Art. 10 Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 51 del 28 marzo 2018 e' inserito il seguente: «Art. 9-bis (Determinazione del contributo). - 1. Per gli edifici di cui al precedente art. 9, comma 3, il contributo e' pari al 100 per cento del costo degli interventi sulle strutture, per il ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne nei casi di interventi su unita' immobiliari costituenti abitazione principale o attivita' produttiva in esercizio al momento degli eventi sismici degli anni 1997, 1998 e 2009. 2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato sulla base del confronto tra il costo dell'intervento e il costo convenzionale individuato secondo i parametri indicati nei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 2, in relazione al livello operativo attribuito agli edifici interessati ed e' riconosciuto entro il limite del 100% del convenzionale nei casi di abitazione principale o ad attivita' produttiva in esercizio al momento del sisma, mentre in tutti gli altri casi il contributo e' riconosciuto nel limite del 65% del convenzionale. 3. Sono fatti salvi i progetti gia' presentati, ai sensi del decreto-legge n. 189/2016»