Art. 11 Metodologia per il calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra 1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante le varie fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e dei bioliquidi sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi: a) utilizzando valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B; b) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore standard, utilizzando i valori standard disaggregati di cui all'allegato 3, parte D: 1) tabelle A e E per la fase di coltivazione delle materie prime; 2) tabelle B e F per la fase della lavorazione; 3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione. In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1), possono essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate dalla Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies, commi 2 e 3 del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono determinate secondo uno dei seguenti metodi: a) per le filiere per le quali e' stato previsto un valore standard, servendosi dei valori standard totali di cui all'allegato 3, parte D, tabelle D e H; b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la metodologia di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto. 3. Il valore del risparmio di emissioni di gas serra conseguito grazie all'uso di biocarburanti e bioliquidi come combustibile e' determinato secondo uno dei seguenti metodi: a) per le filiere per le quali e' previsto un valore standard e se le emissioni nette di carbonio a seguito della modifica di destinazione dei terreni, calcolate come previsto dalla decisione della Commissione n. 335 del 10 giugno 2010, sono pari a zero, utilizzando il valore standard riportato alla lettera E, punto 2, tabelle I ed L dell'allegato 3; b) servendosi della formula nonche' delle metodologie di calcolo riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire dai valori delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2. 4. Nel caso di biocarburanti e bioliquidi la cui filiera di produzione non e' individuata nelle tabelle dell'allegato 3, gli operatori economici utilizzano i valori reali per calcolare le emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il ciclo di vita dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B. 5. In deroga a quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, nel caso di filiere del biometano non presenti nell'allegato 3, parte B, al presente decreto oppure presenti in tale allegato ma che concorrono alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere, per la determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la filiera del biometano e del relativo valore di risparmio di emissioni rispetto alla filiera tradizionale si applica la metodologia di calcolo presente nella norma UNI TS 11567.