Art. 12 
 
                   Sistema di equilibrio di massa 
 
  1.  La  rintracciabilita'  lungo  la   catena   di   consegna   dei
biocarburanti e bioliquidi e' assicurata  applicando  il  sistema  di
equilibrio di massa secondo quanto  disciplinato  dall'art.  7-quater
del decreto legislativo 21 marzo 2005, n. 66. 
  2.  Il  lotto  di  sostenibilita'  e'  il  parametro   quantitativo
all'interno del quale il sistema di equilibrio  di  massa  garantisce
che la quantita' di materiale sottratta non sia  superiore  a  quella
aggiunta. Esso coincide con una o piu' partite e puo' essere espresso
in termini  quantitativi  assoluti  oppure  in  termini  quantitativi
temporali, ai sensi del comma 3 del presente articolo. 
  3. L'equilibrio di massa puo' essere continuo nel tempo,  nel  qual
caso  occorre  che  in  nessun  momento  la  quantita'  di  materiale
sostenibile  sottratta  sia  superiore  a  quella  aggiunta,   oppure
raggiunto in un lasso di tempo  adeguato,  comunicato  dall'operatore
economico all'organismo di certificazione  in  sede  di  adesione  al
sistema, in coerenza coi limiti temporali  di  cui  al  comma  4  del
presente articolo e regolarmente verificato. 
  4. Salvo quanto previsto al comma  12  del  presente  articolo,  il
lotto di sostenibilita' non puo' riguardare un  periodo  superiore  a
dieci mesi per la fase di coltivazione della materia prima e  di  tre
mesi  per  le  altre  fasi.  E'  possibile  cambiare  il  periodo  di
riferimento solo successivamente  alla  chiusura  del  lotto,  previa
comunicazione all'organismo di certificazione. 
  5. Il campo di applicazione del sistema di equilibrio di  massa  e'
definito da un confine spaziale che coincide con un luogo  geografico
precisamente delimitato, come un serbatoio, un  sito  o  un  impianto
logistico o di trattamento, la cui  responsabilita'  o  gestione  sia
riferibile ad un unico operatore economico. 
  6. Ogni operatore economico predispone  adeguati  sistemi  volti  a
garantire che  l'equilibrio  sia  rispettato.  Nel  caso  in  cui  la
quantita' di materiale sottratta sia  inferiore  a  quella  aggiunta,
l'eccedenza  di  materiale  sostenibile   fisicamente   presente   in
magazzino  puo'  essere  conteggiata  nel  periodo   di   riferimento
immediatamente successivo. 
  7. Salvo quanto previsto al comma 9,  ai  fini  dell'equilibrio  di
massa nell'ambito del lotto di sostenibilita', quando sono  mescolate
piu' partite con caratteristiche di sostenibilita' diverse ovvero non
tutte in possesso di caratteristiche di  sostenibilita',  le  diverse
dimensioni e caratteristiche di sostenibilita'  di  ciascuna  partita
rimangono associate alla miscela, che puo' assumere  qualsiasi  forma
in cui le partite siano normalmente a contatto. Nel caso in  cui  non
si verifichi la miscelazione  fisica  tra  due  o  piu'  partite,  il
sistema di equilibrio di massa e' applicabile purche' le  partite  in
questione siano miscelabili da un punto di vista  chimico-fisico.  Il
volume della miscela dovra' essere  adeguato  attraverso  fattori  di
conversione  opportuni  quando  sono  interessate  una   fase   della
lavorazione o delle perdite. Se una  miscela  viene  suddivisa,  alle
partite che se ne ricavano puo' essere assegnata una qualunque  serie
di  caratteristiche  di  sostenibilita',  corredata  di   dimensioni,
purche' la combinazione di tutte le partite  ricavate  dalla  miscela
abbia le stesse dimensioni per ciascuna serie di  caratteristiche  di
sostenibilita' presenti nella miscela. 
  8. Nel processo di  produzione  del  biocarburante  che  matura  il
riconoscimento alla maggiorazione di  cui  all'art.  33  del  decreto
legislativo 3 marzo 2011, n. 28, e di cui agli articoli  6  e  7  del
decreto  ministeriale  2  marzo  2018,  le   materie   prime   e   il
biocarburante  al  termine  del  processo  produttivo  devono  essere
effettivamente impiegati come carburanti. 
  9. Ai sensi del  comma  1,  in  tutte  le  fasi  della  filiera  di
produzione di biocarburanti precedenti al perimetro  individuato  dal
processo di trasformazione finale di tali materie  in  biocarburanti,
non e' ammessa la miscelazione tra  materie  prime  finalizzate  alla
produzione   di   biocarburanti   che   possono   beneficiare   della
maggiorazione di cui all'art. 33  del  decreto  legislativo  3  marzo
2011, n. 28, e di cui agli articoli 6 e 7 del decreto ministeriale  2
marzo  2018,  con  materie  prime  finalizzate  alla  produzione   di
biocarburanti che non  possono  beneficiare  di  tale  maggiorazione.
Nella filiera di produzione del biometano l'impianto  a  partire  dal
quale la  miscelazione  e'  consentita  coincide  con  l'impianto  di
digestione anaerobica. 
  10. Nel caso di miscelazione tra prodotti finiti sostenibili e  non
sostenibili, nel calcolo delle emissioni di gas ad effetto  serra  da
associare alle partite sostenibili in uscita  va  tenuto  conto  solo
delle emissioni delle partite sostenibili in ingresso. 
  11. La verifica del sistema di  equilibrio  di  massa  deve  essere
svolta contestualmente alla verifica di cui all'art. 7, comma 2. 
  12.  Nella  fase  di  produzione  di  biogas   tramite   digestione
anaerobica  il   lotto   di   sostenibilita'   e'   il   quantitativo
caratterizzato dalla costanza delle caratteristiche della  produzione
a cui si riferisce, in termini di materiali di ingresso  (qualitativi
e quantitativi), rese, emissioni di gas serra prodotte. In deroga  al
comma 4, esso e' espresso in termini  quantitativi  temporali  e  non
puo' essere superiore ai sei mesi; e' consentito cambiare il lasso di
tempo di riferimento del lotto, a seguito di variazione della dieta.