Art. 16 Disciplina in materia di concorso di risorse 1. Nel caso di interventi di ripristino con miglioramento o adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni e degli edifici adibiti ad abitazioni o ad attivita' produttive danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art. 5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la progettazione degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di cui alle vigenti norme tecniche per le costruzioni in zona sismica e di eventuali ulteriori risorse finanziarie aggiuntive e' effettuata unitariamente. 2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita' di cui all' art. 8, comma 3, lettera b), dell'ordinanza n. 13 del 2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b), dell'ordinanza n. 19 del 2017, puo' prevedere l'esecuzione di opere aggiuntive oltre il miglioramento sismico, adeguamento sismico o demolizione e ricostruzione, diverse da quelle specifiche attinenti la ricostruzione post sisma 2016. Esso puo' prevedere l'esecuzione di opere finalizzate ad aumenti di cubatura, realizzazione di piani seminterrati, sopraelevazioni, ampliamenti, migliorie, opere di finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo le disposizioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 19/2017. 3. Ai fini della determinazione del contributo e della sua liquidazione, vanno determinate le percentuali di incidenza delle opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti e le opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la ricostruzione post sisma. Le contabilita' e le relative fatturazioni sono separate e non possono riguardare le medesime lavorazioni. 4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione di uno o piu' edifici esistenti, indipendentemente dall'utilizzo di risorse economiche e finanziarie aggiuntive da quelle previste per la ricostruzione privata, il nuovo progetto puo' prevedere l'esecuzione di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti per numero di unita' strutturali, sagoma, purche' conforme con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti e con gli atti di programmazione del comune territorialmente competente, previa autorizzazione del comune e degli organi competenti. Nel caso di adeguamento di edifici esistenti e' consentito l'aumento delle unita' strutturali. 5. Nell'ipotesi di cui al precedente comma, per calcolo del contributo concedibile si applica quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19. 6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche nel caso di progetti unitari relativi ad unita' immobiliari ricomprese all'interno di unita' strutturali o edifici facenti parte di aggregati edilizi o interventi unitari come disciplinati agli articoli 15 e 15-bis e 16 dell'ordinanza n. 19 del 2017, nonche' dall'art. 11 del decreto-legge n. 189/2016 convertito con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, e successive modificazioni ed integrazioni. 7. Resta ferma l'applicazione per i contributi alle imprese dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017.