Art. 12 
 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 
 
  1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  63
del 6 settembre 2018, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
    «1. In applicazione dell'art. 1, comma 5,  del  decreto-legge  n.
189 del 2016, i presidenti  delle  regioni  -  vice  commissari  sono
delegati   per   l'adozione   delle    determinazioni    in    ordine
all'approvazione dei  progetti  e  per  l'emissione  dei  decreti  di
concessione dei contributi in relazione  agli  interventi  ricompresi
nei piani e programmi approvati  con  le  ordinanze  del  commissario
straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno  2017,  n.
33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre  2017,  n.  38  dell'8
settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018  e  n.  56  del  10  maggio
2018.» 
  2. il comma 2 e' cosi' modificato: 
    «2. I provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni -  vice
commissari a norma del  comma  1  sono  immediatamente  trasmessi  al
Commissario straordinario con allegata la documentazione  completa  a
supporto delle determinazioni assunte. 
  I  presidenti  delle  regioni -  vice   commissari,   con   cadenza
semestrale trasmettono  il  quadro  di  attuazione  aggiornato  delle
ordinanze e  di  ogni  singolo  intervento  ricompreso  nei  piani  e
programmi di cui al comma 1. 
  Le economie derivanti dai ribassi d'asta, previa autorizzazione del
Commissario straordinario, possono essere utilizzate  per  finanziare
anche eventuali varianti in corso  d'opera  senza  maggiori  oneri  a
carico dello stesso, ed in  mancanza,  dette  somme  rientrano  nella
disponibilita'  del   commissario   straordinario   con   conseguente
rimodulazione del quadro economico dell'intervento.»