Art. 3 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 
 
  1. Dopo il comma 2, dell'art.  5,  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono aggiunti i seguenti: 
    «2-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non  trova
applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c).  In
tale caso la domanda  va  presentata  entro  sei  mesi  dall'avvenuta
consegna, certificata dal comune, della struttura realizzata ai sensi
dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 408 del 15 novembre 2016.