Art. 16 
 
 
            Disciplina in materia di concorso di risorse 
 
  1. Nel  caso  di  interventi  di  ripristino  con  miglioramento  o
adeguamento sismico o di demolizione e ricostruzione delle abitazioni
e degli edifici adibiti  ad  abitazioni  o  ad  attivita'  produttive
danneggiati o distrutti che presentano danni gravi ai sensi dell'art.
5, comma 1, lettera a), punto 2, del decreto-legge, la  progettazione
degli interventi di miglioramento o adeguamento sismico di  cui  alle
vigenti norme tecniche per  le  costruzioni  in  zona  sismica  e  di
eventuali ulteriori  risorse  finanziarie  aggiuntive  e'  effettuata
unitariamente. 
  2. Il progetto unitario di cui al comma 1, redatto con le modalita'
di cui all' art. 8, comma 3, lettera b),  dell'ordinanza  n.  13  del
2017 ed all'art. 9, comma 4, lettera b),  dell'ordinanza  n.  19  del
2017, puo'  prevedere  l'esecuzione  di  opere  aggiuntive  oltre  il
miglioramento  sismico,   adeguamento   sismico   o   demolizione   e
ricostruzione,   diverse   da   quelle   specifiche   attinenti    la
ricostruzione post sisma 2016. Esso puo'  prevedere  l'esecuzione  di
opere finalizzate ad aumenti  di  cubatura,  realizzazione  di  piani
seminterrati,  sopraelevazioni,  ampliamenti,  migliorie,  opere   di
finitura. Resta impregiudicato che il contributo va calcolato secondo
le disposizioni dell'art. 6 dell'ordinanza n. 19/2017. 
  3.  Ai  fini  della  determinazione  del  contributo  e  della  sua
liquidazione, vanno determinate le  percentuali  di  incidenza  delle
opere comuni (es. strutture) afferenti i diversi finanziamenti  e  le
opere, distinguibili, ammissibili e non ammissibili la  ricostruzione
post sisma. Le contabilita' e le relative fatturazioni sono  separate
e non possono riguardare le medesime lavorazioni. 
  4. In tutti i casi di demolizione e ricostruzione  di  uno  o  piu'
edifici  esistenti,  indipendentemente   dall'utilizzo   di   risorse
economiche  e  finanziarie  aggiuntive  da  quelle  previste  per  la
ricostruzione privata, il nuovo progetto puo' prevedere  l'esecuzione
di organismi edilizi del tutto o in parte diversi da quelli esistenti
per numero di unita' strutturali, sagoma, purche'  conforme  con  gli
strumenti  urbanistici  ed  edilizi  vigenti  e  con  gli   atti   di
programmazione  del  comune   territorialmente   competente,   previa
autorizzazione del comune e degli  organi  competenti.  Nel  caso  di
adeguamento di edifici esistenti e' consentito l'aumento delle unita'
strutturali. 
  5. Nell'ipotesi  di  cui  al  precedente  comma,  per  calcolo  del
contributo  concedibile  si  applica  quanto  previsto  dall'art.   3
dell'ordinanza 13 e art. 6 ordinanza 19. 
  6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti  si  applicano  anche
nel  caso  di  progetti  unitari  relativi  ad   unita'   immobiliari
ricomprese all'interno di unita' strutturali o edifici facenti  parte
di aggregati edilizi o  interventi  unitari  come  disciplinati  agli
articoli 15 e 15-bis e 16 dell'ordinanza  n.  19  del  2017,  nonche'
dall'art.  11  del   decreto-legge   n.   189/2016   convertito   con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,  n.  229,  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
  7.  Resta  ferma  l'applicazione  per  i  contributi  alle  imprese
dell'art. 22 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9
gennaio 2017.