Art. 14 Disposizioni per gli operatori della settore dei bioliquidi, che non aderiscono al Sistema nazionale di certificazione, per beneficiare di sistemi incentivanti 1. Gli operatori economici della catena di consegna dei bioliquidi, che beneficiano di sistemi di incentivazione, devono rilasciare, in accompagnamento alla partita in uscita, una dichiarazione di sostenibilita' o un certificato di sostenibilita' conforme a quanto e' previsto dal presente decreto per gli operatori che aderiscono al Sistema nazionale di certificazione. 2. Ai fini di cui al comma 1, gli operatori della catena di consegna dei bioliquidi di cui all'art. 10, comma 1, riportano nella dichiarazione o certificazione, in accompagnamento alle partite lungo tutta la catena di consegna, le informazioni di cui all'art. 9, commi 2, 3, 5 e 6, con le seguenti eccezioni: a) in luogo del codice alfanumerico identificativo previsto all'art. 9, commi 2, lettera f), 3, lettera c), 5, lettera g) e 6, lettera h), possono essere indicati i dati anagrafici dell'organismo di certificazione coinvolto nelle verifiche della fase/fasi produttiva e il codice identificativo che l'organismo ha loro attribuito; b) in luogo del codice identificativo dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione previsto all'art. 9, commi 2, lettera i), 3, lettera f), 5, lettera m) e 6, lettera n), puo' essere indicata la data dell'ultima verifica effettuata dall'organismo di certificazione ovvero ogni elemento utile al suo reperimento; c) in luogo del codice operativo dell'operatore economico, laddove il sistema volontario non lo preveda, i dati anagrafici dello stesso, al fine di garantire la rintracciabilita' del prodotto; d) in luogo delle informazioni previste all'art. 9, commi 2, lettera o), 3, lettera m), 5, lettera q) e 6, lettera r), vanno fornite le informazioni nelle modalita' previste dal sistema volontario. 3. Ai fini di cui al comma 1, la dichiarazione di sostenibilita' o il certificato di sostenibilita' devono essere accompagnate, nei casi previsti al comma 4, anche da una dichiarazione dell'organismo di certificazione attestante che tutte le informazioni contenute nelle dichiarazioni e nelle certificazioni siano sotto il suo controllo. La dichiarazione e' redatta in lingua italiana o inglese, secondo il modello di cui all'allegato 4, durante la verifica di sorveglianza prevista secondo le regole del sistema volontario, ha validita' a partire dal momento del rilascio della stessa e fino alla successiva visita in azienda, e viaggia in copia alle dichiarazioni di sostenibilita' o ai certificati di sostenibilita'. 4. La dichiarazione di cui al comma 3 e' necessariamente richiesta: a) nel caso in cui tutta la filiera aderisca al sistema volontario oppure ad un accordo, per l'ultimo operatore economico che emette il certificato di sostenibilita' e che cede il prodotto finale all'utilizzatore; b) nel caso in cui l'ultimo operatore aderisca al Sistema nazionale di certificazione, per l'ultimo operatore economico aderente ad un sistema volontario o un accordo, che emette dichiarazione di sostenibilita' e cede il prodotto ad un operatore economico aderente al sistema nazionale. 5. La dichiarazione di sostenibilita' e il certificato di sostenibilita' di cui al comma 1 devono essere redatti da ogni operatore afferente la catena di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni; nel caso in cui l'operatore sia operante al di fuori del territorio comunitario, la documentazione dovra' essere redatta come dichiarazione giurata rilasciata in tribunale o alla presenza di un «notary public» asseverata dall'ambasciata italiana, consolato o da altre autorita' riconosciute da accordi bilaterali. Nei Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 relativa all'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, vale l'apposizione della «postilla» (o apostille) rilasciata dalla competente autorita' interna designata da ciascuno Stato - e indicata per ciascun Paese nell'atto di adesione alla convenzione stessa.