Art. 10 
 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 51 del 28 marzo 2018 
 
  1. Dopo l'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 51
del 28 marzo 2018 e' inserito il seguente: 
  «Art. 9-bis (Determinazione del contributo). - 1. Per  gli  edifici
di cui al precedente art. 9, comma 3, il contributo e'  pari  al  100
per  cento  del  costo  degli  interventi  sulle  strutture,  per  il
ripristino degli elementi architettonici esterni e delle parti comuni
dell'intero edificio. Sono incluse le finiture interne  nei  casi  di
interventi su unita' immobiliari costituenti abitazione principale  o
attivita' produttiva in esercizio al  momento  degli  eventi  sismici
degli anni 1997, 1998 e 2009. 
  2. Il contributo di cui al comma 1 e' determinato  sulla  base  del
confronto tra il  costo  dell'intervento  e  il  costo  convenzionale
individuato secondo i parametri indicati  nei  provvedimenti  di  cui
all'art. 2, comma 2, in relazione  al  livello  operativo  attribuito
agli edifici interessati ed e' riconosciuto entro il limite del  100%
del convenzionale nei casi di abitazione principale  o  ad  attivita'
produttiva in esercizio al momento del sisma,  mentre  in  tutti  gli
altri casi il contributo e'  riconosciuto  nel  limite  del  65%  del
convenzionale. 
  3. Sono fatti salvi  i  progetti  gia'  presentati,  ai  sensi  del
decreto-legge n. 189/2016»