Art. 7 Modifiche all'ordinanza n. 19 del 7 aprile 2017 1. All'art. 3, comma 1, lettera c) dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e' infine aggiunto: «tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4, fermo restando il rispetto dei livelli minimi ivi previsti;». 2. All'art. 5 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 i commi 9 e 10 sono sostituiti dai seguenti: «9. Nel corso dell'esecuzione dei lavori possono essere ammesse varianti che si rendessero necessarie, nel limite del contributo concedibile, se compatibili con la vigente disciplina sismica ed urbanistica. Le varianti in aumento sono ammesse, nel limite del 15% rispetto al contributo inizialmente concesso. 10. Non sono considerate varianti le modifiche apportate al progetto approvato, necessarie durante l'esecuzione dei lavori, anche con l'introduzione di nuovi prezzi, tali da non richiedere l'acquisizione di un nuovo titolo edilizio e comunque nel limite del 20 % dell'importo dei lavori, fermo restando il rispetto delle norme sismiche e delle percentuali previste dall'art. 2, comma 4, della presente ordinanza, nel limite del contributo concesso». 3. All'art. 9 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, dopo la lettera g), e' aggiunta la seguente: «g-bis) delibera di nomina dell'amministratore di condominio o del presidente del consorzio incaricato di presentare la domanda di contributo, nonche' eventuale delibera indicante la percentuale pattuita ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, comma l, della presente ordinanza.» 4. All'art. 12 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al comma 4-bis, la lettera d) e' sostituita come segue: «d) dichiarazioni autocertificative con le quali il professionista incaricato della progettazione e della direzione dei lavori, nonche' l'amministratore di condominio o il presidente del consorzio incaricati della presentazione della domanda di contributo, attestino di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici, quali quelli di legale rappresentante, titolare, amministratore, socio, direttore tecnico, dipendente, collaboratore coordinato e continuativo o consulente, con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori e con le eventuali imprese subappaltatrici, nonche' con le imprese incaricate delle indagini preliminari geognostiche e/o le prove di laboratorio sui materiali, ne' di avere rapporti di coniugio, di parentela, di affinita' ovvero rapporti giuridicamente rilevanti ai sensi e per gli effetti dell'art. 1 della legge 20 maggio 2016, n. 76, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nelle stesse.». 5. All'art. 13 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I lavori di ripristino con miglioramento sismico o di ricostruzione, devono essere iniziati entro tre mesi dalla data di concessione del contributo di cui all'art. 12, comma 5 ed ultimati entro ventiquattro mesi dalla data di inizio dei medesimi.» b) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Qualora i lavori non vengano iniziati ed ultimati entro i termini di cui ai commi 1 e 2, il vice commissario competente procede alla revoca del contributo concesso previa diffida ad adempiere, rivolta ai soggetti beneficiari dei contributi, entro ulteriori sessanta giorni. In caso di ulteriore inadempienza il vice commissario decreta la decadenza e chiede la restituzione del contributo erogato, maggiorato degli interessi maturati.» 6. All'art. 14 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, sono apportate le modifiche che seguono: a) al comma l, dopo le parole: «per la sicurezza» sono inserite le parole: «, nonche' all'amministratore di condominio o al presidente del consorzio che hanno presentato la domanda di contributo,». b) al comma 2, lettera c) il secondo capoverso e' soppresso. 7. All'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Sono esclusi dall'applicazione delle maggiorazioni e degli incrementi previsti dal presente articolo gli aggregati edilizi per i quali non sia necessaria la costituzione del consorzio fra proprietari.». 8. Dopo l'art. 15 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 e' inserito il seguente: «Art. 15-bis (Disciplina di ulteriori interventi unitari). - 1. Al di fuori dei casi di cui all'art. 15, e ferme restando le disposizioni di cui ai commi 3 e 4 dello stesso articolo, e' possibile prevedere la realizzazione di un intervento unitario di due o piu' edifici danneggiati, contigui e/o strutturalmente e/o funzionalmente interconnessi con l'applicazione delle maggiorazioni e gli incrementi di contributo previsti dallo stesso art. 15 ridotte al 50 per cento. Anche in questa ipotesi si applicano le disposizioni di cui all'art. 11, comma 9 del decreto-legge. 2. L'unitarieta' dell'intervento viene garantita dalla redazione di un unico progetto per tutti gli edifici e dall'affidamento dell'esecuzione dei lavori ad un'unica impresa appaltatrice selezionata con le modalita' indicate all'art. 12, comma 4-bis, lettera a). 3. I costi di eventuali demolizioni di unita' strutturali con livelli operativi inferiori a L4 sono inclusi nel costo dell'intervento. 4. Per gli interventi unitari ricadenti nei centri storici e nei nuclei urbani e rurali e' in ogni caso applicabile la maggiorazione di cui alla tabella 7 lettera d).». 9. All'art. 16, comma 3, ultimo periodo dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017 dopo la parola «commi» e' aggiunto il numero «1». 10. Al comma 5 dell'art. 21 il primo periodo e' soppresso. 11. Alla tabella 5 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 2º cpv e' infine aggiunto: «Resta fermo quanto previsto per gli edifici ricompresi nell'ambito di applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 febbraio 2011 direttiva "Valutazione del rischio sismico del patrimonio culturale con riferimento alle Norme tecniche per le costruzioni di cui al decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 14 gennaio 2008"; tale disposizione si applica anche agli edifici vincolati dagli strumenti di pianificazione urbanistica classificati di interesse storico architettonico e soggetti a restauro e risanamento conservativo, anche con livello operativo L4.». 12. Alla tabella 7 dell'allegato 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 19 del 7 aprile 2017, al 1º cpv sono soppresse le parole: «con strutture in muratura, in cemento armato in opera,», e la lettera a) e' sostituita come segue: «a) del 40% per edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 del decreto legislativo n. 42/2004 e successive modificazioni ed integrazioni, del 20% per edifici vincolati ai sensi dell'art. 45 del decreto legislativo n. 42/2004 e del 10% per edifici sottoposti al vincolo paesaggistico di cui all'art. 136 e 142 del decreto legislativo n. 42/2004. I suddetti incrementi si applicano agli interventi su edifici classificati con qualsiasi livello operativo, inclusi quelli di demolizione e ricostruzione.»