Art. 17 
 
 
                          Norme transitorie 
 
  Le disposizioni della presente ordinanza si applicano a  tutti  gli
interventi di ricostruzione privata per i quali, alla data della  sua
approvazione, non sia stato presentato lo stato finale dei  lavori  e
con riferimento alle varianti di  cui  agli  articoli  2  e  7  della
presente ordinanza, fatte salve quelle gia' presentate.