Art. 4 
 
 
         Attivita' istruttoria ed erogazione dei contributi 
 
  1. Qualora in esito  all'istruttoria  di  ammissibilita',  emergano
vizi che possano determinare  l'inammissibilita'  della  domanda,  ai
sensi del presente decreto e  della  normativa  vigente,  l'attivita'
formativa non potra' essere avviata fino al completamento della  fase
procedimentale prevista dall'art. 10-bis della legge 7  agosto  1990,
n. 241. Qualora  l'attivita'  formativa  venga  avviata  prima  della
chiusura della suddetta fase procedimentale,  le  giornate  formative
svolte anticipatamente non saranno ritenute ammissibili ai  fini  del
contributo. Resta fermo che, anche in caso di ammissibilita',  non e'
riconosciuto in favore dell'impresa l'importo del preventivo di spesa
formulato, che verra' considerato quale massimale, ma,  ai  fini  del
riconoscimento del contributo, si procedera' alla verifica dei  costi
rendicontati e del mantenimento in  capo  all'impresa  dei  requisiti
previsti. 
  2. L'erogazione del contributo per le iniziative formative avverra'
al termine della realizzazione del  progetto  formativo,  che  dovra'
essere completato entro il termine perentorio  del  20  luglio  2020.
Entro e non  oltre  quarantacinque  giorni  dal  termine  di  ciascun
progetto formativo dovra' essere inviata in via telematica  specifica
rendicontazione dei costi sostenuti secondo il preventivo  presentato
all'atto  della  domanda,  risultanti  da  fatture  quietanziate   in
originale o copia conforme. 
  Le modalita' di invio  della  rendicontazione  dei  costi  e  della
presentazione dei documenti saranno pubblicate sul sito del Ministero
delle infrastrutture e  dei  trasporti  nella  sezione  Autotrasporto
merci - Documentazione - Autotrasporto  contributi  ed  incentivi.  A
tale documentazione  deve  essere  allegata  una  relazione  di  fine
attivita' debitamente  sottoscritta  dall'impresa,  dal  consorzio  o
dalla cooperativa, dalla quale si evinca  la  corrispondenza  con  il
piano formativo presentato e con i costi preventivati ovvero i motivi
della mancata corrispondenza. La documentazione contabile  dovra',  a
pena di inammissibilita', essere certificata da  un  revisore  legale
indipendente e iscritto nell'apposito registro dei revisori legali di
cui  al  decreto  legislativo  n.  39/2012  e  successive  modifiche,
integrazioni e norme  attuative.  Il  relativo  costo  potra'  essere
rendicontato tra i costi per i servizi di consulenza di cui  all'art.
3, comma 5, lettera d), punto 7 ma non concorrera' a  determinare  le
soglie previste dall'art. 3, comma 4 del presente decreto. 
  All'atto della rendicontazione dovranno, inoltre, essere  allegati,
i seguenti documenti: 
  a) elenco dei partecipanti con, in caso di dipendenti  ed  addetti,
indicazione  del  contratto  di  lavoro  applicato.  Nel  caso  delle
strutture societarie di cui all'art. 3, comma 1, lettera  b),  andra'
allegato l'elenco completo delle  aziende  partecipanti  al  progetto
formativo, con relativo codice partita IVA e numero di iscrizione  al
Registro  elettronico  nazionale  delle  imprese  che  esercitano  la
professione di autotrasportatore su  strada  (ovvero  all'Albo  degli
autotrasportatori di cose per conto  di  terzi  per  le  imprese  che
esercitano la professione  di  autotrasportatore  esclusivamente  con
veicoli di massa complessiva a pieno carico fino a  1,5  tonnellate),
e, per ciascuna di esse, il numero di singoli partecipanti e, in caso
di dipendenti ed addetti, il relativo contratto di lavoro applicato; 
  b) dettaglio dei costi per singole voci; 
  c) documentazione comprovante l'eventuale  presenza  di  lavoratori
svantaggiati o disabili; 
  d) documentazione comprovante l'eventuale caratteristica di piccola
o media impresa; 
  e)  registri  di  presenza  firmati  dai  partecipanti  e  vidimati
dall'ente attuatore contenenti, a  pena  di  non  riconoscimento  dei
costi rendicontati per la relativa  lezione,  nome,  cognome,  codice
fiscale,   codice   INPS   e    qualifica    (autista,    funzionario
amministrativo, socio, amministratore, etc.) di ogni discente che  ha
preso parte alla lezione; 
  f) tracciati della formazione svolta in modalita' e-learning; 
  g) dichiarazione del docente/tutor o  responsabile  del  corso  (in
caso di  FAD),  resa  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la veridicita'  delle
informazioni riportate nei registri di  presenza  e/o  nei  tracciati
della   formazione   svolta   in   modalita'   e-learning   di    cui
rispettivamente ai punti e) ed f); 
  h) dichiarazione dell'ente di formazione, resa ai sensi del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  attestante
il possesso di competenze da parte dei docenti rispetto alle  materie
oggetto del corso; 
  i) dichiarazione, resa ai sensi del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445,  con  la  quale  l'impresa  di
autotrasporto conferma che i dipendenti o i titolari dell'impresa  di
autotrasporto hanno regolarmente partecipato al progetto formativo; 
  j) coordinate bancarie dell'impresa. 
  3. Qualora in sede di istruttoria della rendicontazione,  l'importo
complessivo dei costi preventivati o anche uno solo dei parametri  di
cui all'art. 3, comma 4 del presente decreto venga superato, il piano
dei costi  verra'  riparametrato  d'ufficio  sulla  base  dei  limiti
massimi prefissati. Qualora, invece, dovesse risultare la mancanza di
uno o piu' documenti  giustificativi  delle  attivita'  o  dei  costi
sostenuti, i soggetti che hanno presentato la rendicontazione saranno
invitati, per una sola volta, ad integrare la documentazione entro il
termine perentorio di quindici giorni. Decorso tale termine di tempo,
l'istruttoria verra' conclusa sulla base  della  sola  documentazione
valida disponibile. 
  4. La Commissione istituita ai sensi  dell'art.  5,  comma  2,  del
citato decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  83  del  2009,
procede, entro il 29 novembre 2019, alla verifica  dei  requisiti  di
ammissibilita' e comunica ai richiedenti, tramite  posta  elettronica
certificata, l'eventuale esclusione. Contestualmente la Commissione e
il soggetto gestore «Rete autostrade mediterranee per  la  logistica,
le infrastrutture ed i trasporti Societa'  per  azioni»  procederanno
alla pubblicazione sul sito del Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti, nella  sezione  Autotrasporto  merci  →  Documentazione  →
Autotrasporto Contributi ed Incentivi  e  sul  sito  www.ramspa.it  →
nella sezione Incentivi → Formazione professionale dell'elenco  delle
domande  presentate  ai  sensi   del   presente   decreto,   completo
dell'indicazione delle rispettive somme di  spesa  preventivate,  con
l'indicazione dell'avanzamento delle fasi procedimentali; tale elenco
verra' aggiornato periodicamente secondo l'evoluzione  delle  singole
fasi procedimentali previste dall'art. 10-bis della  legge  7  agosto
1990, n. 241. Scaduto il termine per la  presentazione  di  tutte  le
rendicontazioni, la Commissione, valutati  gli  esiti  dell'attivita'
istruttoria sulle rendicontazioni presentate, redige  l'elenco  delle
imprese ammesse al contributo medesimo e lo comunica  alla  Direzione
generale per il trasporto stradale  e  per  l'intermodalita',  per  i
conseguenti adempimenti. 
  5. L'importo erogato alle imprese beneficiarie dei  contributi  per
la formazione avverra',  in  ogni  caso,  nei  limiti  delle  risorse
richiamate all'art. 1, comma 1. Nel caso in  cui,  al  termine  delle
attivita' istruttorie, l'entita' delle risorse finanziarie non  fosse
sufficiente a soddisfare interamente le istanze giudicate ammissibili
per la formazione, al fine di garantire il predetto limite di  spesa,
il  contributo   da   erogarsi   alle   imprese   richiedenti   sara'
proporzionalmente ridotto.