Art. 12 Sistema di equilibrio di massa 1. La rintracciabilita' lungo la catena di consegna dei biocarburanti e bioliquidi e' assicurata applicando il sistema di equilibrio di massa secondo quanto disciplinato dall'art. 7-quater del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 2. Il lotto di sostenibilita' e' il parametro quantitativo all'interno del quale il sistema di equilibrio di massa garantisce che la quantita' di materiale sottratta non sia superiore a quella aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso in termini quantitativi assoluti oppure in termini quantitativi temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo. 3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo, nel qual caso occorre che in nessun momento la quantita' di materiale sostenibile sottratta sia superiore a quella aggiunta, oppure raggiunto in un lasso di tempo adeguato, comunicato dall'operatore economico all'organismo di certificazione in sede di adesione al sistema, in coerenza coi limiti temporali di cui al comma 4 del presente articolo e regolarmente verificato. 4. Salvo quanto previsto al comma 12 del presente articolo, il lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un periodo superiore a dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e di tre mesi per le altre fasi. E' possibile cambiare il periodo di riferimento solo successivamente alla chiusura del lotto, previa comunicazione all'organismo di certificazione. 5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di massa e' definito da un confine spaziale che coincide con un luogo geografico precisamente delimitato, come un serbatoio, un sito o un impianto logistico o di trattamento, la cui responsabilita' o gestione sia riferibile ad un unico operatore economico. 6. Ogni operatore economico predispone adeguati sistemi volti a garantire che l'equilibrio sia rispettato. Nel caso in cui la quantita' di materiale sottratta sia inferiore a quella aggiunta, l'eccedenza di materiale sostenibile fisicamente presente in magazzino puo' essere conteggiata nel periodo di riferimento immediatamente successivo. 7. Salvo quanto previsto al comma 9, ai fini dell'equilibrio di massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono mescolate piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non tutte in possesso di caratteristiche di sostenibilita', le diverse dimensioni e caratteristiche di sostenibilita' di ciascuna partita rimangono associate alla miscela, che puo' assumere qualsiasi forma in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in cui non si verifichi la miscelazione fisica tra due o piu' partite, il sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le partite in questione siano miscelabili da un punto di vista chimico-fisico. Il volume della miscela dovra' essere adeguato attraverso fattori di conversione opportuni quando sono interessate una fase della lavorazione o delle perdite. Se una miscela viene suddivisa, alle partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque serie di caratteristiche di sostenibilita', corredata di dimensioni, purche' la combinazione di tutte le partite ricavate dalla miscela abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di caratteristiche di sostenibilita' presenti nella miscela. 8. Nel processo di produzione del biocarburante che matura il riconoscimento alla maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, le materie prime e il biocarburante al termine del processo produttivo devono essere effettivamente impiegati come carburanti. 9. Ai sensi del comma 1, in tutte le fasi della filiera di produzione di biocarburanti precedenti al perimetro individuato dal processo di trasformazione finale di tali materie in biocarburanti, non e' ammessa la miscelazione tra materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che possono beneficiare della maggiorazione di cui all'art. 33 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale 2 marzo 2018, con materie prime finalizzate alla produzione di biocarburanti che non possono beneficiare di tale maggiorazione. Nella filiera di produzione del biometano l'impianto a partire dal quale la miscelazione e' consentita coincide con l'impianto di digestione anaerobica. 10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e non sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto serra da associare alle partite sostenibili in uscita va tenuto conto solo delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso. 11. La verifica del sistema di equilibrio di massa deve essere svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2. 12. Nella fase di produzione di biogas tramite digestione anaerobica il lotto di sostenibilita' e' il quantitativo caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della produzione a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso (qualitativi e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga al comma 4, esso e' espresso in termini quantitativi temporali e non puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.