Art. 5 Verifiche, controlli e revoca dai contributi. 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Direzione generale per il trasporto stradale e per l'intermodalita' - si riserva la facolta' di verificare il corretto svolgimento dei corsi di formazione, sia durante la loro effettuazione che al termine, anche attraverso l'eventuale verifica delle registrazioni delle apparecchiature tachigrafiche del personale viaggiante in formazione, nonche' di controllare l'esatto adempimento degli impegni connessi con i costi sostenuti per l'iniziativa. 2. La Commissione istituita ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 83 del 2009 provvede ad escludere la domanda dell'impresa in caso di: a) accertamento di irregolarita' o violazioni della vigente normativa o di quanto previsto dal presente decreto; b) mancata effettuazione del corso nella data e/o nella sede indicata nel calendario, come eventualmente modificato ai sensi dell'art. 3, comma 5, lettera e); c) mancata effettuazione dell'eventuale corso di formazione a distanza secondo le modalita' indicate in sede di domanda; d) dichiarazione di presenza o frequenza ai corsi non corrispondente al vero ovvero mancata partecipazione degli iscritti ai medesimi corsi. 3. Nel caso in cui il contributo fosse gia' erogato, l'impresa sara' tenuta alla restituzione degli importi corrisposti e dei relativi interessi, ferma restando la denuncia all'Autorita' giudiziaria per i reati eventualmente configurabili. Il presente decreto, vistato e registrato dai competenti organi di controllo ai sensi di legge, entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 luglio 2019 Il Ministro: Toninelli Registrato alla Corte dei conti il 5 agosto 2019 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 3068