IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Visto l'art. 1, comma 1, lettera c) del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 6 giugno 2019, n. 231 che destina 5.000.000 di euro all'incentivazione di interventi a favore della formazione professionale nel settore dell'autotrasporto; Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, registrato dalla Corte dei conti in data 5 agosto 2019, come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394, registrato dalla Corte dei conti in data 12 settembre 2019, recante contributi per iniziative di formazione professionale nel settore dell'autotrasporto per l'annualita' 2019; Considerata la sopravvenuta impossibilita' di avvalersi dell'indispensabile supporto tecnico del soggetto precedentemente incaricato della implementazione del sistema per la gestione informatica delle domande e degli adeguamenti evolutivi della piattaforma medesima finalizzata alla gestione della misura di cui al presente decreto; Rilevato, di conseguenza, che la presentazione delle domande di ammissione ai benefici non puo' piu' avvenire on-line e che anche la gestione dell'attivita' istruttoria deve adeguarsi a tale circostanza; Considerato, altresi', che quanto sopra suggerisce di procedere alla revisione dei termini temporali fissati dal decreto ministeriale n. 337 del 2019 come integrato dal decreto ministeriale 27 agosto 2019, n. 394 e di prevedere idonee modalita' di trasmissione delle istanze operative e di gestione dell'attivita' istruttoria al fine dell'adeguamento al mutato stato dei fatti; Decreta: Art. 1 Ridefinizione dei termini 1. Il termine del 16 dicembre 2019 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 quale data di inizio dell'attivita' formativa e' sostituito con il termine del 18 marzo 2020. 2. Il termine del 3 giugno 2020 di cui all'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale termine di ultimazione dell'attivita' formativa e' sostituito con il termine del 31 luglio 2020. 3. Il termine del 4 novembre 2019 di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data a partire dalla quale e' possibile presentare la domanda di ammissione ai contributi e' sostituito con la data di pubblicazione del presente decreto. 4. Il termine del 10 dicembre 2019 quale termine finale di presentazione delle domande medesime, di cui all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337 e' sostituito con il termine del 13 dicembre 2019. 5. Con riferimento all'art. 3, comma 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, la disposizione normativa avente ad oggetto la pubblicazione sul sito dell'Amministrazione delle modalita' tecniche specifiche per la trasmissione delle domande e' abrogata. 6. Il termine del 29 novembre 2019 di cui all'art. 4, comma 4 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, quale data entro la quale operare la verifica dei requisiti di ammissibilita' delle domande da parte della Commissione ministeriale e' sostituito con il termine dell'11 marzo 2020. 7. Il termine di quarantacinque giorni decorrenti dalla conclusione di ciascun progetto formativo, disposto dall'art. 4, comma 2 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 22 luglio 2019, n. 337, cosi' come modificato dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 27 agosto 2019, n. 394, e' sostituito dalla data del 16 settembre 2020, quale termine ultimo entro cui inviare specifica rendicontazione dei costi sostenuti, secondo le modalita' descritte all'art. 2, comma 3 del presente decreto.