Art. 15 
 
                      Certificazione di gruppo 
 
  1. E' ammessa la possibilita' per le tipologie di operatori di  cui
ai successivi commi 2, 3, 4 e 5 di aderire al  Sistema  nazionale  di
certificazione come gruppo. In tal caso, in deroga a quanto  previsto
all'art. 6, commi 1 e 3, e all'art. 8, comma 1, l'istanza di adesione
al sistema e'  presentata  ad  un  organismo  di  certificazione  dal
gruppo, per il tramite di un soggetto coordinatore, per l'ottenimento
di un certificato di conformita' del gruppo. 
  Al  certificato  di  conformita'  del  gruppo   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 8 per quanto compatibili. Esso autorizza
tutti i componenti del gruppo a rilasciare, in  accompagnamento  alle
partite cedute, le dichiarazioni di sostenibilita' di cui all'art. 9. 
  2. Il gruppo di cui al comma 1 del presente articolo e'  costituito
da operatori economici che possono rivestire la  forma  giuridica  di
impresa agricola, organizzazioni  di  produttori  agricoli,  consorzi
agricoli o cooperative agricole, ai sensi della normativa vigente. 
  La  certificazione  di  gruppo   e'   subordinata   alle   seguenti
condizioni: 
    a) il gruppo puo' organizzarsi come: 
      1) entita' giuridica  autonoma,  ad  esempio  come  cooperativa
agricola, consorzio agricolo o organizzazione di produttori, oppure 
      2) gruppo strutturato di produttori legati  contrattualmente  a
uno spremitore o collettore; 
    b) il gruppo deve essere istituito mediante  contratti  stipulati
tra i suoi membri in forma scritta; 
    c) il gruppo identifica un soggetto coordinatore; nel caso di cui
alla lettera a), punto ii), il coordinatore non puo' essere svolto da
soggetti operanti in fasi successive a quella della spremitura; 
    d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) il coordinatore del gruppo garantisce che i soggetti  aderenti
si conformino alle previsioni dello schema di certificazione  e  alle
disposizioni sul funzionamento del gruppo, e ne verifica il  rispetto
anche mediante lo  svolgimento  di  controlli  interni.  Gli  accordi
devono prevedere l'obbligo per l'aderente al gruppo di conservare per
cinque anni e rendere disponibile al coordinatore  e/o  all'organismo
di certificazione le registrazioni  attestanti  le  attivita'  svolte
dall'impresa aventi rilevanza ai fini del calcolo delle emissioni  di
gas serra; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) le imprese agricole, al fine di far parte dello stesso gruppo,
devono soddisfare almeno uno dei seguenti requisiti: 
      1) appartenere alla stessa area NUTS2, in  questo  caso  se  il
soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non
appartenere all'area NUTS2 delle aziende agricole; ovvero 
      2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove
ha sede operativa il soggetto coordinatore; 
    h) ciascuna azienda agricola ha l'obbligo di vendere  i  prodotti
oggetto di certificazione solo all'interno del gruppo. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  3. Il gruppo di cui al comma 1  e'  costituito  da  produttori  dei
sottoprodotti della vinificazione che conferiscono  fecce  e  vinacce
alle distillerie ai sensi del regolamento (CE) n. 1623/2000, nel caso
in cui  tale  regolamento  risulti  rispettato  in  conformita'  alle
modalita' previste dal decreto 14 settembre 2001 del Ministero  delle
politiche agricole alimentari e forestali. 
  In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  e'  subordinata  alle
seguenti condizioni: 
    a)  il  gruppo  puo'  organizzarsi  come  gruppo  strutturato  di
produttori dei sottoprodotti della vinificazione che  conferiscono  a
una distilleria; 
    b) il gruppo deve essere istituito mediante contratti  stipulati,
in forma scritta, tra i singoli produttori  dei  sottoprodotti  della
vinificazione, che  conferiscono  fecce  e  vinacce,  e  il  soggetto
coordinatore; 
    c)  il  gruppo   identifica   come   soggetto   coordinatore   la
distilleria; 
    d) il coordinatore garantisce la tracciabilita' delle partite; 
    e) il coordinatore garantisce che i soggetti aderenti  al  gruppo
si  conformino  ai  requisiti  del  decreto  14  settembre  2001  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) il coordinatore e' responsabile del calcolo delle emissioni di
gas serra relative alla fase di trasporto delle fecce e  vinacce  dai
produttori alla distilleria. 
  La  dichiarazione  di  sostenibilita'  di  cui  all'art.  9   viene
rilasciata dalla distilleria. 
  La documentazione trasmessa dai produttori dei sottoprodotti  della
vinificazione ai sensi del decreto 14 settembre  2001  del  Ministero
delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  viene  ritenuta
equivalente alla dichiarazione di sostenibilita' di cui all'art. 9 da
conferire da parte degli stessi alla distilleria. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  4. Il gruppo di cui al comma 1 e' costituito dai frantoi oleari che
conferiscono le sanse ai sansifici secondo le  procedure  di  cui  al
decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
n. 8077 del 10 novembre 2009. 
  In tal  caso  la  certificazione  di  gruppo  prevede  le  seguenti
condizioni: 
    a) il gruppo puo' organizzarsi come gruppo strutturato di frantoi
oleari legati contrattualmente a un sansificio; 
    b) il gruppo e' istituito mediante contratto stipulato  in  forma
scritta; 
    c) il gruppo identifica come soggetto coordinatore il sansificio; 
    d) il gruppo deve essere dotato di gestione centrale, politiche e
procedure interne redatte in forma scritta; 
    e) ciascun frantoio ha l'obbligo di vendere i prodotti oggetto di
certificazione solo all'interno del gruppo di appartenenza. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  5. Il gruppo  di  cui  al  comma  1  e'  costituito  dall'operatore
economico  che  produce  biogas,  da  conferire  ad  un  impianto  di
produzione  di  biometano,  e  dagli  operatori   che   producono   e
conferiscono all'impianto di digestione anaerobica  finalizzato  alla
produzione di biogas: reflui zootecnici, colture  agricole  dedicate,
sottoprodotti dell'agricoltura, silvicoltura,  acquacoltura  e  delle
attivita' agroalimentari e miscele delle materie prime citate. 
  La certificazione di gruppo prevede le seguenti condizioni: 
    a)  il  soggetto  coordinatore   del   gruppo   e'   il   gestore
dell'impianto biogas; 
    b) l'impianto per la  produzione  di  biometano  puo'  essere  di
proprieta' del soggetto economico che produce  biogas  ovvero  di  un
altro soggetto (in quest'ultimo caso l'impianto per la produzione  di
biometano non puo' essere parte del gruppo); 
    c) il conferimento di materie prime deve avvenire sulla  base  di
contratti scritti stipulati tra le parti; 
    d) il coordinatore del gruppo deve poter esercitare nei confronti
degli aderenti il diritto di richiedere agli stessi il  rispetto  dei
requisiti oggetto di certificazione.  Gli  accordi  devono  prevedere
l'obbligo  per  l'aderente  al  gruppo  di   conservare   e   rendere
disponibile al coordinatore e/o all'organismo  di  certificazione  le
registrazioni attestanti  le  attivita'  svolte  dall'impresa  aventi
rilevanza ai fini della tracciabilita' delle biomasse e  del  calcolo
delle emissioni di gas serra; 
    f) il coordinatore e' responsabile nei  confronti  dell'organismo
di certificazione del rispetto dei requisiti previsti dallo schema di
certificazione nonche' del rispetto  delle  disposizioni  interne  al
gruppo; 
    g) le imprese  agricole  devono  soddisfare  una  delle  seguenti
condizioni: 
      1) appartenere alla stessa area NUTS2, in  questo  caso  se  il
soggetto  coordinatore  non  e'  una  azienda   agricola   puo'   non
appartenere all'area NUTS delle aziende agricole; ovvero 
      2) appartenere ad aree NUTS2 confinanti con l'area  NUTS2  dove
ha sede operativa il soggetto coordinatore. 
  La documentazione da parte degli operatori economici aderenti ad un
gruppo deve essere gestita ai sensi della norma UNI TS 11567. 
  L'organismo  di  certificazione  redige  l'elenco  degli  operatori
economici aderenti al gruppo, con aggiornamento almeno annuale, e  lo
trasmette al GSE, che provvede a darne pubblicazione sul proprio sito
istituzionale. 
  6. Le modalita'  di  verifica  tengono  conto  di  quanto  previsto
all'allegato 2 al presente decreto.