comma,  nel  caso  in  cui  l'impresa  notificante   abbia   iniziato
l'esecuzione del contratto  o  dell'accordo  oggetto  della  notifica
prima che sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
il Governo, nel provvedimento di esercizio dei predetti poteri,  puo'
ingiungere all'impresa di ripristinare a proprie spese la  situazione
anteriore all'esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo  che
il fatto costituisca reato, chiunque  non  osservi  gli  obblighi  di
notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute
nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa pecuniaria fino al 150 per cento  del  valore
dell'operazione e comunque non inferiore al 25 per cento del medesimo
valore.»; 
  c) all'articolo 2: 
  1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. Con uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro degli affari esteri e della  cooperazione  internazionale  e
con i Ministri competenti per  settore,  adottati,  anche  in  deroga
all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988,  n.  400,  previo  parere
delle Commissioni parlamentari competenti, che e' reso  entro  trenta
giorni, decorsi i quali i decreti possono comunque  essere  adottati,
sono  individuati  le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi  quelli
necessari ad assicurare l'approvvigionamento minimo e  l'operativita'
dei servizi pubblici essenziali, i beni e  i  rapporti  di  rilevanza
strategica per l'interesse nazionale nei  settori  dell'energia,  dei
trasporti e delle comunicazioni, nonche'  la  tipologia  di  atti  od
operazioni all'interno di un medesimo gruppo ai quali non si  applica
la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui al  primo
periodo sono adottati entro centoventi giorni dalla data  di  entrata
in vigore della presente disposizione e sono aggiornati  almeno  ogni
tre anni.»; 
  2) il comma 1-bis e' abrogato; 
  3) il comma 1-ter e' sostituito dal seguente: 
  «1-ter. Con uno o piu' decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del
Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti, di concerto con il  Ministro  dell'interno,  con  il
Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri  e  della
cooperazione internazionale e con i Ministri competenti per  settore,
adottati anche in deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto  1988,
n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti,  che
e' reso entro trenta  giorni,  decorsi  i  quali  i  decreti  possono
comunque essere adottati, sono individuati, ai fini della verifica in
ordine alla sussistenza di un pericolo per la  sicurezza  e  l'ordine
pubblico, compreso il  possibile  pregiudizio  alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti, i beni e i rapporti di rilevanza  strategica  per
l'interesse nazionale, ulteriori rispetto a  quelli  individuati  nei
decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del  presente
articolo, nei  settori  di  cui  all'articolo  4,  paragrafo  1,  del
regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
19 marzo 2019, nonche' la tipologia di atti od operazioni all'interno
di un medesimo gruppo ai quali non si applica la disciplina di cui al
presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono  adottati
entro centoventi  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione e sono aggiornati almeno ogni tre anni.»; 
  4) al comma 2, primo periodo: 
  4.1) le parole: «adottato da una societa'»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «adottato da un'impresa»; 
  4.2) le parole: «o 1-ter» sono soppresse; 
  4.3) le parole: «il mutamento dell'oggetto sociale» sono sostituite
dalle seguenti: «la modifica dell'oggetto sociale»; 
  4.4) le parole:  «dalla  societa'  stessa»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «dalla stessa impresa»; 
  5) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
  «2-bis.  Qualsiasi  delibera,  atto  od  operazione,  adottato   da
un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi individuati  ai  sensi
del comma 1-ter, che abbia per effetto modifiche  della  titolarita',
del controllo o della disponibilita' degli attivi medesimi  a  favore
di un soggetto esterno all'Unione europea, di  cui  al  comma  5-bis,
comprese le delibere dell'assemblea o degli organi di amministrazione
aventi ad oggetto la  fusione  o  la  scissione  della  societa',  il
trasferimento dell'azienda o di rami di essa in  cui  siano  compresi
detti attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,  il
trasferimento  di  societa'  controllate  che  detengono  i  predetti
attivi, ovvero che abbia per  effetto  il  trasferimento  della  sede
sociale  in  un  Paese  non  appartenente  all'Unione   europea,   e'
notificato, entro dieci giorni e  comunque  prima  che  vi  sia  data
attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri  dalla  stessa
impresa. Sono notificati  altresi'  nei  medesimi  termini  qualsiasi
delibera, atto od operazione, adottato da un'impresa che detiene  uno
o piu' degli attivi individuati ai sensi del comma 1-ter,  che  abbia
per effetto il cambiamento della loro destinazione, nonche' qualsiasi
delibera che abbia ad oggetto la modifica  dell'oggetto  sociale,  lo
scioglimento della societa' o  la  modifica  di  clausole  statutarie
eventualmente adottate ai sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del
codice civile ovvero introdotte ai sensi dell'articolo  3,  comma  1,
del  decreto-legge  31  maggio  1994,   n.   332,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n.  474,  come  da  ultimo
modificato dall'articolo 3 del presente decreto.»; 
  6) al comma 3: 
  6.1) la parola: «contestualmente»  e'  sostituita  dalle  seguenti:
«tempestivamente e per estratto»; 
  6.2) le parole: «di cui al comma 2» sono sostituite dalle seguenti:
«di cui ai commi 2 e 2-bis»; 
  7) al comma 4: 
  7.1) al primo periodo, le parole: «la notifica di cui al  comma  2»
sono sostituite dalle seguenti: «le notifiche di cui  ai  commi  2  e
2-bis»; 
  7.2) al terzo periodo, la parola: «quindici»  e'  sostituita  dalla
seguente: «quarantacinque»; 
  7.3) dopo il quarto periodo e' inserito il  seguente:  «Qualora  si
renda necessario formulare richieste istruttorie a soggetti terzi, il
predetto termine di quarantacinque giorni e' sospeso,  per  una  sola
volta, fino al ricevimento delle  informazioni  richieste,  che  sono
rese entro il termine di venti giorni.»; 
  7.4)  al  quinto  periodo,  dopo  le  parole:  «Le   richieste   di
informazioni» sono inserite le seguenti: «e le richieste  istruttorie
a soggetti terzi»; 
  7.5) dopo il quinto periodo e' inserito il seguente:  «In  caso  di
incompletezza della notifica, il  termine  di  quarantacinque  giorni
previsto  dal  presente   comma   decorre   dal   ricevimento   delle
informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
  7.6) all'ultimo periodo, le  parole:  «di  cui  al  comma  2  e  al
presente comma» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 2  e
2-bis e al presente comma»; 
  8) al comma 5: 
  8.1) il terzo periodo e' soppresso; 
  8.2) e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Salvo che il fatto
costituisca reato e ferme  restando  le  invalidita'  previste  dalla
legge, chiunque non osservi  gli  obblighi  di  notifica  di  cui  al
presente comma e' soggetto a una sanzione  amministrativa  pecuniaria
fino al doppio del valore dell'operazione e  comunque  non  inferiore
all'1 per cento  del  fatturato  cumulato  realizzato  dalle  imprese
coinvolte nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
bilancio.»; 
  9) dopo il comma 5 e' inserito il seguente: 
  «5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma  3-bis,  e
1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di cui ai commi  2-bis,  5  e  6  del
presente articolo,  per  "soggetto  esterno  all'Unione  europea"  si
intende: 
  a) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che  non  abbia  la
residenza, la dimora abituale, la sede legale o  dell'amministrazione
ovvero  il  centro  di  attivita'  principale  in  uno  Stato  membro
dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo o  che  non  sia
comunque ivi stabilita; 
  b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la sede legale o
dell'amministrazione o il centro di attivita' principale in uno Stato
membro dell'Unione europea o dello Spazio economico  europeo,  o  che
sia comunque ivi stabilita, e che risulti controllata, direttamente o
indirettamente, da una persona fisica o da una persona  giuridica  di
cui alla lettera a); 
  c) qualsiasi persona fisica o persona giuridica che abbia stabilito
la   residenza,   la   dimora   abituale,   la    sede    legale    o
dell'amministrazione ovvero il centro di attivita' principale in  uno
Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo,  o
che sia comunque  ivi  stabilita,  qualora  sussistano  elementi  che
indichino un comportamento elusivo  rispetto  all'applicazione  della
disciplina di cui al presente decreto.»; 
  10) al comma 6: 
  10.1) al primo periodo, la parola: «quindici» e'  sostituita  dalla
seguente:  «quarantacinque»  e  la   parola:   «contestualmente»   e'
sostituita dalle seguenti: «tempestivamente e per estratto»; 
  10.2) dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti:  «Qualora  si
renda necessario richiedere informazioni all'acquirente,  il  termine
di cui al primo periodo e' sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario  formulare
richieste istruttorie  a  soggetti  terzi,  il  predetto  termine  di
quarantacinque giorni  e'  sospeso,  per  una  sola  volta,  fino  al
ricevimento delle informazioni richieste,  che  sono  rese  entro  il
termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e le  richieste
istruttorie a soggetti terzi successive alla prima non  sospendono  i
termini,  decorsi  i  quali  i  poteri  speciali  si  intendono   non
esercitati. In caso di incompletezza della notifica,  il  termine  di
quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente  comma  decorre   dal
ricevimento delle informazioni o degli elementi che la integrano.»; 
  10.3) all'ottavo periodo, dopo le parole:  «connessi  alle  azioni»
sono inserite le seguenti: «o quote» e dopo le parole: «dovra' cedere
le stesse azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  10.4) al nono periodo, dopo le parole:  «ordina  la  vendita  delle
suddette azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  10.5) al decimo periodo, dopo le parole: «con il voto  determinante
di tali azioni» sono inserite le seguenti: «o quote»; 
  10.6)  all'ultimo  periodo,  le   parole:   «la   circostanza   che
l'investitore straniero e' controllato dal governo di un paese terzo,
non appartenente all'Unione europea, anche  attraverso  finanziamenti
significativi»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «le   seguenti
circostanze: 
  a) che l'acquirente sia direttamente o  indirettamente  controllato
dall'amministrazione pubblica, compresi  organismi  statali  o  forze
armate, di  un  Paese  non  appartenente  all'Unione  europea,  anche
attraverso l'assetto proprietario o finanziamenti consistenti; 
  b) che l'acquirente sia  gia'  stato  coinvolto  in  attivita'  che
incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico in uno  Stato  membro
dell'Unione europea; 
  c) che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente  intraprenda
attivita' illegali o criminali.»; 
  11) al comma 8, le parole: «individuate  con  i  regolamenti»  sono
sostituite dalle seguenti: «individuate con i decreti»; 
  d) dopo l'articolo 2 sono inseriti i seguenti: 
  «Art.  2-bis  (Collaborazione  con  autorita'   amministrative   di
settore). - 1. La Banca d'Italia, la  Commissione  nazionale  per  le
societa' e la borsa, la Commissione di vigilanza sui fondi  pensione,
l'Istituto per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni,  l'Autorita'  di
regolazione dei trasporti, l'Autorita' garante  della  concorrenza  e
del  mercato,  l'Autorita'  per  le  garanzie  nelle   comunicazioni,
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente e  il  gruppo
di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo 3 del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 6 agosto 2014  collaborano  tra
loro, anche mediante scambio di informazioni, al  fine  di  agevolare
l'esercizio delle funzioni di cui al presente decreto.  Le  autorita'
indicate al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui  al
medesimo periodo, non possono opporre al gruppo di  coordinamento  il
segreto d'ufficio. 
  Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni
del regolamento (UE) 2019/452 e termini per  l'esercizio  dei  poteri
speciali). - 1. Qualora uno Stato membro o la Commissione  notifichi,
ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 6, del regolamento (UE)  2019/452
del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  del  19   marzo   2019,
l'intenzione di formulare osservazioni o di  emettere  un  parere  in
relazione  ad  un  investimento  estero   diretto   oggetto   di   un
procedimento in corso, i termini per l'esercizio dei poteri  speciali
indicati agli articoli 1 e 2 sono sospesi fino al  ricevimento  delle
osservazioni dello  Stato  membro  o  del  parere  della  Commissione
europea. Se il parere della Commissione europea  e'  successivo  alle
osservazioni dello Stato membro, i termini per l'esercizio dei poteri
speciali riprendono a decorrere dalla data di ricevimento del  parere
della Commissione. I termini per l'esercizio dei poteri speciali sono
altresi' sospesi nel caso in cui il Governo, ai  sensi  dell'articolo
6, paragrafo 4, del citato regolamento (UE) 2019/452,  richieda  alla
Commissione di emettere un  parere  o  agli  altri  Stati  membri  di
formulare osservazioni in relazione a un  procedimento  in  corso  ai
sensi del presente  articolo.  E'  fatta  salva  la  possibilita'  di
esercitare i poteri speciali anche prima del ricevimento  del  parere
della Commissione o delle osservazioni degli Stati membri,  nei  casi
in cui la tutela della sicurezza  nazionale  o  dell'ordine  pubblico
richiedano  l'adozione  di   una   decisione   immediata   ai   sensi
dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE) 2019/452. 
  2. Con regolamento emanato ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  2,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze e,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  con  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'interno,  della  difesa,  dello  sviluppo  economico   e   delle
infrastrutture e dei trasporti, nonche' con i Ministri competenti per
settore, possono essere ridisciplinati i termini di cui agli articoli
1 e  2  del  presente  decreto,  al  fine  di  individuare  procedure
semplificate, tenuto conto del grado di  potenziale  pregiudizio  per
gli interessi essenziali della difesa, della  sicurezza  nazionale  e
dell'ordine pubblico, compresi quelli relativi alla  sicurezza  e  al
funzionamento delle reti e degli impianti e  alla  continuita'  degli
approvvigionamenti,    nonche'    dell'esigenza     di     assicurare
l'armonizzazione delle procedure nazionali  con  quelle  relative  ai
meccanismi di  controllo,  scambio  di  informazione  e  cooperazione
definiti ai sensi del regolamento (UE) 2019/452. 
  3. Il punto di contatto di cui all'articolo 11 del regolamento (UE)
2019/452  e'  istituito  presso  la  Presidenza  del  Consiglio   dei
ministri. L'organizzazione e il funzionamento del punto  di  contatto
sono disciplinati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, adottato ai sensi dell'articolo 7 del  decreto  legislativo
30 luglio 1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza  nuovi  o
maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»; 
  e) all'articolo 3: 
  1) al comma 1, le parole: «comma 5, ultimo periodo» sono sostituite
dalle seguenti: «comma 5-bis» e le parole: «e dell'articolo 2,  comma
1» sono sostituite dalle seguenti: «e  dell'articolo  2,  commi  1  e
1-ter»; 
  2) al comma 2: 
  2.1) al primo periodo, le parole: «e dei  regolamenti,  relativi  a
ciascun settore,  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  del  presente
decreto» sono sostituite dalle seguenti: «e dei decreti,  relativi  a
ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente
decreto»; 
  2.2) al secondo periodo, le parole: «ovvero dei  regolamenti»  sono
soppresse. 
  2. Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad
esclusione di  quelle  di  cui  al  medesimo  comma  1,  lettera  d),
capoverso art. 2-ter, si applicano anche  ai  procedimenti  in  corso
alla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del
presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima  data,
ferma restando la data di inizio del  loro  decorso,  sono  prorogati
fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente  articolo,
se maggiore di quella anteriormente prevista. 
  3. Fino alla data di  entrata  in  vigore  del  primo  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui  all'articolo  2,  comma
1-ter, del decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, come sostituito dal
comma 1, lettera c), numero 3), del presente  articolo,  fatta  salva
l'applicazione degli articoli 1 e 2 del  citato  decreto-legge,  come
modificati dal presente articolo, e' soggetto alla notifica di cui al
comma 5 dell'articolo 2 del medesimo decreto-legge  n.  21  del  2012
l'acquisto a qualsiasi  titolo,  da  parte  di  un  soggetto  esterno
all'Unione europea, di partecipazioni in societa' che detengono  beni
e rapporti nei settori di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a)
e b), del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 19  marzo  2019,  di  rilevanza  tale  da  determinare
l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del
controllo  della  societa'   la   cui   partecipazione   e'   oggetto
dell'acquisto, ai sensi dell'articolo 2359 del codice  civile  e  del
testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. Si
applicano le disposizioni dell'articolo 2, commi 5-bis, 6  e  7,  del
citato decreto-legge n. 21 del 2012,  come  modificato  dal  presente
articolo. 
  4. Fino alla data di entrata in vigore dei decreti di cui ai  commi
1 e 1-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 15  marzo  2012,  n.  21,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,
come sostituiti dal presente articolo, continuano ad avere  efficacia
i  regolamenti  adottati  in  attuazione   delle   norme   previgenti
modificate dal presente articolo )). 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano  gli  articoli  1,  1-bis,  2  e  3  del
          decreto-legge  15  marzo  2012,  n.  21,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 11  maggio  2012,  n.  56,  come
          modificati dalla presente legge di conversione: 
              «Art. 1 (Poteri speciali nei  settori  della  difesa  e
          della sicurezza nazionale). - 1. Con uno o piu' decreti del
          Presidente  del  Consiglio  dei   Ministri,   adottati   su
          proposta,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza,  del
          Ministro della  difesa  o  del  Ministro  dell'interno,  di
          concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,  il
          Ministro degli affari esteri, il  Ministro  dello  sviluppo
          economico e, rispettivamente, con il Ministro  dell'interno
          o con il Ministro della difesa, previa  comunicazione  alle
          Commissioni parlamentari competenti, entro  novanta  giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto,  sono  individuate  le  attivita'  di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale, ivi incluse le attivita' strategiche chiave,  in
          relazione  alle  quali  con  decreto  del  Presidente   del
          Consiglio dei Ministri, adottato su conforme  deliberazione
          del Consiglio dei Ministri, da trasmettere  tempestivamente
          e per estratto alle  Commissioni  parlamentari  competenti,
          possono essere esercitati i  seguenti  poteri  speciali  in
          caso di minaccia di grave  pregiudizio  per  gli  interessi
          essenziali della difesa e della sicurezza nazionale: 
                a) imposizione di specifiche condizioni relative alla
          sicurezza degli approvvigionamenti,  alla  sicurezza  delle
          informazioni, ai trasferimenti  tecnologici,  al  controllo
          delle  esportazioni  nel  caso  di  acquisto,  a  qualsiasi
          titolo, di partecipazioni in imprese che svolgono attivita'
          di  rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa   e
          sicurezza nazionale; 
                b) veto all'adozione di delibere, atti od  operazioni
          dell'assemblea  o  degli  organi  di   amministrazione   di
          un'impresa di cui alla lettera a),  aventi  ad  oggetto  la
          fusione o la scissione  della  societa',  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa o di  societa'  controllate,
          il trasferimento all'estero della sede sociale, la modifica
          dell'oggetto sociale, lo scioglimento  della  societa',  la
          modifica di clausole statutarie eventualmente  adottate  ai
          sensi dell'articolo 2351, terzo comma,  del  codice  civile
          ovvero introdotte ai sensi dell'articolo 3,  comma  1,  del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto,  le
          cessioni di diritti reali o di  utilizzo  relative  a  beni
          materiali o immateriali o l'assunzione di  vincoli  che  ne
          condizionino   l'impiego,   anche    in    ragione    della
          sottoposizione dell'impresa a procedure concorsuali; 
                c) opposizione all'acquisto, a qualsiasi  titolo,  di
          partecipazioni in un'impresa di  cui  alla  lettera  a)  da
          parte di un soggetto diverso  dallo  Stato  italiano,  enti
          pubblici italiani o soggetti da questi controllati, qualora
          l'acquirente   venga    a    detenere,    direttamente    o
          indirettamente, anche attraverso  acquisizioni  successive,
          per  interposta  persona  o  tramite  soggetti   altrimenti
          collegati, un livello della partecipazione al capitale  con
          diritto  di  voto  in  grado  di  compromettere  nel   caso
          specifico gli interessi  della  difesa  e  della  sicurezza
          nazionale. A tale fine si considera altresi' ricompresa  la
          partecipazione detenuta da terzi con i  quali  l'acquirente
          ha stipulato uno dei patti  di  cui  all'articolo  122  del
          testo   unico   delle   disposizioni    in    materia    di
          intermediazione finanziaria, di cui al decreto  legislativo
          24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni, ovvero
          di quelli di cui all'articolo 2341-bis del codice civile. 
              1-bis. I decreti di cui al comma 1 volti ad individuare
          le attivita' di rilevanza  strategica  per  il  sistema  di
          difesa e di sicurezza nazionale stabiliscono  la  tipologia
          di atti o operazioni all'interno di un medesimo  gruppo  ai
          quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al  presente
          articolo. 
              2. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          agli interessi essenziali della difesa  e  della  sicurezza
          nazionale derivante dalle  delibere,  dagli  atti  o  dalle
          operazioni di cui alla lettera b) del comma 1,  il  Governo
          considera,  tenendo  conto  dell'oggetto  della   delibera,
          dell'atto o dell'operazione, la  rilevanza  strategica  dei
          beni o delle imprese oggetto di trasferimento,  l'idoneita'
          dell'assetto  risultante  dalla   delibera,   dell'atto   o
          dall'operazione a garantire  l'integrita'  del  sistema  di
          difesa  e   sicurezza   nazionale,   la   sicurezza   delle
          informazioni relative alla difesa militare,  gli  interessi
          internazionali dello Stato, la  protezione  del  territorio
          nazionale, delle infrastrutture critiche  e  strategiche  e
          delle frontiere, nonche' gli elementi di cui al comma 3. 
              3. Al fine di valutare la minaccia di grave pregiudizio
          per gli interessi essenziali della difesa e della sicurezza
          nazionale, derivante dall'acquisto delle partecipazioni  di
          cui alle lettere a) e c)  del  comma  1,  il  Governo,  nel
          rispetto dei principi di proporzionalita' e ragionevolezza,
          considera,   alla   luce   della    potenziale    influenza
          dell'acquirente sulla  societa',  anche  in  ragione  della
          entita' della partecipazione acquisita: 
                a) l'adeguatezza, tenuto conto anche delle  modalita'
          di   finanziamento   dell'acquisizione,   della   capacita'
          economica,    finanziaria,    tecnica    e    organizzativa
          dell'acquirente nonche' del progetto industriale,  rispetto
          alla regolare prosecuzione delle attivita', al mantenimento
          del patrimonio  tecnologico,  anche  con  riferimento  alle
          attivita'  strategiche  chiave,  alla  sicurezza   e   alla
          continuita'  degli  approvvigionamenti,  oltre   che   alla
          corretta e puntuale esecuzione degli obblighi  contrattuali
          assunti  nei  confronti   di   pubbliche   amministrazioni,
          direttamente  o  indirettamente,  dalla  societa'  le   cui
          partecipazioni sono oggetto di acquisizione, con  specifico
          riguardo  ai  rapporti  relativi  alla  difesa   nazionale,
          all'ordine pubblico e alla sicurezza nazionale; 
                b) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati. 
              3-bis. Qualora l'acquisto delle partecipazioni  di  cui
          al comma 1, lettere a) e c), sia effettuato da un  soggetto
          esterno all'Unione europea, di cui  all'articolo  2,  comma
          5-bis, il Governo puo'  considerare  altresi'  le  seguenti
          circostanze: 
                a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
          controllato   dall'amministrazione    pubblica,    compresi
          organismi  statali  o  forze  armate,  di  un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                b) che  l'acquirente  sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
              c)  che  vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
              4. Ai fini dell'esercizio del potere di veto di cui  al
          comma 1, lettera b), l'impresa notifica alla Presidenza del
          Consiglio  dei  Ministri  una  informativa  completa  sulla
          delibera, sull'atto o sull'operazione da adottare  in  modo
          da consentire il tempestivo esercizio del potere  di  veto.
          Dalla notifica non deriva per la Presidenza  del  Consiglio
          dei Ministri ne' per l'impresa  l'obbligo  di  notifica  al
          pubblico ai sensi dell'articolo 114 del testo unico di  cui
          al  decreto  legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e
          successive modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla
          notifica il Presidente del Consiglio dei Ministri  comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'impresa, tale termine e' sospeso, per  una
          sola  volta,  fino  al   ricevimento   delle   informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Decorsi  i
          predetti termini l'operazione puo'  essere  effettuata.  Il
          potere di cui al presente comma e' esercitato  nella  forma
          di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o  condizioni
          ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare la  tutela
          degli interessi essenziali della difesa e  della  sicurezza
          nazionale. Le delibere o gli atti  adottati  in  violazione
          del presente comma sono nulli.  Il  Governo  puo'  altresi'
          ingiungere alla societa'  e  all'eventuale  controparte  di
          ripristinare a proprie spese la situazione anteriore. Salvo
          che il fatto costituisca reato,  chiunque  non  osservi  le
          disposizioni gli obblighi di cui  al  presente  comma,  ivi
          compresi quelli derivanti dal  provvedimento  di  esercizio
          del potere di cui al comma  1,  lettera  b),  eventualmente
          esercitato  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni o  condizioni,  e'  soggetto  a  una  sanzione
          amministrativa  pecuniaria  fino  al  doppio   del   valore
          dell'operazione e comunque non inferiore all'uno per  cento
          del fatturato cumulato realizzato dalle  imprese  coinvolte
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. 
              5. Ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri  di  cui
          al comma 1,  lettere  a)  e  c),  chiunque  acquisisce  una
          partecipazione  in  imprese  che  svolgono   attivita'   di
          rilevanza strategica per il sistema di difesa  e  sicurezza
          nazionale notifica l'acquisizione entro dieci  giorni  alla
          Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  trasmettendo  nel
          contempo  le  informazioni   necessarie,   comprensive   di
          descrizione  generale   del   progetto   di   acquisizione,
          dell'acquirente e del suo ambito di  operativita',  per  le
          valutazioni  di  cui  al  comma  3.   Nel   caso   in   cui
          l'acquisizione abbia  a  oggetto  azioni  di  una  societa'
          ammessa alla negoziazione  nei  mercati  regolamentati,  la
          notifica deve essere effettuata qualora l'acquirente  venga
          a detenere, a seguito dell'acquisizione, una partecipazione
          superiore  alla   soglia   del   3   per   cento   e   sono
          successivamente notificate le acquisizioni che  determinano
          il superamento delle soglie del 5 per cento, 10 per  cento,
          15 per cento, 20 per cento, 25 per cento e  50  per  cento.
          Nel caso in cui l'acquisizione abbia ad  oggetto  azioni  o
          quote di una societa' non  ammessa  alla  negoziazione  nei
          mercati regolamentati, la notifica deve  essere  effettuata
          qualora  l'acquirente   venga   a   detenere,   a   seguito
          dell'acquisizione, una partecipazione superiore alle soglie
          indicate  nel  secondo  periodo.  Il  potere   di   imporre
          specifiche condizioni di cui al comma 1, lettera a),  o  di
          opporsi all'acquisto ai sensi del comma 1, lettera  c),  e'
          esercitato entro quarantacinque  giorni  dalla  data  della
          notifica.   Qualora   si   renda   necessario    richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine   di   venti   giorni.   Eventuali   richieste   di
          informazioni  e  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi
          successive alla prima non sospendono i termini,  decorsi  i
          quali  l'acquisto  puo'  essere   effettuato.In   caso   di
          incompletezza della notifica, il termine di  quarantacinque
          giorni previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento
          delle informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino
          alla notifica e, successivamente, comunque fino al  decorso
          del  termine  per  l'imposizione  di   condizioni   o   per
          l'esercizio del potere di opposizione, i diritti di voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione  rilevante,  sono  sospesi.
          Qualora   il   potere   sia    esercitato    nella    forma
          dell'imposizione di condizioni di cui al comma  1,  lettera
          a), in caso di eventuale inadempimento o  violazione  delle
          condizioni imposte all'acquirente, per tutto il periodo  in
          cui perdura l'inadempimento o la violazione, i  diritti  di
          voto, o comunque i  diritti  aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni  o  quote,  nonche'  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte,  sono  nulli.  L'acquirente  che  non  osservi  le
          condizioni imposte e' altresi' soggetto, salvo che il fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione  e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del potere di opposizione il
          cessionario  non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su  richiesta  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  Ministri,  ordina  la  vendita   delle
          suddette  azioni  o  quote  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 2359-ter del codice civile.  Le  deliberazioni
          assembleari eventualmente adottate con il voto determinante
          di tali azioni o quote sono nulle. 
              6. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          per il sistema di difesa e sicurezza nazionale, individuate
          con i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri  di
          cui al comma 1,  si  riferiscono  a  societa'  partecipate,
          direttamente o indirettamente, dal Ministero  dell'economia
          e delle finanze, il Consiglio  dei  Ministri  delibera,  ai
          fini dell'esercizio dei poteri speciali di cui al  medesimo
          comma, su  proposta  del  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze.  Le  notifiche  di  cui  ai  commi  4  e  5   sono
          immediatamente trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei
          Ministri al Ministero dell'economia e delle finanze. 
              7. I  decreti  di  individuazione  delle  attivita'  di
          rilevanza  strategica  per  il  sistema  di  difesa  e   di
          sicurezza nazionale di  cui  al  comma  1  sono  aggiornati
          almeno ogni tre anni. 
              8. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro  della  difesa  e  il
          Ministro   dello   sviluppo   economico,    sono    emanate
          disposizioni di attuazione del presente articolo, anche con
          riferimento alla  definizione,  nell'ambito  delle  risorse
          umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione
          vigente e  senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  del
          bilancio dello Stato, delle modalita' organizzative per  lo
          svolgimento delle attivita' propedeutiche all'esercizio dei
          poteri speciali previsti dal presente articolo.  Il  parere
          di cui al primo periodo e' espresso  entro  il  termine  di
          venti giorni dalla data di  trasmissione  dello  schema  di
          regolamento  alle  Camere.   Decorso   tale   termine,   il
          regolamento   puo'   essere   comunque    adottato.    Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui al comma 1, e le attivita' conseguenti,  di  cui  ai
          commi 4 e 5, sono attribuite al Ministero  dell'economia  e
          delle finanze per le societa' da esso partecipate,  ovvero,
          per le altre societa',  al  Ministero  della  difesa  o  al
          Ministero dell'interno,  secondo  i  rispettivi  ambiti  di
          competenza. 
              8-bis. Salvo che il fatto costituisca reato e ferme  le
          invalidita' previste dalla legge, chiunque non osservi  gli
          obblighi  di  notifica  di  cui  al  presente  articolo  e'
          soggetto a una sanzione amministrativa pecuniaria  fino  al
          doppio del valore dell'operazione e comunque non  inferiore
          all'uno per cento del fatturato cumulato  realizzato  dalle
          imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per  il  quale  sia
          stato approvato il bilancio. 
              Art.  1-bis  (Poteri  speciali  inerenti  le  reti   di
          telecomunicazione elettronica a banda larga con  tecnologia
          5G). - 1. Costituiscono, ai fini dell'esercizio dei  poteri
          di cui al comma 2, attivita' di rilevanza strategica per il
          sistema di  difesa  e  sicurezza  nazionale  i  servizi  di
          comunicazione  elettronica  a  banda  larga  basati   sulla
          tecnologia 5G. 
              2. La stipula di contratti o accordi aventi ad  oggetto
          l'acquisizione, a  qualsiasi  titolo,  di  beni  o  servizi
          relativi  alla  progettazione,  alla  realizzazione,   alla
          manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i  servizi
          di cui al comma 1,  ovvero  l'acquisizione  ,  a  qualsiasi
          titolo,  di  componenti  ad  alta  intensita'   tecnologica
          funzionali alla predetta realizzazione o  gestione,  quando
          posti in essere con soggetti esterni all'Unione europea, e'
          soggetta alla notifica  di  cui  al  comma  3-bis  al  fine
          dell'eventuale   esercizio   del   potere   di    veto    o
          dell'imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni. A
          tal fine, sono oggetto di valutazione  anche  gli  elementi
          indicanti la presenza  di  fattori  di  vulnerabilita'  che
          potrebbero compromettere l'integrita' e la sicurezza  delle
          reti e dei dati che vi transitano. 
              2-bis. In sede di prima applicazione delle disposizioni
          di  cui  al  comma  2,   l'impresa   notificante   fornisce
          un'informativa completa sui contratti o accordi di  cui  al
          primo periodo del medesimo comma 2, conclusi prima  del  26
          marzo 2019 e che non sono in corso di esecuzione. 
              3. Per le finalita' di cui ai  commi  2  e  2-bis,  per
          soggetto esterno all'Unione europea si intende il  soggetto
          di cui all'articolo 2, comma 5-bis. 
              3-bis. Entro  dieci  giorni  dalla  conclusione  di  un
          contratto o accordo di cui al comma  2,  l'impresa  che  ha
          acquisito, a qualsiasi titolo, i beni o i  servizi  di  cui
          allo stesso comma notifica alla  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri un'informativa completa, in modo da consentire
          l'eventuale esercizio del potere di veto o l'imposizione di
          specifiche prescrizioni o condizioni. Entro  trenta  giorni
          dalla notifica, il Presidente del  Consiglio  dei  ministri
          comunica   l'eventuale   veto   ovvero   l'imposizione   di
          specifiche   prescrizioni   o   condizioni.   Qualora   sia
          necessario  svolgere  approfondimenti  riguardanti  aspetti
          tecnici relativi alla valutazione di possibili  fattori  di
          vulnerabilita' che potrebbero compromettere l'integrita'  e
          la sicurezza delle reti e dei dati che  vi  transitano,  il
          termine di trenta giorni previsto dal presente  comma  puo'
          essere  prorogato  fino   a   venti   giorni,   prorogabili
          ulteriormente di venti giorni, per una sola volta, in  casi
          di  particolare  complessita'.  I  poteri   speciali   sono
          esercitati  nella  forma  dell'imposizione  di   specifiche
          prescrizioni   o   condizioni   ogniqualvolta   cio'    sia
          sufficiente  ad  assicurare  la  tutela   degli   interessi
          essenziali  della  difesa  e  della  sicurezza   nazionale.
          Decorsi i predetti termini, i poteri speciali si  intendono
          non esercitati.  Qualora  si  renda  necessario  richiedere
          informazioni all'acquirente, tale termine e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il predetto termine di trenta  giorni  e'
          sospeso, per una sola  volta,  fino  al  ricevimento  delle
          informazioni richieste, che sono rese entro il  termine  di
          venti giorni. Le richieste di informazioni e  le  richieste
          istruttorie a soggetti  terzi  successive  alla  prima  non
          sospendono  i  termini.  In  caso  di  incompletezza  della
          notifica, il termine di trenta giorni previsto dal presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. Fermo restando  quanto  previsto
          dall'ultimo periodo del presente comma,  nel  caso  in  cui
          l'impresa  notificante  abbia  iniziato  l'esecuzione   del
          contratto o dell'accordo oggetto della notifica  prima  che
          sia decorso il termine per l'esercizio dei poteri speciali,
          il Governo, nel provvedimento  di  esercizio  dei  predetti
          poteri,  puo'  ingiungere  all'impresa  di  ripristinare  a
          proprie spese la situazione  anteriore  all'esecuzione  del
          predetto  contratto  o  accordo.   Salvo   che   il   fatto
          costituisca reato, chiunque non  osservi  gli  obblighi  di
          notifica di cui al presente articolo ovvero le disposizioni
          contenute  nel  provvedimento  di  esercizio   dei   poteri
          speciali   e'   soggetto   alla   sanzione   amministrativa
          pecuniaria fino al 150 per cento del valore dell'operazione
          e comunque non inferiore  al  25  per  cento  del  medesimo
          valore. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, sentito il Gruppo di coordinamento costituito  ai
          sensi  dell'articolo  3  del  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri del 6 agosto  2014,  possono  essere
          individuate misure di semplificazione  delle  modalita'  di
          notifica,  dei   termini   e   delle   procedure   relativi
          all'istruttoria ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri
          di cui al comma 2. 
              Art. 2 (Poteri speciali inerenti agli attivi strategici
          nei   settori   dell'energia,   dei   trasporti   e   delle
          comunicazioni). - 1. Con uno o piu' decreti del  Presidente
          del  Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro  degli  affari   esteri   e   della   cooperazione
          internazionale e con i  Ministri  competenti  per  settore,
          adottati, anche in deroga all'articolo 17  della  legge  23
          agosto  1988,  n.  400,  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti, che e' reso entro  trenta  giorni,
          decorsi i quali i decreti possono comunque essere adottati,
          sono individuati le  reti  e  gli  impianti,  ivi  compresi
          quelli necessari ad assicurare l'approvvigionamento  minimo
          e l'operativita' dei servizi pubblici essenziali, i beni  e
          i  rapporti  di  rilevanza   strategica   per   l'interesse
          nazionale nei settori dell'energia, dei trasporti  e  delle
          comunicazioni, nonche' la tipologia di atti  od  operazioni
          all'interno di un medesimo gruppo ai quali non  si  applica
          la disciplina di cui al presente articolo. I decreti di cui
          al primo periodo  sono  adottati  entro  centoventi  giorni
          dalla data di entrata in vigore della presente disposizione
          e sono aggiornati almeno ogni tre anni. 
              1-bis (abrogato). 
              1-ter. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio  dei   ministri,   su   proposta   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, del Ministro dello  sviluppo
          economico  e  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, di concerto con il Ministro dell'interno, con il
          Ministro della difesa, con il Ministro degli affari  esteri
          e  della  cooperazione  internazionale  e  con  i  Ministri
          competenti  per   settore,   adottati   anche   in   deroga
          all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400,  previo
          parere delle Commissioni parlamentari  competenti,  che  e'
          reso entro trenta giorni, decorsi i quali i decreti possono
          comunque essere adottati, sono individuati, ai  fini  della
          verifica in ordine alla sussistenza di un pericolo  per  la
          sicurezza  e  l'ordine  pubblico,  compreso  il   possibile
          pregiudizio alla sicurezza e al funzionamento delle reti  e
          degli impianti e alla continuita' degli approvvigionamenti,
          i beni e i rapporti di rilevanza strategica per l'interesse
          nazionale, ulteriori  rispetto  a  quelli  individuati  nei
          decreti di cui all'articolo 1, comma 1, e al  comma  1  del
          presente articolo,  nei  settori  di  cui  all'articolo  4,
          paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/452  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  19  marzo  2019,  nonche'  la
          tipologia di atti od operazioni all'interno di un  medesimo
          gruppo ai quali non si applica  la  disciplina  di  cui  al
          presente articolo. I decreti di cui al primo  periodo  sono
          adottati entro centoventi giorni dalla data di  entrata  in
          vigore della presente disposizione e sono aggiornati almeno
          ogni tre anni. 
              2. Qualsiasi delibera, atto o operazione,  adottato  da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai sensi del comma 1, che abbia per effetto modifiche della
          titolarita', del controllo  o  della  disponibilita'  degli
          attivi medesimi o il cambiamento della  loro  destinazione,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa',  il  trasferimento  all'estero  della  sede
          sociale, la modifica dell'oggetto sociale, lo  scioglimento
          della  societa',  la  modifica   di   clausole   statutarie
          eventualmente adottate ai sensi dell'articolo  2351,  terzo
          comma,  del  codice  civile  ovvero  introdotte  ai   sensi
          dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 1994,
          n. 332,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  30
          luglio  1994,   n.   474,   come   da   ultimo   modificato
          dall'articolo 3  del  presente  decreto,  il  trasferimento
          dell'azienda o di rami di essa in cui siano compresi  detti
          attivi o l'assegnazione degli stessi a titolo di  garanzia,
          e' notificato, entro dieci giorni e comunque prima  che  vi
          sia data attuazione,  alla  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri dalla stessa impresa. Sono notificate nei medesimi
          termini  le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione concernenti il  trasferimento  di  societa'
          controllate che detengono i predetti attivi. 
              2-bis. Qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato
          da  un'impresa  che  detiene  uno  o  piu'   degli   attivi
          individuati ai sensi del comma 1-ter, che abbia per effetto
          modifiche  della  titolarita',  del   controllo   o   della
          disponibilita'  degli  attivi  medesimi  a  favore  di   un
          soggetto esterno all'Unione europea, di cui al comma 5-bis,
          comprese le  delibere  dell'assemblea  o  degli  organi  di
          amministrazione aventi ad oggetto la fusione o la scissione
          della societa', il trasferimento dell'azienda o di rami  di
          essa in cui siano compresi detti  attivi  o  l'assegnazione
          degli stessi a titolo  di  garanzia,  il  trasferimento  di
          societa'  controllate  che  detengono  i  predetti  attivi,
          ovvero che abbia per effetto il  trasferimento  della  sede
          sociale in un Paese non appartenente all'Unione europea, e'
          notificato, entro dieci giorni e comunque prima che vi  sia
          data attuazione, alla Presidenza del Consiglio dei ministri
          dalla stessa impresa. Sono notificati altresi' nei medesimi
          termini qualsiasi delibera, atto od operazione, adottato da
          un'impresa che detiene uno o piu' degli attivi  individuati
          ai  sensi  del  comma  1-ter,  che  abbia  per  effetto  il
          cambiamento  della  loro  destinazione,  nonche'  qualsiasi
          delibera che abbia  ad  oggetto  la  modifica  dell'oggetto
          sociale, lo scioglimento della societa' o  la  modifica  di
          clausole  statutarie  eventualmente   adottate   ai   sensi
          dell'articolo 2351, terzo comma, del codice  civile  ovvero
          introdotte  ai  sensi  dell'articolo  3,   comma   1,   del
          decreto-legge 31  maggio  1994,  n.  332,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, come  da
          ultimo modificato dall'articolo 3 del presente decreto. 
              3.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri adottato su conforme deliberazione  del  Consiglio
          dei Ministri, da trasmettere tempestivamente e per estratto
          alle  Commissioni  parlamentari  competenti,  puo'   essere
          espresso il veto alle delibere, atti e operazioni di cui ai
          commi  2  e  2-bis,  che  diano  luogo  a  una   situazione
          eccezionale, non disciplinata dalla normativa nazionale  ed
          europea di settore, di minaccia di  grave  pregiudizio  per
          gli  interessi  pubblici  relativi  alla  sicurezza  e   al
          funzionamento  delle  reti  e   degli   impianti   e   alla
          continuita' degli approvvigionamenti. 
              4. Con le notifiche di cui  ai  commi  2  e  2-bis,  e'
          fornita al Governo una informativa completa sulla delibera,
          atto  o  operazione  in  modo  da  consentire   l'eventuale
          tempestivo esercizio del potere di veto. Dalla notifica non
          deriva per la Presidenza del Consiglio dei Ministri ne' per
          la societa' l'obbligo di comunicazione al pubblico ai sensi
          dell'articolo  114  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni. Entro quarantacinque giorni dalla  notifica,
          il  Presidente  del   Consiglio   dei   Ministri   comunica
          l'eventuale veto. Qualora si  renda  necessario  richiedere
          informazioni alla societa', tale termine  e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di dieci  giorni.
          Qualora si renda necessario formulare richieste istruttorie
          a soggetti terzi, il  predetto  termine  di  quarantacinque
          giorni e' sospeso, per una sola volta, fino al  ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine di venti giorni. Le richieste di informazioni e  le
          richieste istruttorie  a  soggetti  terzi  successive  alla
          prima non sospendono i termini. In  caso  di  incompletezza
          della  notifica,  il  termine  di   quarantacinque   giorni
          previsto dal presente comma decorre dal  ricevimento  delle
          informazioni o degli elementi che la integrano.  Fino  alla
          notifica e comunque fino al decorso  dei  termini  previsti
          dal presente comma e' sospesa l'efficacia  della  delibera,
          dell'atto o dell'operazione rilevante.  Decorsi  i  termini
          previsti  dal  presente  comma  l'operazione  puo'   essere
          effettuata. Il potere di veto di cui al comma 3 e' espresso
          nella forma di imposizione  di  specifiche  prescrizioni  o
          condizioni ogniqualvolta cio' sia sufficiente ad assicurare
          la tutela degli interessi pubblici di cui al  comma  3.  Le
          delibere o gli atti o le operazioni adottati o  attuati  in
          violazione del presente comma sono nulli. Il  Governo  puo'
          altresi'   ingiungere   alla   societa'   e   all'eventuale
          controparte di ripristinare a proprie spese  la  situazione
          anteriore. Salvo che il fatto costituisca  reato,  chiunque
          non osservi le disposizioni di cui ai commi 2 e 2-bis e  al
          presente comma e' soggetto a  una  sanzione  amministrativa
          pecuniaria fino al  doppio  del  valore  dell'operazione  e
          comunque non inferiore  all'uno  per  cento  del  fatturato
          cumulato realizzato  dalle  imprese  coinvolte  nell'ultimo
          esercizio per il quale sia stato approvato il bilancio. 
              5.  L'acquisto  a  qualsiasi  titolo  da  parte  di  un
          soggetto esterno all'Unione europea  di  partecipazioni  in
          societa'  che  detengono  gli   attivi   individuati   come
          strategici ai sensi del comma 1 nonche' di quelli di cui al
          comma   1-ter,   di   rilevanza   tale    da    determinare
          l'insediamento   stabile   dell'acquirente    in    ragione
          dell'assunzione  del  controllo  della  societa'   la   cui
          partecipazione   e'   oggetto   dell'acquisto,   ai   sensi
          dell'articolo 2359 del codice civile e del testo  unico  di
          cui al decreto legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,  e'
          notificato  dall'acquirente   entro   dieci   giorni   alla
          Presidenza del Consiglio dei Ministri, unitamente  ad  ogni
          informazione utile alla descrizione generale  del  progetto
          di  acquisizione,  dell'acquirente  e  del  suo  ambito  di
          operativita'. Nel computo della partecipazione rilevante si
          tiene conto della partecipazione detenuta da terzi con  cui
          l'acquirente  ha   stipulato   uno   dei   patti   previsti
          dall'articolo  122  del  testo  unico  di  cui  al  decreto
          legislativo  24  febbraio  1998,  n.   58,   e   successive
          modificazioni, o previsti dall'articolo 2341-bis del codice
          civile. Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato  e  ferme
          restando le invalidita' previste dalla legge, chiunque  non
          osservi gli obblighi di notifica di cui al  presente  comma
          e' soggetto a una sanzione amministrativa  pecuniaria  fino
          al  doppio  del  valore  dell'operazione  e  comunque   non
          inferiore all'1 per cento del fatturato cumulato realizzato
          dalle imprese coinvolte nell'ultimo esercizio per il  quale
          sia stato approvato il bilancio. 
              5-bis. Per le finalita' di cui agli articoli  1,  comma
          3-bis, e 1-bis, commi 2 e 2-bis, nonche' di  cui  ai  commi
          2-bis, 5 e 6 del presente articolo, per  "soggetto  esterno
          all'Unione europea" si intende: 
                a) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che
          non abbia la residenza, la dimora abituale, la sede  legale
          o  dell'amministrazione  ovvero  il  centro  di   attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio  economico  europeo  o  che  non  sia  comunque  ivi
          stabilita; 
                b) qualsiasi persona giuridica che abbia stabilito la
          sede legale o dell'amministrazione o il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          e che risulti controllata, direttamente  o  indirettamente,
          da una persona fisica o da una  persona  giuridica  di  cui
          alla lettera a); 
                c) qualsiasi persona fisica o persona  giuridica  che
          abbia stabilito la residenza, la dimora abituale,  la  sede
          legale o dell'amministrazione ovvero il centro di attivita'
          principale in uno Stato membro dell'Unione europea o  dello
          Spazio economico europeo, o che sia comunque ivi stabilita,
          qualora sussistano elementi che indichino un  comportamento
          elusivo rispetto all'applicazione della disciplina  di  cui
          al presente decreto. 
              6. Qualora l'acquisto di cui al comma  5  comporti  una
          minaccia di grave  pregiudizio  agli  interessi  essenziali
          dello Stato di cui al comma 3 ovvero  un  pericolo  per  la
          sicurezza o per  l'ordine  pubblico,  entro  quarantacinque
          giorni dalla notifica di  cui  al  medesimo  comma  5,  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, adottato
          su conforme deliberazione del Consiglio  dei  Ministri,  da
          trasmettere tempestivamente e per estratto alle Commissioni
          parlamentari  competenti,  l'efficacia  dell'acquisto  puo'
          essere condizionata all'assunzione da parte dell'acquirente
          di impegni diretti  a  garantire  la  tutela  dei  predetti
          interessi.   Qualora   si   renda   necessario   richiedere
          informazioni all'acquirente, il termine  di  cui  al  primo
          periodo e' sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento
          delle  informazioni  richieste,  che  sono  rese  entro  il
          termine  di  dieci  giorni.  Qualora  si  renda  necessario
          formulare  richieste  istruttorie  a  soggetti  terzi,   il
          predetto termine di quarantacinque giorni e'  sospeso,  per
          una sola volta,  fino  al  ricevimento  delle  informazioni
          richieste, che sono rese entro il termine di venti  giorni.
          Le richieste di informazioni e le richieste  istruttorie  a
          soggetti terzi  successive  alla  prima  non  sospendono  i
          termini, decorsi i quali i poteri speciali si intendono non
          esercitati. In caso di  incompletezza  della  notifica,  il
          termine di  quarantacinque  giorni  previsto  dal  presente
          comma decorre dal ricevimento delle  informazioni  o  degli
          elementi che la integrano. In casi eccezionali  di  rischio
          per la  tutela  dei  predetti  interessi,  non  eliminabili
          attraverso l'assunzione  degli  impegni  di  cui  al  primo
          periodo, il Governo puo' opporsi, sulla base  della  stessa
          procedura,   all'acquisto.   Fino    alla    notifica    e,
          successivamente,  fino   al   decorso   del   termine   per
          l'eventuale  esercizio  del   potere   di   opposizione   o
          imposizione di impegni, i diritti di voto o comunque quelli
          aventi contenuto diverso da  quello  patrimoniale  connessi
          alle azioni o quote  che  rappresentano  la  partecipazione
          rilevante  sono  sospesi.  Decorsi  i   predetti   termini,
          l'operazione puo' essere effettuata. Qualora il potere  sia
          esercitato  nella   forma   dell'imposizione   di   impegni
          all'acquirente, in caso  di  inadempimento,  per  tutto  il
          periodo in cui perdura l'inadempimento medesimo, i  diritti
          di voto o comunque i diritti aventi  contenuto  diverso  da
          quello patrimoniale,  connessi  alle  azioni  o  quote  che
          rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. Le
          delibere eventualmente adottate con il voto determinante di
          tali azioni o quote, o comunque  le  delibere  o  gli  atti
          adottati con violazione o  inadempimento  delle  condizioni
          imposte, sono nulli.  L'acquirente  che  non  adempia  agli
          impegni imposti e' altresi' soggetto, salvo  che  il  fatto
          costituisca reato, a una sanzione amministrativa pecuniaria
          pari al doppio del valore dell'operazione, e  comunque  non
          inferiore  all'1  per  cento   del   fatturato   realizzato
          nell'ultimo esercizio per il quale sia stato  approvato  il
          bilancio. In caso di esercizio del  potere  di  opposizione
          l'acquirente non  puo'  esercitare  i  diritti  di  voto  e
          comunque  quelli  aventi  contenuto   diverso   da   quello
          patrimoniale,   connessi   alle   azioni   o   quote    che
          rappresentano la partecipazione rilevante, e dovra'  cedere
          le stesse azioni o quote entro un anno. In caso di  mancata
          ottemperanza il tribunale, su richiesta del Governo, ordina
          la  vendita  delle  suddette  azioni  o  quote  secondo  le
          procedure di cui all'articolo 2359-ter del  codice  civile.
          Le deliberazioni assembleari eventualmente adottate con  il
          voto determinante di tali azioni o quote  sono  nulle.  Per
          determinare se un investimento estero possa incidere  sulla
          sicurezza o sull'ordine pubblico e' possibile  prendere  in
          considerazione le seguenti circostanze: 
                a) che l'acquirente sia direttamente o indirettamente
          controllato   dall'amministrazione    pubblica,    compresi
          organismi  statali  o  forze  armate,  di  un   Paese   non
          appartenente all'Unione europea, anche attraverso l'assetto
          proprietario o finanziamenti consistenti; 
                b) che  l'acquirente  sia  gia'  stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro dell'Unione europea; 
                c) che vi  sia  un  grave  rischio  che  l'acquirente
          intraprenda attivita' illegali o criminali. 
              7. I poteri speciali di cui ai  commi  precedenti  sono
          esercitati esclusivamente sulla base di criteri oggettivi e
          non discriminatori. A tale fine il Governo considera, avuto
          riguardo alla natura dell'operazione, i seguenti criteri: 
                a) l'esistenza, tenuto conto  anche  delle  posizioni
          ufficiali dell'Unione  europea,  di  motivi  oggettivi  che
          facciano ritenere possibile la sussistenza  di  legami  fra
          l'acquirente e paesi terzi che non riconoscono  i  principi
          di democrazia o dello Stato di diritto, che non  rispettano
          le norme del diritto internazionale  o  che  hanno  assunto
          comportamenti  a  rischio  nei  confronti  della  comunita'
          internazionale, desunti dalla natura delle loro alleanze, o
          hanno rapporti con organizzazioni criminali o terroristiche
          o con soggetti ad esse comunque collegati; 
                b)  l'idoneita'  dell'assetto  risultante   dall'atto
          giuridico  o  dall'operazione,  tenuto  conto  anche  delle
          modalita'  di  finanziamento  dell'acquisizione   e   della
          capacita' economica, finanziaria, tecnica  e  organizzativa
          dell'acquirente, a garantire: 
                  1)   la   sicurezza   e   la   continuita'    degli
          approvvigionamenti; 
                  2) il mantenimento, la sicurezza  e  l'operativita'
          delle reti e degli impianti; 
                b-bis) per  le  operazioni  di  cui  al  comma  5  e'
          valutata, oltre alla minaccia  di  grave  pregiudizio  agli
          interessi di cui al comma  3,  anche  il  pericolo  per  la
          sicurezza o per l'ordine pubblico. 
              8. Nel caso in cui le attivita' di rilevanza strategica
          individuate con i decreti di cui al comma 1 si  riferiscono
          a societa' partecipate, direttamente o indirettamente,  dal
          Ministero dell'economia e delle finanze, il  Consiglio  dei
          Ministri  delibera,  ai  fini  dell'esercizio  dei   poteri
          speciali di cui ai commi 3 e 6, su  proposta  del  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentiti  il  Ministro  dello
          sviluppo economico e il Ministro delle infrastrutture e dei
          trasporti,  per  i  rispettivi  ambiti  di  competenza.  Le
          notifiche di  cui  ai  commi  2  e  5  sono  immediatamente
          trasmesse dalla Presidenza del Consiglio  dei  Ministri  al
          Ministero dell'economia e delle finanze. 
              9. Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  e  successive
          modificazioni, previo parere delle Commissioni parlamentari
          competenti, su proposta del Ministro dell'economia e  delle
          finanze, di concerto con il Ministro degli  affari  esteri,
          il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  dello   sviluppo
          economico  e  il  Ministro  delle  infrastrutture   e   dei
          trasporti, sentite le Autorita'  indipendenti  di  settore,
          ove esistenti, sono emanate disposizioni di attuazione  del
          presente articolo, anche con riferimento alla  definizione,
          nell'ambito delle risorse umane, strumentali e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori
          oneri a carico del bilancio dello  Stato,  delle  modalita'
          organizzative   per   lo   svolgimento   delle    attivita'
          propedeutiche all'esercizio dei  poteri  speciali  previsti
          dal  presente  articolo.  Il   parere   sullo   schema   di
          regolamento e' espresso entro il termine  di  venti  giorni
          dalla data della sua trasmissione alle Camere. Decorso tale
          termine, il  regolamento  puo'  essere  comunque  adottato.
          Qualora i pareri espressi  dalle  Commissioni  parlamentari
          competenti rechino identico contenuto, il Governo, ove  non
          intenda conformarvisi, trasmette nuovamente alle Camere  lo
          schema  di   regolamento,   indicandone   le   ragioni   in
          un'apposita   relazione.   I   pareri   definitivi    delle
          Commissioni competenti sono espressi entro  il  termine  di
          venti giorni  dalla  data  di  trasmissione.  Decorso  tale
          termine, il regolamento puo' essere comunque adottato. Fino
          all'adozione  del  medesimo  regolamento,   le   competenze
          inerenti alle proposte per l'esercizio dei poteri speciali,
          di cui ai commi 3 e 6, e le attivita' conseguenti,  di  cui
          ai commi 4 e 6, sono attribuite al Ministero  dell'economia
          e delle  finanze  per  le  societa'  da  esso  partecipate,
          ovvero, per le altre societa', al Ministero dello  sviluppo
          economico  o  al  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
          trasporti, secondo i rispettivi ambiti di competenza. 
              Art. 2-bis (Collaborazione con autorita' amministrative
          di  settore).  -  1.  La  Banca  d'Italia,  la  Commissione
          nazionale per le societa' e la  borsa,  la  Commissione  di
          vigilanza sui fondi pensione, l'Istituto per  la  vigilanza
          sulle  assicurazioni,  l'Autorita'   di   regolazione   dei
          trasporti, l'Autorita'  garante  della  concorrenza  e  del
          mercato, l'Autorita' per le garanzie  nelle  comunicazioni,
          l'Autorita' di regolazione per energia, reti e  ambiente  e
          il gruppo di coordinamento istituito ai sensi dell'articolo
          3 del decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  6
          agosto 2014 collaborano tra loro, anche mediante scambio di
          informazioni,  al  fine  di  agevolare  l'esercizio   delle
          funzioni di cui al presente decreto. Le autorita'  indicate
          al primo periodo, esclusivamente per le finalita' di cui al
          medesimo  periodo,  non  possono  opporre  al   gruppo   di
          coordinamento il segreto d'ufficio. 
              Art. 2-ter (Adeguamento della normativa nazionale  alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2019/452  e  termini  per
          l'esercizio dei poteri speciali). - 1.  Qualora  uno  Stato
          membro o la Commissione notifichi, ai  sensi  dell'articolo
          6,  paragrafo  6,  del  regolamento   (UE)   2019/452   del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  19  marzo  2019,
          l'intenzione di formulare osservazioni  o  di  emettere  un
          parere in  relazione  ad  un  investimento  estero  diretto
          oggetto  di  un  procedimento  in  corso,  i  termini   per
          l'esercizio dei poteri speciali indicati agli articoli 1  e
          2 sono sospesi fino al ricevimento delle osservazioni dello
          Stato membro o del parere della Commissione europea. Se  il
          parere  della  Commissione  europea  e'   successivo   alle
          osservazioni dello Stato membro, i termini per  l'esercizio
          dei poteri speciali riprendono a decorrere  dalla  data  di
          ricevimento del parere della  Commissione.  I  termini  per
          l'esercizio dei poteri speciali sono altresi'  sospesi  nel
          caso in cui il Governo, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo
          4, del citato  regolamento  (UE)  2019/452,  richieda  alla
          Commissione di emettere un parere o agli altri Stati membri
          di formulare osservazioni in relazione a un procedimento in
          corso ai sensi del presente articolo.  E'  fatta  salva  la
          possibilita' di esercitare i poteri  speciali  anche  prima
          del  ricevimento  del  parere  della  Commissione  o  delle
          osservazioni degli Stati membri, nei casi in cui la  tutela
          della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico richiedano
          l'adozione   di   una   decisione   immediata   ai    sensi
          dell'articolo 6, paragrafo 8, del medesimo regolamento (UE)
          2019/452. 
              2. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con
          il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e,  per   i
          rispettivi ambiti  di  competenza,  con  i  Ministri  degli
          affari  esteri   e   della   cooperazione   internazionale,
          dell'interno, della  difesa,  dello  sviluppo  economico  e
          delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  nonche'  con   i
          Ministri   competenti   per   settore,    possono    essere
          ridisciplinati i termini di cui agli articoli  1  e  2  del
          presente  decreto,  al  fine   di   individuare   procedure
          semplificate,  tenuto  conto  del   grado   di   potenziale
          pregiudizio per  gli  interessi  essenziali  della  difesa,
          della sicurezza nazionale e dell'ordine pubblico,  compresi
          quelli relativi alla sicurezza  e  al  funzionamento  delle
          reti  e   degli   impianti   e   alla   continuita'   degli
          approvvigionamenti,  nonche'  dell'esigenza  di  assicurare
          l'armonizzazione  delle  procedure  nazionali  con   quelle
          relative   ai   meccanismi   di   controllo,   scambio   di
          informazione  e  cooperazione   definiti   ai   sensi   del
          regolamento (UE) 2019/452. 
              3. Il punto di contatto  di  cui  all'articolo  11  del
          regolamento (UE) 2019/452 e' istituito presso la Presidenza
          del  Consiglio  dei   ministri.   L'organizzazione   e   il
          funzionamento del punto di contatto sono  disciplinati  con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 30  luglio
          1999, n. 303, nell'ambito delle risorse umane,  strumentali
          e finanziarie disponibili a legislazione  vigente  e  senza
          nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              Art. 3 (Abrogazioni e norme generali e transitorie).  -
          1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1,
          lettera c), e  dall'articolo  2,  comma  6,  l'acquisto,  a
          qualsiasi  titolo,  da  parte  di   un   soggetto   esterno
          all'Unione europea quale definito  dall'articolo  2,  comma
          5-bis, di partecipazioni in societa' che  detengono  uno  o
          piu' degli attivi  individuati  come  strategici  ai  sensi
          dell'articolo 1, comma 1, e  dell'articolo  2,  commi  1  e
          1-ter, e' consentito  a  condizione  di  reciprocita',  nel
          rispetto   degli   accordi   internazionali    sottoscritti
          dall'Italia o dall'Unione europea. 
              2. L'articolo 2 del decreto-legge 31  maggio  1994,  n.
          332, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  luglio
          1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228  a
          231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003,  n.  350,
          nonche'  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri  10  giugno  2004,   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 139 del  16  giugno  2004,  cessano  di  avere
          efficacia, con riferimento ai singoli settori, a  decorrere
          dalla data di entrata in vigore  dei  decreti,  relativi  a
          ciascun settore, di cui all'articolo  1,  comma  1,  e  dei
          decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2,
          commi  1  e  1-ter,  del  presente  decreto.  Le   predette
          disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla  data
          di entrata in vigore dell'ultimo  dei  decreti  di  cui  al
          primo periodo che completano l'individuazione dei  settori.
          Gli amministratori  senza  diritto  di  voto  eventualmente
          nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge
          n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge
          n. 474 del 1994, e successive modificazioni,  e  in  carica
          alla data della sua abrogazione cessano alla  scadenza  del
          mandato. 
              (Omissis).». 
              - Si riporta l'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019: 
              «Art.  4  (Fattori  che   possono   essere   presi   in
          considerazione dagli Stati membri e dalla  Commissione).  -
          1. Nel determinare se un investimento estero diretto  possa
          incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli  Stati
          membri e la Commissione possono prendere in  considerazione
          i suoi effetti potenziali, tra l'altro, a livello di: 
                a) infrastrutture  critiche,  siano  esse  fisiche  o
          virtuali, tra  cui  l'energia,  i  trasporti,  l'acqua,  la
          salute,  le  comunicazioni,  i  media,  il  trattamento   o
          l'archiviazione di dati, le infrastrutture aerospaziali, di
          difesa, elettorali o finanziarie, e le strutture sensibili,
          nonche' gli investimenti in terreni e immobili fondamentali
          per l'utilizzo di tali infrastrutture; 
                b) tecnologie critiche e prodotti a duplice uso quali
          definiti nell'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE)  n.
          428/2009 del Consiglio, tra cui l'intelligenza artificiale,
          la  robotica,  i  semiconduttori,  la  cibersicurezza,   le
          tecnologie   aerospaziali,   di   difesa,   di   stoccaggio
          dell'energia,   quantistica   e   nucleare,   nonche'    le
          nanotecnologie e le biotecnologie; 
                c)  sicurezza  dell'approvvigionamento   di   fattori
          produttivi critici, tra cui l'energia e le  materie  prime,
          nonche' la sicurezza alimentare; 
                d) accesso a informazioni sensibili, compresi i  dati
          personali, o la capacita' di controllare tali informazioni;
          o 
                e) liberta' e pluralismo dei media. 
              2. Nel determinare se un  investimento  estero  diretto
          possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico,  gli
          Stati membri e la Commissione tengono  altresi'  conto,  in
          particolare, se: 
                a)   l'investitore   estero   sia   direttamente    o
          indirettamente controllato  dall'amministrazione  pubblica,
          inclusi organismi statali  o  forze  armate,  di  un  paese
          terzo,   anche   attraverso   l'assetto   proprietario    o
          finanziamenti consistenti; 
                b) l'investitore estero sia gia' stato  coinvolto  in
          attivita'  che  incidono  sulla  sicurezza  o   sull'ordine
          pubblico in uno Stato membro; o 
                c)  vi  sia  un  grave  rischio   che   l'investitore
          intraprenda attivita' illegali o criminali.». 
              - Si riporta l'articolo 2359 del codice civile: 
              «Art. 2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate: 
                1) le societa' in cui un'altra societa' dispone della
          maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 
                2) le societa' in cui un'altra  societa'  dispone  di
          voti  sufficienti  per  esercitare  un'influenza  dominante
          nell'assemblea ordinaria; 
                3) le societa' che sono sotto influenza dominante  di
          un'altra  societa'  in  virtu'   di   particolari   vincoli
          contrattuali con essa. 
              Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del  primo
          comma si  computano  anche  i  voti  spettanti  a  societa'
          controllate, a societa' fiduciarie e a persona  interposta:
          non si computano i voti spettanti per conto di terzi. 
              Sono considerate  collegate  le  societa'  sulle  quali
          un'altra   societa'   esercita    un'influenza    notevole.
          L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria puo'
          essere esercitato almeno  un  quinto  dei  voti  ovvero  un
          decimo  se  la  societa'  ha  azioni  quotate  in   mercati
          regolamentati.». 
              -  Il decreto  legislativo 24  febbraio  1998,  n.  58,
          recante  testo  unico  delle  disposizioni  in  materia  di
          intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21
          della legge 6 febbraio 1996, n.  52,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 26 marzo 1998, n. 71, S.O.