Art. 5 Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 1. Al comma 1 dell'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «nonche' le misure di compensazione dei danni a scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attivita' economiche» sono sostituite dalle seguenti: «nonche' le misure di compensazione dei danni ad impianti, scorte, beni mobili strumentali e prodotti di attivita' economiche»; 2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 1 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 e' inserito il seguente: «2-quinquies. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese proprietarie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano le disposizioni di cui al successivo art. 19.». 3. All'art. 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: a) al comma 2 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, al fine di ristabilire l'effettiva ripresa dell'attivita' produttiva;» b) al comma 4 dopo le parole «Il nesso causale tra i danni subiti dagli immobili,» sono aggiunte le seguenti: «dagli impianti,»; c) al comma 7 sono soppresse le parole «o se le unita' produttive sono localizzate nella loro totalita' in immobile avente tipologia costruttiva assimilabile a quella degli edifici residenziali o direzionali,». d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: «7-bis. Nel caso di imprese agricole trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 17 dell'ordinanza del Commissario straordinario 7 aprile 2017, n. 19». e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: «8-bis. Gli interventi di cui alla lettera a-bis) del secondo comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per la determinazione dei costi ammissibili si fa riferimento alle disposizioni di cui al successivo art. 5. Per la disciplina delle modalita' di erogazione del contributo si applicano le disposizioni del successivo art. 17.». 4. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettera b)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei casi di cui all'art. 2, comma 2, lettere a-bis) e b)». 5. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;». 6. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo il primo alinea e' inserito il seguente: «- domanda per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma 2;». 7. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-bis)»; 8. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «le attrezzature ed infrastrutture» sono aggiunte le seguenti: «nonche' di impianti». 9. Al comma 1 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: «a-bis) agli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili;». Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 dopo le parole «nei casi di cui alle lettere» sono aggiunte le seguenti: «a-bis)». 10. Al comma 2 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),» sono aggiunte le seguenti: «nonche' per gli interventi di ripristino degli impianti di cui all'art. 2, comma 2, lettera a-bis),». 11. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo le parole «beni mobili strumentali» sono aggiunte le seguenti: «ed impianti». 12. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 2 della tabella 7 e' cosi' modificato: «2. Per gli interventi in edifici per i quali e' previsto un intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali o regionali, o che presentano particolari complessita' impiantistiche per gli aspetti energetici o particolari finiture e impianti, il costo convenzionale puo' essere aumentato del 30% previa verifica dell'ufficio speciale.» 13. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, il punto 5 della tabella 7 e' soppresso. 14. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017, al punto 4, il secondo capoverso e' sostituito dal seguente «Il costo parametrico e' incrementato del 10% per edifici sottoposti a vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004».