Art. 2 Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 1. All'art. 2 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: «6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 30% rispetto al contributo inizialmente concesso. 7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20% dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2 comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.» 2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e' inserito infine il seguente: «8. Per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici di proprieta' mista trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 21 dell'ordinanza del commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 5 dell'ordinanza del commissario straordinario 1º agosto 2018, n. 61». 3. All'art. 7, comma 4, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, ultimo periodo, dopo le parole «mediante produzione di fatture» sono aggiunte le parole «per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e». 4. All'allegato 1, dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del 14 dicembre 2016, punto 3, e' aggiunto «i costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.»