Art. 10 
 
Disposizioni per  gli  operatori  economici  che  non  aderiscono  al
                 Sistema nazionale di certificazione 
 
  1. Nel caso in cui gli operatori economici aderiscano ad un sistema
di  certificazione  volontario  ovvero  nel  caso  l'Unione   europea
concluda accordi bilaterali o multilaterali con paesi terzi ai  sensi
dell'art.  7-quater,  paragrafo  4,  primo  comma,  della   direttiva
98/70/CE, introdotto dall'art.  1  della  direttiva  2009/30/CE,  gli
operatori  economici  possono  dimostrare  la  attendibilita'   delle
informazioni o asserzioni fornite all'operatore economico  successivo
della catena di consegna, ovvero al fornitore o all'utilizzatore, con
il rilascio delle informazioni, sotto forma di autocertificazione, in
accompagnamento  alla   partita   previsti   da   detti   sistemi   o
conformemente a tali accordi. 
  L'autocertificazione di cui sopra va redatta ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, almeno: 
    a)  dall'ultimo  operatore  economico  aderente  ad  un   sistema
volontario o ad un accordo che cede il prodotto finale al fornitore o
all'utilizzatore; 
    b) da  tutti  gli  operatori,  a  partire  dall'ultimo  operatore
economico aderente ad un sistema volontario o ad un accordo che  cede
il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale. 
  2. Le informazioni rilasciate all'operatore successivo della catena
di consegna in accompagnamento alla partita previste  dai  sistemi  o
dagli accordi di cui al comma 1 sono considerate valide  ai  fini  di
cui all'art. 9, commi 1 e 6. Gli operatori economici  successivi  che
aderiscono al Sistema nazionale di certificazione assicurano che tali
informazioni  siano  riportate   nelle   proprie   dichiarazioni   di
sostenibilita' e certificato di sostenibilita'. 
  3. Ove i sistemi volontari ovvero gli accordi di  cui  al  comma  1
assicurino il rispetto solo parziale dei criteri  di  sostenibilita',
gli operatori economici della catena di consegna  che  vi  aderiscono
devono  comunque  integrare  la  certificazione,   per   quanto   non
contemplato da detti sistemi volontari o accordi, attraverso un altro
sistema volontario o il Sistema nazionale di certificazione. 
  4. Nel caso in  cui  l'operatore  sia  operante  al  di  fuori  del
territorio europeo, l'autocertificazione di cui  al  comma  1  dovra'
essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in  tribunale  o
alla  presenza  di  un  «notary  public»  asseverata  dall'ambasciata
italiana, consolato o da  altre  autorita'  riconosciute  da  accordi
bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione de  L'Aja
del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione  della  legalizzazione  di
atti pubblici  stranieri,  vale  l'apposizione  della  «postilla»  (o
apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da
ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto  di  adesione
alla convenzione stessa.