Art. 2 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 
 
  1. All'art. 2 dell'ordinanza del commissario straordinario n. 8 del
14 dicembre 2016, dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti: 
    «6. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono  essere  ammesse
varianti che si rendessero  necessarie,  nel  limite  del  contributo
concedibile, se compatibili con  la  vigente  disciplina  sismica  ed
urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del  30%
rispetto al contributo inizialmente concesso. 
  7. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto
approvato, necessarie durante  l'esecuzione  dei  lavori,  anche  con
l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione
di  un  nuovo  titolo  edilizio  e  comunque  nel  limite   del   20%
dell'importo dei lavori,  fermo  restando  il  rispetto  delle  norme
sismiche e delle percentuali previste  dall'art.  2  comma  4,  della
presente ordinanza, nel limite del contributo concesso.» 
  2. All'art. 2 dell'ordinanza n. 8 del 14 dicembre 2016 e'  inserito
infine il seguente: 
    «8. Per gli interventi immediati di riparazione  e  rafforzamento
locale  su  edifici  di  proprieta'  mista  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'art.  21  dell'ordinanza  del  commissario
straordinario 7 aprile 2017, n. 19 e di cui all'art. 5 dell'ordinanza
del commissario straordinario 1º agosto 2018, n. 61». 
  3.  All'art.   7,   comma   4,   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 8 del 14 dicembre  2016,  ultimo  periodo,  dopo  le
parole «mediante produzione di fatture» sono aggiunte le parole  «per
le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza e». 
  4. All'allegato 1, dell'ordinanza del commissario straordinario  n.
8 del 14 dicembre 2016, punto 3, e'  aggiunto  «i  costi  parametrici
sono incrementati nelle ipotesi di  cui  all'art.  3  della  presente
ordinanza.»