Art. 2 
 
 
                          Soggetto gestore 
 
  1. Gli adempimenti tecnici e amministrativi riguardanti la gestione
operativa, l'istruttoria  delle  domande,  nonche'  l'esecuzione  dei
monitoraggi e dei controlli affidati dal Ministero di cui al presente
regolamento  sono  svolti  dal  soggetto  gestore  «Rete   autostrade
mediterranee per la  logistica,  le  infrastrutture  ed  i  trasporti
Societa'  per  azioni»  ai  sensi  dell'art.   19,   comma   5,   del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, con le  modalita'  e  nei  termini
previsti da apposito Atto attuativo, da stipularsi tra  il  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti ed il soggetto gestore ai  sensi
dell'Accordo di servizio firmato tra le suddette Parti  il  31  marzo
2017. 
  2. Le  funzioni  e  le  attivita'  che  il  soggetto  gestore  deve
svolgere, cosi' come regolamentate dal predetto Atto attuativo,  sono
quelle di seguito elencate: 
  a)  collaborare  con  il  Ministero  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti per  la  predisposizione  delle  procedure  di  accesso  ai
suddetti incentivi; 
  b) fornire assistenza tecnica al Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti ed ai beneficiari; 
  c) realizzare la gestione operativa del provvedimento  in  oggetto,
ivi comprese tutte le  attivita'  di  informatizzazione/archiviazione
dei dati, istruttoria, verifica, analisi  e  comunicazione  operativa
con i beneficiari, seguendo le indicazioni  fornite  dalla  Direzione
generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita'; 
  d) fornire assistenza tecnica al Ministero delle  infrastrutture  e
dei trasporti nella fase di chiusura delle attivita' relative a  tali
incentivi; 
  e) monitorare l'andamento dei provvedimenti e svolgere le  relative
attivita' di controllo, sulla base  delle  specifiche  fornite  dalla
Direzione generale competente. 
  3. Gli oneri derivanti dall'accordo di servizio previsto dal  comma
1 sono a carico delle risorse di cui all'art. 1, nel  limite  massimo
del due per cento delle risorse destinate all'intervento  di  cui  al
presente decreto e sono definiti in base ad uno specifico  preventivo
che tenga conto, per  il  personale  impiegato,  delle  giornate/uomo
impegnate  e  delle  relative  tariffe  applicabili,  per   i   costi
direttamente imputabili all'esecuzione delle attivita',  della  spesa
da sostenere, per le componenti di costo indiretto, della percentuale
riconoscibile e, per gli eventuali  costi  per  viaggi  e  trasferte,
delle spese preventivabili. Gli oneri effettivamente risultanti  sono
riconosciuti  previa  presentazione  ed  approvazione   di   apposita
rendicontazione redatta secondo le specifiche contenute  nell'Accordo
di servizio medesimo in conformita' al sopracitato preventivo. 
  4. Il Ministero, in quanto amministrazione titolare  dell'interesse
primario, esercita  le  funzioni  di  iniziativa,  di  vigilanza,  di
controllo e decisorie in ordine alle attivita' espletate dal soggetto
gestore. A tal riguardo il  predetto  soggetto  assicura  la  massima
collaborazione, tempestivita', diligenza e serieta'  nell'adempimento
delle richieste, degli ordini e delle  sollecitazioni  del  Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  sulle  attivita'  tecniche  e
istruttorie relative alle procedure di cui e' responsabile.