Art. 13 Modifiche all'ordinanza n. 68 del 5 ottobre 2018 1. All'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018, al comma 1, le parole: «e in relazione ai quali sia stato accertato un livello operativo superiore a L0» sono sostituite dalle seguenti: «e per i quali non si possa intervenire con interventi di rafforzamento locale ai fini del ripristino dell'agibilita'». 2. Al comma 6 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono: a) al secondo periodo sono infine aggiunte le parole che seguono: «ovvero, laddove l'impresa era ubicata in un immobile con piu' unita' immobiliari, alla rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unita' danneggiata o distrutta»; b) dopo il secondo periodo e' infine aggiunto il periodo che segue: «Qualora il manufatto originario sia di proprieta' di soggetto diverso rispetto a quello beneficiario del contributo di cui alla presente ordinanza, ferma restando l'ipotesi di cui al comma 4, l'alienazione da parte dello stesso proprietario a favore dell'impresa e la conseguente rinuncia ai diritti edificatori da parte della stessa impresa costituisce condizione per l'ammissibilita' della domanda di cui all'art. 3.» 3. All'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono: a) al comma 2, le parole «aree ad essa contigue» sono sostituite dalle parole «altra area di proprieta'»; b) al comma 5, le parole «ricavabile dai costi parametrici della tabella 6 dell'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 2017, con riferimento al livello operativo L1» sono sostituite dalle parole «pari a 300 euro al mq». Sono infine soppresse le parole «, senza l'applicazione delle maggiorazioni previste dall'ordinanza medesima»; 4. All'art. 3, comma 3, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 68 del 5 ottobre 2018 sono apportate le modifiche che seguono: a) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) dichiarazione con la quale il soggetto beneficiario del contributo o il proprietario se diverso dall'impresa beneficiaria del contributo rinuncia espressamente a richiedere il contributo per la ricostruzione o il ripristino degli impianti originari di cui alla lettera a) del comma 2 ovvero revoca la domanda di contributo eventualmente gia' presentata a norma dell'ordinanza n. 13 del 2017;» b) dopo la lettera d) e' inserita la seguente: «d-bis) dichiarazione di impegno del soggetto beneficiario del contributo a demolire e rimuovere le macerie degli impianti originari in caso di accoglimento della domanda, nonche' dichiarazione di rinuncia ai diritti edificatori da parte del soggetto avente titolo ovvero nel caso in cui l'impresa svolgeva la propria attivita' in edificio con piu' unita' immobiliari, rinuncia alle opere di finitura conseguenti all'intervento di rafforzamento locale, di ripristino con miglioramento sismico o di demolizione e ricostruzione dell'unita' danneggiata o distrutta da parte dell'impresa beneficiaria o del proprietario, se diverso dall'impresa beneficiaria».