Art. 5 Determinazioni del Presidente del Consiglio dei ministri in caso di crisi di natura cibernetica 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, in presenza di un rischio grave e imminente per la sicurezza nazionale connesso alla vulnerabilita' di reti, (( sistemi informativi e servizi informatici, su deliberazione del Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica )), puo' comunque disporre, ove indispensabile e per il tempo strettamente necessario alla eliminazione dello specifico fattore di rischio o alla sua mitigazione, secondo un criterio di proporzionalita', la disattivazione, totale o parziale, di uno o piu' apparati o prodotti impiegati nelle reti, nei sistemi o per l'espletamento dei servizi interessati. (( 1-bis. Il Presidente del Consiglio dei ministri informa entro trenta giorni il Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica delle misure disposte ai sensi del comma 1 )).