Art. 11 
 
                     Metodologia per il calcolo 
               delle emissioni di gas ad effetto serra 
 
  1. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  le  varie
fasi della filiera di produzione dei biocarburanti e  dei  bioliquidi
sono quantificate secondo uno dei seguenti metodi: 
    a) utilizzando valori reali calcolati secondo la  metodologia  di
cui all'allegato 3, parte B; 
    b) per le filiere per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore
standard,  utilizzando  i  valori  standard   disaggregati   di   cui
all'allegato 3, parte D: 
      1) tabelle A e E per la  fase  di  coltivazione  delle  materie
prime; 
      2) tabelle B e F per la fase della lavorazione; 
      3) tabelle C e G per le fasi di trasporto e distribuzione. 
  In alternativa ai valori di cui alla lettera b), punto 1),  possono
essere utilizzati i valori contenuti nelle relazioni approvate  dalla
Commissione europea di cui all'art. 7-quinquies,  commi  2  e  3  del
decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 
  2. Le emissioni di gas ad effetto serra prodotte durante  il  ciclo
di vita dei biocarburanti e dei bioliquidi sono  determinate  secondo
uno dei seguenti metodi: 
    a) per le filiere per  le  quali  e'  stato  previsto  un  valore
standard, servendosi dei valori standard totali di  cui  all'allegato
3, parte D, tabelle D e H; 
    b) utilizzando sia valori reali calcolati secondo la  metodologia
di cui all'allegato 3, parte B, che i valori standard disaggregati di
cui al comma 1, lettera b), per le filiere per le quali e' previsto. 
  3. Il valore del risparmio di emissioni  di  gas  serra  conseguito
grazie all'uso di biocarburanti e  bioliquidi  come  combustibile  e'
determinato secondo uno dei seguenti metodi: 
    a) per le filiere per le quali e' previsto un valore  standard  e
se le emissioni  nette  di  carbonio  a  seguito  della  modifica  di
destinazione dei terreni, calcolate  come  previsto  dalla  decisione
della Commissione n. 335 del  10  giugno  2010,  sono  pari  a  zero,
utilizzando il valore standard riportato alla  lettera  E,  punto  2,
tabelle I ed L dell'allegato 3; 
    b) servendosi della formula nonche' delle metodologie di  calcolo
riportate nell'allegato 3, lettera E, punto 1, a partire  dai  valori
delle emissioni di gas ad effetto serra di cui al comma 2. 
  4. Nel caso  di  biocarburanti  e  bioliquidi  la  cui  filiera  di
produzione non e' individuata  nelle  tabelle  dell'allegato  3,  gli
operatori economici  utilizzano  i  valori  reali  per  calcolare  le
emissioni di gas a effetto serra prodotte durante il  ciclo  di  vita
dei biocarburanti e bioliquidi come previsto all'allegato 3, parte B. 
  5. In deroga a quanto previsto ai commi 1,  2  e  3,  nel  caso  di
filiere del biometano non  presenti  nell'allegato  3,  parte  B,  al
presente decreto oppure presenti in tale allegato ma  che  concorrono
alla produzione di biogas in codigestione con altre filiere,  per  la
determinazione delle emissioni di gas serra inerenti la  filiera  del
biometano e del relativo valore di risparmio  di  emissioni  rispetto
alla filiera  tradizionale  si  applica  la  metodologia  di  calcolo
presente nella norma UNI TS 11567.