Art. 13 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 
 
  1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  68
del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole: «e in relazione  ai  quali
sia stato  accertato  un  livello  operativo  superiore  a  L0»  sono
sostituite dalle seguenti: «e per i quali non  si  possa  intervenire
con  interventi  di  rafforzamento  locale  ai  fini  del  ripristino
dell'agibilita'». 
  2.  Al  comma  6  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono  apportate  le  modifiche
che seguono: 
    a) al secondo periodo sono infine aggiunte le parole che seguono:
«ovvero, laddove l'impresa era ubicata in un immobile con piu' unita'
immobiliari,  alla  rinuncia  alle  opere  di  finitura   conseguenti
all'intervento   di   rafforzamento   locale,   di   ripristino   con
miglioramento sismico o di demolizione  e  ricostruzione  dell'unita'
danneggiata o distrutta»; 
    b) dopo il secondo periodo e'  infine  aggiunto  il  periodo  che
segue: «Qualora il manufatto originario sia di proprieta' di soggetto
diverso rispetto a quello beneficiario del  contributo  di  cui  alla
presente ordinanza, ferma restando  l'ipotesi  di  cui  al  comma  4,
l'alienazione  da  parte   dello   stesso   proprietario   a   favore
dell'impresa e la conseguente  rinuncia  ai  diritti  edificatori  da
parte   della   stessa    impresa    costituisce    condizione    per
l'ammissibilita' della domanda di cui all'art. 3.» 
  3. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  68
del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) al comma 2, le parole «aree ad essa contigue» sono  sostituite
dalle parole «altra area di proprieta'»; 
    b) al comma 5, le parole «ricavabile dai costi parametrici  della
tabella  6  dell'allegato  2  dell'ordinanza  n.  13  del  2017,  con
riferimento al livello operativo L1»  sono  sostituite  dalle  parole
«pari a 300 euro al mq». Sono infine soppresse  le  parole  «,  senza
l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima»; 
  4.  All'art.   3,   comma   3,   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono  apportate  le  modifiche
che seguono: 
    a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: 
      «d) dichiarazione con la quale  il  soggetto  beneficiario  del
contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del
contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo  per  la
ricostruzione o il ripristino degli impianti originari  di  cui  alla
lettera a) del  comma  2  ovvero  revoca  la  domanda  di  contributo
eventualmente gia' presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017;» 
    b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: 
      «d-bis) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario  del
contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari
in caso di  accoglimento  della  domanda,  nonche'  dichiarazione  di
rinuncia ai diritti edificatori da parte del soggetto  avente  titolo
ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva  la  propria  attivita'  in
edificio con piu' unita' immobiliari, rinuncia alle opere di finitura
conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con
miglioramento sismico o di demolizione  e  ricostruzione  dell'unita'
danneggiata o distrutta da  parte  dell'impresa  beneficiaria  o  del
proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria».