Art. 8 
 
 
         Modifiche all'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 
 
  1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 43
del 15 dicembre 2017 e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Modalita' di riconoscimento contributi relativi alla
spesa per l'accatastamento ed  alla  spesa  per  la  redazione  e  la
presentazione dell'Attestato  di  prestazioni  energetiche,  relativa
agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n.  14  del
16 gennaio 2017 e successive modificazioni  ed  integrazioni).  -  1.
Entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, i comuni  e
le province, proprietarie degli  immobili  oggetto  degli  interventi
disciplinati dall'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017,  provvedono  a
trasmettere  al  Commissario  straordinario  del  Governo  tutta   la
documentazione afferente l'attivita' per l'accatastamento  e  per  la
redazione  e   la   presentazione   dell'Attestato   di   prestazioni
energetiche relativi  agli  interventi  disciplinati  dalla  medesima
ordinanza n. 14/2017. 
  2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: 
    a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure  di
affidamento di contratti pubblici; 
    b) bando di gara/lettera di invito; 
    c) disciplinare di gara; 
    d) contratto; 
    e) provvedimento di aggiudicazione; 
    f) atti inerenti l'esecuzione dell'attivita'; 
    g) certificato  di  regolare  esecuzione  ovvero  certificato  di
verifica di conformita'; 
    h) copia in formato digitale dell'accatastamento e dell'Attestato
di prestazioni energetiche. 
  3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di  cui
al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: 
    a) la riferibilita' delle attivita' agli interventi  disciplinati
dall'ordinanza  commissariale   n.   14   del   2017   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi,  dell'utilizzo
del prezzario unico del cratere del centro Italia  in  vigore,  o  la
valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art.
32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della  Repubblica  del  5
ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo; 
    c)  l'osservanza,   nell'affidamento   degli   incarichi,   delle
disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50,
recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni
ed integrazioni, e negli  articoli  30  e  34  del  decreto-legge  n.
189/2016. 
  4.  Il  Commissario  straordinario  adotta  il   provvedimento   di
riconoscimento   del   contributo    entro    i    limiti    previsti
dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016,  a  valere
sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3,
del decreto-legge n. 189 del 2016. 
  5. Nessun contributo verra'  riconosciuto  in  caso  di  violazione
delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. 
  6. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento  di  cui  al
comma 4, il  Commissario  straordinario  provvede  alla  liquidazione
dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla
contabilita' dei comuni e delle province. 
  7. Relativamente alle  attivita'  per  l'accatastamento  e  per  la
redazione  e   la   presentazione   dell'Attestato   di   prestazioni
energetiche poste in essere e in attuazione delle previsioni  di  cui
all'art. 3, comma 10,  dell'ordinanza  commissariale  n.  14  del  16
gennaio 2017, i  comuni  o  le  province  provvedono  ad  inviare  al
Commissario straordinario la documentazione prevista  dal  precedente
comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione. 
  8. La stazione appaltante provvede a  rendicontare  al  Commissario
straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse  trasferite,
ai sensi della presente disposizione,  trasmettendo,  entro  quindici
giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la  documentazione  ad
esso relativa.