Art. 15 Certificazione di gruppo 1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di cui ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al Sistema nazionale di certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto previsto all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione al sistema e' presentata ad un organismo di certificazione dal gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento di un certificato di conformita' del gruppo. Al certificato di conformita' del gruppo si applicano le disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in accompagnamento alle partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9. 2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e' costituito da operatori economici che possono rivestire la forma giuridica di impresa agricola, organizzazioni di produttori agricoli, consorzi agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. La certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) il gruppo puo' organizzarsi come: 1) entita' giuridica autonoma, ad esempio come cooperativa agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure 2) gruppo strutturato di produttori legati contrattualmente a uno spremitore o collettore; b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati tra i suoi membri in forma scritta; c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura; d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta; e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti aderenti si conformino alle previsioni dello schema di certificazione e alle disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il rispetto anche mediante lo svolgimento di controlli interni. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per cinque anni e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni di gas serra; f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo; g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo, devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: 1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero 2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore; h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo. L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 3. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito da produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono fecce e vinacce alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso in cui tale regolamento risulti rispettato in conformita' alle modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In tal caso la certificazione di gruppo e' subordinata alle seguenti condizioni: a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di produttori dei sottoprodotti della vinificazione che conferiscono a una distilleria; b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti stipulati, in forma scritta, tra i singoli produttori dei sottoprodotti della vinificazione, che conferiscono fecce e vinacce, e il soggetto coordinatore; c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore la distilleria; d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite; e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti al gruppo si conformino ai requisiti del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo; g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e vinacce dai produttori alla distilleria. La dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 viene rilasciata dalla distilleria. La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti della vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre 2001 del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali viene ritenuta equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da conferire da parte degli stessi alla distilleria. L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che conferiscono le sanse ai sansifici secondo le procedure di cui al decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n. 8077 del 10 novembre 2009. In tal caso la certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni: a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi oleari legati contrattualmente a un sansificio; b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato in forma scritta; c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio; d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e procedure interne redatte in forma scritta; e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza. L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 5. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dall'operatore economico che produce biogas, da conferire ad un impianto di produzione di biometano, e dagli operatori che producono e conferiscono all'impianto di digestione anaerobica finalizzato alla produzione di biogas: reflui zootecnici, colture agricole dedicate, sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura, acquacoltura e delle attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate. La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni: a) il soggetto coordinatore del gruppo e' il gestore dell'impianto biogas; b) l'impianto per la produzione di biometano puo' essere di proprieta' del soggetto economico che produce biogas ovvero di un altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione di biometano non puo' essere parte del gruppo); c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla base di contratti scritti stipulati tra le parti; d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il rispetto dei requisiti oggetto di certificazione. Gli accordi devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare e rendere disponibile al coordinatore e/o all'organismo di certificazione le registrazioni attestanti le attivita' svolte dall'impresa aventi rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e del calcolo delle emissioni di gas serra; f) il coordinatore e' responsabile nei confronti dell'organismo di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di certificazione nonche' del rispetto delle disposizioni interne al gruppo; g) le imprese agricole devono soddisfare una delle seguenti condizioni: 1) appartenere alla stessa area NUTS2, in questo caso se il soggetto coordinatore non e' una azienda agricola puo' non appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero 2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area NUTS2 dove ha sede operativa il soggetto coordinatore. La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567. L'organismo di certificazione redige l'elenco degli operatori economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e lo trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 6. Le modalita' di verifica tengono conto di quanto previsto all'allegato 2 al presente decreto.