Art. 14 Disciplina in materia di errata identificazione delle unita' strutturali 1. Nel caso in cui durante l'elaborazione del progetto ovvero nella fase istruttoria del procedimento di attribuzione del livello operativo ovvero ancora nella fase istruttoria del procedimento di concessione del contributo per la ricostruzione o la riparazione dell'edificio danneggiato, emerga un'errata identificazione delle unita' strutturali rappresentate nel perimetro dell'edificio indicato nella scheda AeDES, il professionista puo' presentare all'USR, con perizia asseverata corredata da idonea documentazione tecnica e fotografica, una proposta che individui, il numero di unita' strutturali che compongono il perimetro medesimo. 2. Il professionista, puo' presentare la proposta e la perizia di cui al comma 1 contestualmente: alla richiesta di valutazione preventiva del livello operativo, secondo quanto indicato rispettivamente dall'art. 6-bis dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19 e dall'art. 6-bis dell'ordinanza del commissario straordinario del 9 gennaio 2017, n. 13; alla verifica dello stato di danno e alla determinazione del livello operativo con le modalita' di cui al comma 4, dell'art. 2 dell'ordinanza del Commissario straordinario del 7 aprile 2017, n. 19; alla documentazione da allegare alla domanda di contributo di cui all'art. 6 del decreto-legge del 17 ottobre 2016, n. 189 con le modalita' stabilite dalle ordinanze del Commissario straordinario del 14 dicembre 2016, n. 8, del 9 gennaio 2017, n. 13 e del 7 aprile 2017, n. 19. 3. Nelle ipotesi di cui al comma 1, l'ufficio speciale previa validazione della proposta, procede all'esame istruttorio di competenza per ciascun edificio, fatta salva la riconducibilita' dell'intervento alle fattispecie di cui agli articoli 15 e 16 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017.