IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE di concerto con IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO e IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 luglio 2014, n. 142 recante il «Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli uffici di diretta collaborazione»; Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 ottobre 1998 relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE del Consiglio; Vista la direttiva 2003/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 2003, che modifica la direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante attuazione della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Vista la direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; Vista la direttiva 2009/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE del Consiglio per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; Visto il decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE» e in particolare: a) l'art. 24, recante la disciplina dei meccanismi di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili entrati in esercizio dopo il 31 dicembre 2012; b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti; c) l'art. 38 che disciplina i criteri di sostenibilita' per i biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di energia elettrica, termica o per il raffrescamento ai fini dell'ottenimento degli incentivi; d) l'art. 39 recante disposizioni inerenti la verifica del rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, recante «Attuazione della direttiva 2009/30/CE, che modifica la direttiva 98/70/CE, per quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel e gasolio, nonche' l'introduzione di un meccanismo inteso a controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per quanto concerne le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi adibite alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55, che prevede che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali siano stabilite: a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti previsto all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, nonche' le relative procedure di adesione; b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66; c) le disposizioni che gli operatori ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui al comma 4 del citato art. 7-quater; Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 2012, recante «Sistema nazionale di certificazione per biocarburanti e bioliquidi», che stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6 del decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 55; Vista la direttiva (UE) 2015/652 del Consiglio europeo del 20 aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; Vista la direttiva (UE) 2015/1513 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili; Visto il decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi di calcolo e gli obblighi di comunicazione ai sensi della direttiva 98/70/CE relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel e della direttiva (UE) 2015/1513 che modifica la direttiva 98/70/CE, relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e la direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili»; Visto il decreto ministeriale 2 marzo 2018, recante «Promozione dell'uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti»; Considerata l'esigenza di modificare il decreto ministeriale 23 gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle disposizioni del decreto legislativo 21 marzo 2017, n. 51, sia con riferimento ai biocarburanti che ai bioliquidi; Vista la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 riguardante l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001- supplemento ordinario n. 30, recante «Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa»; Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; Vista la direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive; Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93; Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01 del 19 giugno 2010, sui sistemi volontari e i valori standard da utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti; Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/02 sull'attuazione pratica del regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti; Vista la decisione della Commissione europea 2010/335/CE relativa alle linee direttrici per il calcolo degli stock di carbonio nel suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE; Vista la decisione della Commissione europea C(2011) 36 del 12 gennaio 2011 relativa ad alcuni tipi di informazioni sui biocarburanti e i bioliquidi che gli operatori economici devono presentare agli Stati membri; Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante «Norme in materia ambientale»; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 2009 recante «Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento in conformita' al regolamento (CE) n. 765/2008»; Visto il decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico consultivo dei biocarburanti»; Visto il decreto ministeriale del 10 ottobre 2014, recante «Aggiornamento condizioni, criteri e modalita' di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»; Visto il decreto interministeriale n. 5046 del 26 febbraio 2016 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue di cui all'art. 113 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonche' per la produzione e l'utilizzazione agronomica del digestato di cui all'art. 52, comma 2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge 7 agosto 2012, n. 134»; Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 recante «Valutazione della conformita': requisiti per organismi che certificano prodotti, processi e servizi»; Vista la norma tecnica UNI/TS 11429:2011 recante «Qualificazione degli operatori economici della filiera di produzione di biocarburanti e bioliquidi»; Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante «Linee guida per la qualificazione degli operatori economici (organizzazioni) della filiera di produzione del biometano ai fini della tracciabilita' e del bilancio di massa»; Vista la norma tecnica ISO/IEC 17011:2017 recante «Valutazione della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che accreditano organismi di valutazione della conformita'»; Visto il regolamento tecnico (di seguito RT-31) adottato dall'Organismo nazionale di accreditamento, che stabilisce la qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la metodologia basata sulla valutazione del rischio per stabilire il campione minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione; Decreta: Art. 1 Finalita' del decreto 1. Al fine di accertare la sostenibilita' dei biocarburanti e bioliquidi, il presente decreto stabilisce: a) le modalita' di funzionamento del Sistema nazionale di certificazione della sostenibilita' dei biocarburanti e dei bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso; b) le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l); c) le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all'art. 12.