Art. 3 Modifiche all'ordinanza n. 9 del 14 dicembre 2016 1. Dopo il comma 2, dell'art. 5, dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 9 del 14 dicembre 2016 sono aggiunti i seguenti: «2-bis. Il termine di cui al primo periodo del comma 2 non trova applicazione nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, lettera c). In tale caso la domanda va presentata entro sei mesi dall'avvenuta consegna, certificata dal comune, della struttura realizzata ai sensi dell'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016.