Art. 10 Disposizioni per gli operatori economici che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione 1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema di certificazione volontario ovvero nel caso l'Unione europea concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai sensi dell'art. 7-quater, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 98/70/CE, introdotto dall'art. 1 della direttiva 2009/30/CE, gli operatori economici possono dimostrare la attendibilita' delle informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico successivo della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in accompagnamento alla partita previsti da detti sistemi o conformemente a tali accordi. L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno: a) dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o all'utilizzatore; b) da tutti gli operatori, a partire dall'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale. 2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena di consegna in accompagnamento alla partita previste dai sistemi o dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide ai fini di cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici successivi che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali informazioni siano riportate nelle proprie dichiarazioni di sostenibilita' e certificato di sostenibilita'. 3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di cui al comma 1 assicurino il rispetto solo parziale dei criteri di sostenibilita', gli operatori economici della catena di consegna che vi aderiscono devono comunque integrare la certificazione, per quanto non contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione. 4. Nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio europeo, l'autocertificazione di cui al comma 1 dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de L'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.