Art. 3 
 
Affidamento   degli   incarichi   relativi   ai   servizi   attinenti
  all'architettura e all'ingegneria e gli altri servizi  tecnici  per
  interventi di importo dei lavori non superiore  a  euro  600.000,00
  per gli interventi che intendono attuare direttamente le diocesi 
 
  1. Le diocesi, nella persona dell'Ordinario diocesano, in relazione
agli  interventi,  di  importo  dei  lavori  non  superiore  a   euro
600.000,00 che intendono attuare direttamente: 
    a) individuano, secondo la propria organizzazione,  un  soggetto,
dotato  di  specifici  requisiti,  a  cui  affidare   l'incarico   di
responsabile del procedimento, che per  lo  svolgimento  dei  compiti
assegnati si potra' avvalere di collaboratori tecnici, amministrativi
e legali, per il rispetto delle norme della presente ordinanza e  del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed  integrazioni
anche con le modalita' previste dal comma 2 del presente articolo.  I
requisiti del responsabile del procedimento saranno  individuati  dal
Commissario   straordinario   entro   quarantacinque   giorni   dalla
pubblicazione della  presente  ordinanza  attraverso  apposite  linee
guida, cosi' come il modello organizzato di cui le diocesi si possono
dotare; 
    b) provvedono ad affidare gli  incarichi  dei  servizi  attinenti
all'architettura  e  all'ingegneria  e  gli  altri  servizi   tecnici
finalizzati alla progettazione esecutiva  delle  opere  e  alla  loro
successiva realizzazione. 
  2. Per  l'affidamento  dei  servizi  attinenti  all'architettura  e
all'ingegneria e gli altri servizi tecnici che la stazione appaltante
ritenga indispensabili ai fini dell'intervento, si  fa  ricorso  alla
procedura semplificata  di  seguito  riportata  e  nel  rispetto  dei
principi di rotazione, di non discriminazione, di  trasparenza  e  di
concorrenza. La progettazione deve  corrispondere  ai  livelli  e  ai
contenuti degli appalti nel settore dei beni culturali (art. 147 Capo
III, Titolo VI del decreto legislativo n. 50/2016 - Capo I del Titolo
III,  decreto  ministeriale  n.  154/2017);   si   precisa   che   la
contabilita' delle lavorazioni dovra' essere  effettuata  secondo  le
previsioni del decreto legislativo  n.  50/2016  e  decreto-legge  n.
49/2019. La selezione dei professionisti  iscritti  all'art.  34  del
decreto-legge n. 189/2016 e successive modificazioni ed integrazioni,
avviene: 
    a) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di  cui  al
presente articolo inferiore  a  euro  40.000,00  tramite  affidamento
diretto; 
    b) per affidamenti di importo complessivo dei servizi di  cui  al
presente articolo pari o superiore euro 40.000,00 e fino alle  soglie
di cui all'art. 35 del decreto legislativo n.  50/2016  e  successive
modificazioni ed integrazioni, mediante procedura  negoziata  con  la
valutazione di almeno cinque operatori economici,  individuati  sulla
base di indagini di  mercato,  e  nel  rispetto  di  un  criterio  di
rotazione degli inviti; 
  Le offerte sono valutate dal responsabile  del  procedimento  sulla
base dell'elemento prezzo in termini di ribasso percentuale applicato
all'importo massimo delle spese tecniche relative di cui al  presente
articolo  determinato  secondo  i  criteri  e  nei  limiti   previsti
dall'ordinanza n. 12/2017 e successive modificazioni ed integrazioni.
Dopo aver determinato il valore medio di  tutti  i  ribassi  offerti,
l'affidamento verra' riconosciuto all'operatore che ha presentato  il
ribasso in difetto, piu' vicino al valore medio. In caso  di  parita'
di ribasso, si applichera' il criterio dell'estrazione. 
  La selezione dei professionisti, sopra le soglie di cui all'art. 35
del decreto legislativo n.  50/2016  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  avviene  mediante  procedura  prevista   dal   decreto
legislativo n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni. 
  Gli incarichi professionali devono essere  conferiti  nel  rispetto
dei requisiti della  normativa  vigente,  con  specifico  riferimento
all'individuazione  di  un  unico  soggetto,  anche  in  associazione
temporanea o raggruppamento nel quale sia presente un  professionista
con i requisiti previsti per i lavori di restauro e manutenzione  dei
beni immobili sottoposti a  tutela  ai  sensi  del  Codice  dei  beni
culturali e per i lavori su superfici decorate di beni architettonici
e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico
ed  etnoantropologico  e  per  beni  culturali  mobili  di  interesse
archivistico e librario. 
  3. Le diocesi possono prevedere nella medesima lettera di invito  o
bando oltre all'affidamento  dell'incarico  di  progettazione,  quale
opzione di estensione dell'incarico, l'affidamento degli incarichi di
direzione dei lavori e/o di coordinamento in materia di salute  e  di
sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo  nonche'  gli  incarichi
che  la  stazione   appaltante   ritenga   indispensabili   ai   fini
dell'intervento. 
  Gli importi a base di gara di tali affidamenti si sommano a  quello
relativo alla progettazione ai fini della determinazione delle soglie
di cui  al  comma  2,  lettere  a)  e  b)  all'art.  35  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016,  n.  50  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. In ogni caso, gli incarichi di direzione dei  lavori  e
di coordinamento della  sicurezza  in  fase  esecutiva,  di  collaudo
nonche'  gli   incarichi   che   la   stazione   appaltante   ritenga
indispensabili ai fini dell'intervento possono essere  affidati  solo
dopo  l'approvazione  del  progetto  e  l'ammissione   a   contributo
dell'intervento da parte del Vice Commissario. 
  4. In ogni caso, nel bando o nella lettera di invito sono  previsti
un termine non superiore a trenta giorni per  la  formulazione  delle
offerte e l'obbligo per il  progettista  di  consegnare  il  progetto
esecutivo entro un termine stabilito  dalla  stazione  appaltante  in
misura non superiore a centoventi giorni. 
  Il termine complessivo per la progettazione e' sospeso per tutto il
tempo necessario per l'esame del progetto da parte  della  Conferenza
regionale, ai sensi dell'art. 16, commi 4 e 5, del decreto-legge. 
  5. Con atto dell'Ordinario diocesano, con apposita  motivazione  si
possono stabilire termini massimi  superiori  a  quelli  indicati  al
precedente comma 4, e comunque non superiori ad  ulteriori  cinquanta
giorni avuto riguardo alla natura  ed  entita'  degli  interventi  da
eseguire, dandone comunicazione al Vice Commissario.