IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Visto il regolamento adottato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 29 maggio 2009, n. 83, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della  Repubblica  italiana,  n.  157  del  9  luglio  2009,  recante
modalita' di ripartizione e di  erogazione  delle  risorse  destinate
agli incentivi  per  la  formazione  professionale  di  cui  all'art.
83-bis, comma 28 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito,
con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 2, del citato  regolamento  in
base al quale, con decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
trasporti sono  stabiliti  termini  e  modalita'  per  accedere  agli
incentivi sopra richiamati, nonche' i  modelli  delle  istanze  e  le
indicazioni che le stesse dovranno contenere; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
6 novembre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 271 del 21 novembre 2009, recante modalita' operative per
l'erogazione  dei  contributi  a  favore  delle  iniziative  per   la
formazione professionale, di cui all'art.  4,  comma  1,  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009; 
  Visto il Trattato istitutivo dell'Unione europea ed in  particolare
l'art. 87; 
  Vista la raccomandazione della Commissione  europea  del  6  maggio
2003, relativa alla definizione della microimpresa, piccola  e  media
impresa; 
  Visto il regolamento UE n. 651/2014 della Commissione europea,  del
17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con
il mercato interno in applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
Trattato; 
  Considerato che tale regolamento prevede, all'art. 31 della Sezione
5,  l'esenzione  per  aiuti  relativi  a   progetti   di   formazione
professionale; 
  Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge  di  bilancio  2019)
recante bilancio di previsione dello  Stato  per  l'anno  finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021; 
  Considerato che la legge  30  dicembre  2018,  n.  145  destina  al
settore  dell'autotrasporto   risorse   finanziarie   pari   a   euro
240.000.000   per   ciascuna   delle    annualita'    del    triennio
2019-2020-2021; 
  Visto il decreto interministeriale (MIT-MEF) 6 giugno 2019, n. 231,
(registrato dalla Corte dei conti in data 28 giugno 2019  con  il  n.
1-2304) che, sulla  base  dell'art.  1,  comma  150  della  legge  23
dicembre  2014,  n.  190,  ripartisce  le  risorse   complessivamente
destinate al settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019 fra  le
diverse ipotesi d'intervento; 
  Visto  in  particolare  l'art.  1,  comma   1,   lettera   c)   del
summenzionato decreto interministeriale che destina 5.000.000 di euro
all'incentivazione  di   interventi   a   favore   della   formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102,  il
quale prevede che le amministrazioni dello Stato cui sono  attribuiti
per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente
la  gestione,  nel  rispetto  dei  principi  comunitari  e  nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello  Stato.
La stessa norma dispone che gli  oneri  relativi  alla  gestione  dei
predetti fondi ed interventi pubblici siano a  carico  delle  risorse
finanziarie dei fondi stessi; 
  Ritenuto   necessario   definire   le   modalita'   operative   per
l'erogazione dei contributi per l'avvio  di  progetti  di  formazione
professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Finalita', beneficiari e intensita' del contributo 
 
  1. Ai sensi dell'art. 1, comma  1,  lettera  c),  del  decreto  del
Ministro infrastrutture e dei trasporti adottato di concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze 6  giugno  2019,  n.  231,  le
risorse da destinare all'agevolazione per nuove azioni di  formazione
professionale    nel     settore     dell'autotrasporto     ammontano
complessivamente ad euro 5.000.000. 
  2. I soggetti destinatari della  presente  misura  incentivante  e,
quindi, delle azioni di formazione professionale, sono le imprese  di
autotrasporto di merci per conto di  terzi,  i  cui  titolari,  soci,
amministratori, nonche' dipendenti o addetti inquadrati nel Contratto
collettivo nazionale logistica, trasporto e  spedizioni,  partecipino
ad iniziative  di  formazione  o  aggiornamento  professionale  volte
all'acquisizione di competenze adeguate alla gestione d'impresa, alle
nuove   tecnologie,   allo   sviluppo   della    competitivita'    ed
all'innalzamento del livello di sicurezza stradale e di sicurezza sul
lavoro. Da  tali  iniziative  sono  esclusi  i  corsi  di  formazione
finalizzati  all'accesso  alla  professione  di  autotrasportatore  e
all'acquisizione o al rinnovo di titoli  richiesti  obbligatoriamente
per l'esercizio di una determinata attivita'  di  autotrasporto.  Non
sono concessi aiuti, ai sensi dell'art.  31,  comma  2  del  predetto
regolamento (CE)  n.  651/2014,  alla  formazione  organizzata  dalle
imprese per conformarsi  alla  normativa  nazionale  obbligatoria  in
materia di formazione. 
  3. Le iniziative di cui al comma 2 sono realizzate attraverso piani
formativi   aziendali,   oppure   interaziendali,   territoriali    o
strutturati per filiere; in tali casi, al momento della presentazione
della domanda, e' necessario specificare  la  volonta'  di  tutte  le
imprese coinvolte di partecipare al medesimo piano formativo, nonche'
esplicitare  l'articolazione  interaziendale,  territoriale   o   per
filiera del progetto da realizzare, con riferimento alle attivita' di
cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto ministeriale  6  novembre
2009, nel rispetto dei requisiti previsti  all'art.  2  del  presente
decreto. Indipendentemente  dal  piano  formativo  proposto,  possono
essere  oggetto  di  finanziamento  esclusivamente  le  attivita'  di
formazione  dirette  ai  destinatari  che  possiedano   i   requisiti
richiesti al precedente comma 2. 
  4. Ai fini del finanziamento,  l'attivita'  formativa  deve  essere
avviata a partire dal 16 dicembre 2019 e deve avere termine entro  il
3 giugno 2020. Potranno  essere  ammessi  costi  di  preparazione  ed
elaborazione del piano formativo anche se antecedenti  a  tale  data,
purche'  successivi  alla  data  di  pubblicazione   nella   Gazzetta
Ufficiale del presente decreto. 
  5. Ai fini dell'erogazione, l'intensita' massima del contributo, le
relative maggiorazioni ed i costi ammissibili sono calcolati in  base
a quanto  previsto  dall'art.  31  del  citato  regolamento  (CE)  n.
651/2014.