Art. 8 Modifiche all'ordinanza n. 43 del 15 dicembre 2017 1. Dopo l'art. 1 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 43 del 15 dicembre 2017 e' inserito il seguente: «Art. 1-bis (Modalita' di riconoscimento contributi relativi alla spesa per l'accatastamento ed alla spesa per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche, relativa agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017 e successive modificazioni ed integrazioni). - 1. Entro sessanta giorni dall'ultimazione delle prestazioni, i comuni e le province, proprietarie degli immobili oggetto degli interventi disciplinati dall'ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, provvedono a trasmettere al Commissario straordinario del Governo tutta la documentazione afferente l'attivita' per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche relativi agli interventi disciplinati dalla medesima ordinanza n. 14/2017. 2. La documentazione di cui al precedente comma 1 consiste in: a) determina a contrarre prodromica all'avvio delle procedure di affidamento di contratti pubblici; b) bando di gara/lettera di invito; c) disciplinare di gara; d) contratto; e) provvedimento di aggiudicazione; f) atti inerenti l'esecuzione dell'attivita'; g) certificato di regolare esecuzione ovvero certificato di verifica di conformita'; h) copia in formato digitale dell'accatastamento e dell'Attestato di prestazioni energetiche. 3. Entro trenta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al precedente comma, il Commissario straordinario verifica: a) la riferibilita' delle attivita' agli interventi disciplinati dall'ordinanza commissariale n. 14 del 2017 e successive modificazioni ed integrazioni; b) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, dell'utilizzo del prezzario unico del cratere del centro Italia in vigore, o la valutazione dei prezzi secondo il procedimento disciplinato dall'art. 32, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 5 ottobre 2010, n. 207 in mancanza dello specifico prezzo; c) l'osservanza, nell'affidamento degli incarichi, delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante il «Codice dei contratti pubblici» e successive modificazioni ed integrazioni, e negli articoli 30 e 34 del decreto-legge n. 189/2016. 4. Il Commissario straordinario adotta il provvedimento di riconoscimento del contributo entro i limiti previsti dall'applicazione del decreto ministeriale 17 giugno 2016, a valere sulle risorse della contabilita' speciale di cui all'art. 4, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016. 5. Nessun contributo verra' riconosciuto in caso di violazione delle disposizioni di cui alla lettera c) del precedente comma 3. 6. Entro trenta giorni dall'adozione del provvedimento di cui al comma 4, il Commissario straordinario provvede alla liquidazione dell'intero importo del contributo concesso, mediante accredito sulla contabilita' dei comuni e delle province. 7. Relativamente alle attivita' per l'accatastamento e per la redazione e la presentazione dell'Attestato di prestazioni energetiche poste in essere e in attuazione delle previsioni di cui all'art. 3, comma 10, dell'ordinanza commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, i comuni o le province provvedono ad inviare al Commissario straordinario la documentazione prevista dal precedente comma 2 e copia conforme all'originale del contratto di donazione. 8. La stazione appaltante provvede a rendicontare al Commissario straordinario i pagamenti effettuati mediante le risorse trasferite, ai sensi della presente disposizione, trasmettendo, entro quindici giorni dall'effettuazione del pagamento, tutta la documentazione ad esso relativa.