Art. 5 
 
 
          Modifiche all'ordinanza n. 13 del 9 gennaio 2017 
 
  1.  Al  comma  1  dell'art.  1   dell'ordinanza   del   Commissario
straordinario n. 13 del 9 gennaio 2017 le parole «nonche'  le  misure
di compensazione dei  danni  a  scorte,  beni  mobili  strumentali  e
prodotti di attivita' economiche»  sono  sostituite  dalle  seguenti:
«nonche' le misure di compensazione dei danni  ad  impianti,  scorte,
beni mobili strumentali e prodotti di attivita' economiche»; 
  2. Dopo il comma 2-quater dell'art. 1 dell'ordinanza n.  13  del  9
gennaio 2017 e' inserito il seguente: 
    «2-quinquies. Possono beneficiare dei contributi anche le imprese
proprietarie  di  impianti  di  produzione  di   energia   da   fonti
rinnovabili danneggiati dal sisma. Si applicano  le  disposizioni  di
cui al successivo art. 19.». 
  3. All'art.  2  dell'ordinanza  n.  13  del  9  gennaio  2017  sono
apportate le seguenti modifiche ed integrazioni: 
    a) al comma 2 dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
      «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione  di  energia
da fonti rinnovabili, al  fine  di  ristabilire  l'effettiva  ripresa
dell'attivita' produttiva;» 
    b) al comma 4 dopo le parole «Il nesso causale tra i danni subiti
dagli immobili,» sono aggiunte le seguenti: «dagli impianti,»; 
    c) al comma 7 sono soppresse le parole «o se le unita' produttive
sono localizzate nella loro totalita' in  immobile  avente  tipologia
costruttiva  assimilabile  a  quella  degli  edifici  residenziali  o
direzionali,». 
    d) dopo il comma 7 e' inserito il seguente: 
      «7-bis. Nel caso di imprese agricole  trovano  applicazione  le
disposizioni  di  cui  all'art.  17  dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario 7 aprile 2017, n. 19». 
    e) dopo il comma 8 e' inserito il seguente: 
      «8-bis. Gli interventi di cui alla lettera a-bis)  del  secondo
comma del presente articolo devono essere realizzati in sito. Per  la
determinazione  dei  costi  ammissibili  si   fa   riferimento   alle
disposizioni di cui al successivo art. 5.  Per  la  disciplina  delle
modalita' di erogazione del contributo si applicano  le  disposizioni
del successivo art. 17.». 
  4. Al comma 1 dell'art. 5 dell'ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017
le parole «Nei casi di cui all'art. 2,  comma  2,  lettera  b)»  sono
sostituite dalle seguenti: «Nei casi di  cui  all'art.  2,  comma  2,
lettere a-bis) e b)». 
  5. Al comma 2 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis) il ripristino degli impianti di produzione di energia  da
fonti rinnovabili;». 
  6. Al comma 3 dell'art. 7 dell'ordinanza n. 13 del 9  gennaio  2017
dopo il primo alinea e' inserito il seguente: 
    «- domanda per gli impianti di produzione  di  energia  da  fonti
rinnovabili, di cui alla lettera a-bis) del comma 2;». 
  7. Al comma 1 dell'art. 10 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio  2017
dopo le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettere» sono aggiunte le
seguenti: «a-bis)»; 
  8. Alla lettera a) del comma 1 dell'art. 10  dell'ordinanza  n.  13
del 9 gennaio 2017 dopo le parole «le attrezzature ed infrastrutture»
sono aggiunte le seguenti: «nonche' di impianti». 
  9. Al comma 1 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio  2017
dopo la lettera a) e' inserita la seguente: 
    «a-bis)  agli  impianti  di  produzione  di  energia   da   fonti
rinnovabili;». 
  Al comma 2 dell'art. 12 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017
dopo le parole «nei casi  di  cui  alle  lettere»  sono  aggiunte  le
seguenti: «a-bis)». 
  10. Al comma 2 dell'art. 14 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo
le parole «di cui all'art. 2, comma 2, lettera b),» sono aggiunte  le
seguenti: «nonche' per gli interventi di ripristino degli impianti di
cui all'art. 2, comma 2, lettera a-bis),». 
  11. Al comma 1 dell'art. 17 dell'ordinanza n. 13 del 9 gennaio dopo
le parole «beni mobili strumentali» sono aggiunte  le  seguenti:  «ed
impianti». 
  12. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017,  il
punto 2 della tabella 7 e' cosi' modificato: 
    «2. Per gli interventi in edifici per  i  quali  e'  previsto  un
intervento di efficientamento energetico a seguito di norme nazionali
o regionali, o che presentano particolari complessita' impiantistiche
per gli aspetti energetici o  particolari  finiture  e  impianti,  il
costo convenzionale puo' essere aumentato  del  30%  previa  verifica
dell'ufficio speciale.» 
  13. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017,  il
punto 5 della tabella 7 e' soppresso. 
  14. All'allegato 2 dell'ordinanza n. 13  del  9  gennaio  2017,  al
punto 4, il secondo capoverso e' sostituito dal  seguente  «Il  costo
parametrico e' incrementato del 10% per edifici sottoposti a  vincolo
paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del  decreto  legislativo  n.
42/2004».