Art. 12 Modifiche all'ordinanza n. 63 del 6 settembre 2018 1. All'art. 4 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 63 del 6 settembre 2018, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. In applicazione dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, i presidenti delle regioni - vice commissari sono delegati per l'adozione delle determinazioni in ordine all'approvazione dei progetti e per l'emissione dei decreti di concessione dei contributi in relazione agli interventi ricompresi nei piani e programmi approvati con le ordinanze del commissario straordinario n. 23 del 5 maggio 2017, n. 32 del 21 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 37 dell'8 settembre 2017, n. 38 dell'8 settembre 2017, n. 48 del 10 gennaio 2018 e n. 56 del 10 maggio 2018.» 2. il comma 2 e' cosi' modificato: «2. I provvedimenti adottati dai presidenti delle regioni - vice commissari a norma del comma 1 sono immediatamente trasmessi al Commissario straordinario con allegata la documentazione completa a supporto delle determinazioni assunte. I presidenti delle regioni - vice commissari, con cadenza semestrale trasmettono il quadro di attuazione aggiornato delle ordinanze e di ogni singolo intervento ricompreso nei piani e programmi di cui al comma 1. Le economie derivanti dai ribassi d'asta, previa autorizzazione del Commissario straordinario, possono essere utilizzate per finanziare anche eventuali varianti in corso d'opera senza maggiori oneri a carico dello stesso, ed in mancanza, dette somme rientrano nella disponibilita' del commissario straordinario con conseguente rimodulazione del quadro economico dell'intervento.»