IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
              E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                             IL MINISTRO 
                      DELLO SVILUPPO ECONOMICO 
 
                                  e 
 
                IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE 
                       ALIMENTARI E FORESTALI 
 
  Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero
dell'ambiente e ne ha definito le funzioni; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 17 luglio 2006,  n.  233,  recante  «Conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006,  n.  181,
recante  disposizioni  urgenti   in   materia   di   riordino   delle
attribuzioni della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  e  dei
Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle  disposizioni
in  materia  di  funzioni  e  organizzazione  della  Presidenza   del
Consiglio dei ministri e dei Ministeri»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» ed in particolare gli articoli da 35 a 40
relativi  alle   attribuzioni   e   all'ordinamento   del   Ministero
dell'ambiente della tutela del territorio e del mare; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  10
luglio 2014, n. 142 recante il  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e  degli
uffici di diretta collaborazione»; 
  Vista la direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del  Consiglio
del 13 ottobre 1998  relativa  alla  qualita'  della  benzina  e  del
combustibile diesel e recante modificazione della direttiva 93/12/CEE
del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2003/17/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 3 marzo  2003,  che  modifica  la  direttiva  98/70/CE
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel; 
  Visto decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66, recante  attuazione
della direttiva 2003/17/CE relativa alla qualita' della benzina e del
combustibile diesel; 
  Vista  la  direttiva  2009/28/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia
da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle
direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE; 
  Vista  la  direttiva  2009/30/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 23 aprile 2009, che modifica la direttiva 98/70/CE per
quanto riguarda le specifiche relative a benzina, combustibile diesel
e  gasolio  nonche'  l'introduzione  di  un   meccanismo   inteso   a
controllare e ridurre le emissioni di gas a effetto  serra,  modifica
la  direttiva  1999/32/CE  del  Consiglio  per  quanto  concerne   le
specifiche relative al combustibile  utilizzato  dalle  navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE; 
  Visto  il  decreto  legislativo  3  marzo  2011,  n.  28,   recante
«Attuazione della  direttiva  2009/28/CE  sulla  promozione  dell'uso
dell'energia da fonti  rinnovabili,  recante  modifica  e  successiva
abrogazione  delle  direttive   2001/77/CE   e   2003/30/CE»   e   in
particolare: 
    a)  l'art.  24,  recante  la   disciplina   dei   meccanismi   di
incentivazione della produzione  di  energia  elettrica  da  impianti
alimentati da fonti rinnovabili  entrati  in  esercizio  dopo  il  31
dicembre 2012; 
    b) l'art. 33, recante disposizioni in materia di biocarburanti; 
    c) l'art. 38 che disciplina i criteri  di  sostenibilita'  per  i
biocarburanti e i bioliquidi utilizzati per la produzione di  energia
elettrica, termica o per il raffrescamento ai  fini  dell'ottenimento
degli incentivi; 
    d) l'art.  39  recante  disposizioni  inerenti  la  verifica  del
rispetto dei criteri di sostenibilita' dei biocarburanti; 
  Visto  il  decreto  legislativo  31  marzo  2011,  n.  55,  recante
«Attuazione della direttiva 2009/30/CE,  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, per quanto  riguarda  le  specifiche  relative  a  benzina,
combustibile  diesel  e  gasolio,  nonche'   l'introduzione   di   un
meccanismo inteso a controllare e  ridurre  le  emissioni  di  gas  a
effetto serra, modifica la direttiva 1999/32/CE per  quanto  concerne
le specifiche relative al combustibile utilizzato dalle navi  adibite
alla navigazione interna e abroga la direttiva 93/12/CEE»; 
  Visto in particolare l'art. 2, comma 6 del decreto  legislativo  31
marzo  2011,  n.  55,  che  prevede  che  con  decreto  del  Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del  Ministro
dello sviluppo economico e  del  Ministro  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali siano stabilite: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'  dei   biocarburanti   previsto
all'art. 7-quater, comma 1 del decreto legislativo 21 marzo 2005,  n.
66, nonche' le relative procedure di adesione; 
    b) le procedure per la verifica degli obblighi di informazione di
cui all'art. 7-quater, comma 5 del decreto legislativo 21 marzo 2005,
n. 66; 
    c) le disposizioni  che  gli  operatori  ed  i  fornitori  devono
rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio di massa  di  cui
al comma 4 del citato art. 7-quater; 
  Visto il decreto ministeriale 23  gennaio  2012,  recante  «Sistema
nazionale di certificazione  per  biocarburanti  e  bioliquidi»,  che
stabilisce quanto previsto dal suddetto art. 2, comma 6  del  decreto
legislativo 31 marzo 2011, n. 55; 
  Vista la direttiva (UE)  2015/652  del  Consiglio  europeo  del  20
aprile 2015, che stabilisce i metodi di calcolo  e  gli  obblighi  di
comunicazione  ai  sensi  della  direttiva  98/70/CE  del  Parlamento
europeo e del Consiglio relativa alla qualita' della  benzina  e  del
combustibile diesel; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/1513  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 9 settembre 2015, che modifica la  direttiva  98/70/CE,
relativa alla qualita' della benzina e del combustibile diesel, e  la
direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti
rinnovabili; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  marzo  2017,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2015/652 che stabilisce i metodi  di
calcolo e gli obblighi di  comunicazione  ai  sensi  della  direttiva
98/70/CE relativa alla qualita'  della  benzina  e  del  combustibile
diesel e della direttiva (UE) 2015/1513  che  modifica  la  direttiva
98/70/CE, relativa alla qualita' della  benzina  e  del  combustibile
diesel,  e  la  direttiva  2009/28/CE,  sulla   promozione   dell'uso
dell'energia da fonti rinnovabili»; 
  Visto il decreto ministeriale 2  marzo  2018,  recante  «Promozione
dell'uso del biometano  e  degli  altri  biocarburanti  avanzati  nel
settore dei trasporti»; 
  Considerata l'esigenza di modificare  il  decreto  ministeriale  23
gennaio 2012 al fine di adeguarne i contenuti alle  disposizioni  del
decreto legislativo 21 marzo 2017, n.  51,  sia  con  riferimento  ai
biocarburanti che ai bioliquidi; 
  Vista la  Convenzione  dell'Aja  del  5  ottobre  1961  riguardante
l'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  28  dicembre
2000, n. 445, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  42  del  20
febbraio 2001- supplemento ordinario  n.  30,  recante  «Disposizioni
legislative in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 14 giugno 2006 relativo alle spedizioni di rifiuti; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio del 19 novembre 2008  relativa  ai  rifiuti  e  che  abroga
alcune direttive; 
  Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del
Consiglio,  del  9  luglio  2008,  che  pone  norme  in  materia   di
accreditamento  e  vigilanza  del  mercato  per  quanto  riguarda  la
commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n.
339/93; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie  relative  ai
sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati
al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002; 
  Vista la comunicazione della Commissione europea 2010/C 160/01  del
19 giugno  2010,  sui  sistemi  volontari  e  i  valori  standard  da
utilizzare nel regime UE di sostenibilita' per i biocarburanti; 
  Vista la comunicazione  della  Commissione  europea  2010/C  160/02
sull'attuazione  pratica  del  regime  UE  di  sostenibilita'  per  i
biocarburanti e sulle norme di calcolo per i biocarburanti; 
  Vista la decisione della Commissione europea  2010/335/CE  relativa
alle linee direttrici per il calcolo  degli  stock  di  carbonio  nel
suolo ai fini dell'allegato V della direttiva 2009/28/CE; 
  Vista la decisione della Commissione  europea  C(2011)  36  del  12
gennaio  2011  relativa  ad   alcuni   tipi   di   informazioni   sui
biocarburanti e i  bioliquidi  che  gli  operatori  economici  devono
presentare agli Stati membri; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante  «Norme
in materia ambientale»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  22  dicembre  2009   recante
«Prescrizioni  relative  all'organizzazione   ed   al   funzionamento
dell'unico  organismo  nazionale  italiano  autorizzato  a   svolgere
attivita' di accreditamento in conformita'  al  regolamento  (CE)  n.
765/2008»; 
  Visto  il  decreto  direttoriale  del  Ministero   dello   sviluppo
economico 21 dicembre 2012 recante «Costituzione del comitato tecnico
consultivo dei biocarburanti»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  del  10  ottobre  2014,   recante
«Aggiornamento  condizioni,  criteri  e   modalita'   di   attuazione
dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti»; 
  Visto il decreto interministeriale n. 5046  del  26  febbraio  2016
recante  «Criteri  e  norme  tecniche  generali  per  la   disciplina
regionale   dell'utilizzazione   agronomica   degli   effluenti    di
allevamento e delle acque reflue di  cui  all'art.  113  del  decreto
legislativo 3 aprile 2006,  n.  152,  nonche'  per  la  produzione  e
l'utilizzazione agronomica del digestato di cui  all'art.  52,  comma
2-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito in legge  7
agosto 2012, n. 134»; 
  Vista la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012  recante  «Valutazione
della conformita': requisiti per organismi che certificano  prodotti,
processi e servizi»; 
  Vista la norma tecnica UNI/TS  11429:2011  recante  «Qualificazione
degli  operatori   economici   della   filiera   di   produzione   di
biocarburanti e bioliquidi»; 
  Vista la norma tecnica UNI/TS 11567 recante  «Linee  guida  per  la
qualificazione  degli  operatori  economici  (organizzazioni)   della
filiera di produzione del biometano ai fini  della  tracciabilita'  e
del bilancio di massa»; 
  Vista la norma  tecnica  ISO/IEC  17011:2017  recante  «Valutazione
della conformita' - Requisiti per gli organismi di accreditamento che
accreditano organismi di valutazione della conformita'»; 
  Visto  il  regolamento  tecnico   (di   seguito   RT-31)   adottato
dall'Organismo  nazionale  di  accreditamento,  che   stabilisce   la
qualifica del personale utilizzato per le verifiche e la  metodologia
basata sulla  valutazione  del  rischio  per  stabilire  il  campione
minimo, da verificare da parte degli organismi di certificazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Finalita' del decreto 
 
  1. Al fine di  accertare  la  sostenibilita'  dei  biocarburanti  e
bioliquidi, il presente decreto stabilisce: 
    a)  le  modalita'  di  funzionamento  del  Sistema  nazionale  di
certificazione  della  sostenibilita'   dei   biocarburanti   e   dei
bioliquidi nonche' le procedure di adesione allo stesso; 
    b) le procedure per la  verifica  degli  obblighi  relativi  alle
informazioni di cui all'art. 2, comma 2, lettera l); 
    c) le disposizioni che gli operatori  economici  ed  i  fornitori
devono rispettare per l'utilizzo del sistema di equilibrio  di  massa
di cui all'art. 12.