Art. 7 
 
 
           Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 
 
  1. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 19 del 7  aprile  2017  e'  infine  aggiunto:  «tale
disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli  strumenti
di  pianificazione  urbanistica  classificati  di  interesse  storico
architettonico e soggetti  a  restauro  e  risanamento  conservativo,
anche con livello  operativo  L4,  fermo  restando  il  rispetto  dei
livelli minimi ivi previsti;». 
  2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: 
    «9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono  essere  ammesse
varianti che si rendessero  necessarie,  nel  limite  del  contributo
concedibile, se compatibili con  la  vigente  disciplina  sismica  ed
urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del  15%
rispetto al contributo inizialmente concesso. 
  10.  Non  sono  considerate  varianti  le  modifiche  apportate  al
progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche
con  l'introduzione  di  nuovi  prezzi,  tali   da   non   richiedere
l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite  del
20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle  norme
sismiche e delle percentuali previste dall'art.  2,  comma  4,  della
presente ordinanza, nel limite del contributo concesso». 
  3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), e' aggiunta la
seguente: 
    «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore  di  condominio  o
del presidente del consorzio incaricato di presentare la  domanda  di
contributo,  nonche'  eventuale  delibera  indicante  la  percentuale
pattuita ai sensi e per gli  effetti  dell'art.  8,  comma  l,  della
presente ordinanza.» 
  4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) e'  sostituita  come
segue:  «d)  dichiarazioni  autocertificative   con   le   quali   il
professionista incaricato della progettazione e della  direzione  dei
lavori, nonche' l'amministratore di condominio o  il  presidente  del
consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo,
attestino di non avere avuto  negli  ultimi  tre  anni  rapporti  non
episodici,  quali  quelli   di   legale   rappresentante,   titolare,
amministratore, socio, direttore tecnico,  dipendente,  collaboratore
coordinato e continuativo o consulente, con  le  imprese  invitate  a
partecipare alla selezione per l'affidamento  dei  lavori  e  con  le
eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese  incaricate
delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove  di  laboratorio
sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio,  di  parentela,  di
affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli
effetti dell'art. 1 della  legge  20  maggio  2016,  n.  76,  con  il
titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.». 
  5. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
      «1. I lavori di  ripristino  con  miglioramento  sismico  o  di
ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi  dalla  data  di
concessione del contributo di cui all'art. 12, comma  5  ed  ultimati
entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.» 
    b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: 
      «5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati  entro  i
termini di cui ai commi 1 e 2, il vice commissario competente procede
alla revoca del contributo  concesso  previa  diffida  ad  adempiere,
rivolta ai  soggetti  beneficiari  dei  contributi,  entro  ulteriori
sessanta  giorni.  In  caso  di  ulteriore   inadempienza   il   vice
commissario  decreta  la  decadenza  e  chiede  la  restituzione  del
contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.» 
  6. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: 
    a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza»  sono  inserite
le  parole:  «,  nonche'  all'amministratore  di  condominio   o   al
presidente  del  consorzio  che  hanno  presentato  la   domanda   di
contributo,». 
    b) al comma 2, lettera c) il secondo capoverso e' soppresso. 
  7. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario  n.  19
del 7 aprile 2017 il comma 7 e' sostituito dal seguente: 
    «7. Sono esclusi dall'applicazione delle  maggiorazioni  e  degli
incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i
quali  non  sia  necessaria  la  costituzione   del   consorzio   fra
proprietari.». 
  8. Dopo l'art. 15 dell'ordinanza del Commissario  straordinario  n.
19 del 7 aprile 2017 e' inserito il seguente: 
    «Art. 15-bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari).  -  1.
Al di fuori dei  casi  di  cui  all'art.  15,  e  ferme  restando  le
disposizioni di cui  ai  commi  3  e  4  dello  stesso  articolo,  e'
possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due
o  piu'  edifici  danneggiati,  contigui  e/o   strutturalmente   e/o
funzionalmente interconnessi con l'applicazione delle maggiorazioni e
gli incrementi di contributo previsti dallo stesso art. 15 ridotte al
50 per cento. Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di
cui all'art. 11, comma 9 del decreto-legge. 
  2. L'unitarieta' dell'intervento viene garantita dalla redazione di
un  unico  progetto  per  tutti  gli   edifici   e   dall'affidamento
dell'esecuzione  dei  lavori   ad   un'unica   impresa   appaltatrice
selezionata con le  modalita'  indicate  all'art.  12,  comma  4-bis,
lettera a). 
  3. I costi di  eventuali  demolizioni  di  unita'  strutturali  con
livelli  operativi  inferiori   a   L4   sono   inclusi   nel   costo
dell'intervento. 
  4. Per gli interventi unitari ricadenti nei centri  storici  e  nei
nuclei urbani e rurali e' in ogni caso applicabile  la  maggiorazione
di cui alla tabella 7 lettera d).». 
  9.  All'art.  16,  comma  3,  ultimo  periodo  dell'ordinanza   del
Commissario straordinario n. 19 del 7  aprile  2017  dopo  la  parola
«commi» e' aggiunto il numero «1». 
  10. Al comma 5 dell'art. 21 il primo periodo e' soppresso. 
  11. Alla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 2º cpv e' infine  aggiunto:
«Resta fermo quanto previsto per gli edifici  ricompresi  nell'ambito
di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
9 febbraio  2011  direttiva  "Valutazione  del  rischio  sismico  del
patrimonio culturale con  riferimento  alle  Norme  tecniche  per  le
costruzioni di cui al decreto del Ministero  delle  infrastrutture  e
dei trasporti del 14 gennaio  2008";  tale  disposizione  si  applica
anche  agli  edifici  vincolati  dagli  strumenti  di  pianificazione
urbanistica  classificati  di  interesse  storico  architettonico   e
soggetti a restauro e risanamento  conservativo,  anche  con  livello
operativo L4.». 
  12. Alla tabella 7 dell'allegato 1 dell'ordinanza  del  Commissario
straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 1º cpv  sono  soppresse  le
parole: «con strutture in muratura, in cemento armato in  opera,»,  e
la lettera a) e' sostituita come segue: 
    «a) del 40% per edifici  dichiarati  di  interesse  culturale  ai
sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004 e
successive  modificazioni  ed  integrazioni,  del  20%  per   edifici
vincolati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004  e
del 10% per  edifici  sottoposti  al  vincolo  paesaggistico  di  cui
all'art. 136 e 142 del decreto legislativo  n.  42/2004.  I  suddetti
incrementi si applicano agli interventi su edifici  classificati  con
qualsiasi  livello  operativo,  inclusi  quelli  di   demolizione   e
ricostruzione.»